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Legge sul made in Italy: guida alle novità per imprese e startup

01/02/2024
Ilaria Nanni

Il 27 dicembre 2023 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge n. 206/2023 avente ad oggetto “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy” con l’obiettivo di valorizzare e promuovere in Italia e all’estero i processi produttivi e le attività correlate.

La nuova legge sul Made in Italy rappresenta pertanto un’opportunità per le imprese del territorio al fine di sfruttare la propria identità e tradizione per crescere sia sul mercato nazionale che internazionale, promuovendo al contempo lo sviluppo economico e la valorizzazione della cultura locale, grazie anche agli importanti fondi stanziati dal Governo italiano.

Ma quali sono le principali novità e possibilità per gli operatori economici? Esaminiamo i principali aspetti.

Promozione della proprietà industriale

L'articolo 6 della legge, prevede, per l’anno 2024, l’assegnazione del Voucher 3I (Investire In Innovazione) destinandolo alle startup innovative e alle microimprese per promuovere la consapevolezza delle opportunità legate alla brevettazione delle invenzioni industriali e per supportare la valorizzazione dei processi innovativi.

A cosa serve il Voucher 3I? Il voucher può essere utilizzato per:

  • acquistare servizi di consulenza relativi alla verifica della brevettabilità dell’invenzione
  • effettuare ricerche di anteriorità
  • redazione della domanda di brevetto
  • deposito della domanda di brevetto presso UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) o estensione internazionale della domanda

I criteri e le modalità di attuazione del Voucher 3I sono definiti con decreto del Ministro delle imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. 

La tutela dei marchi

Ai sensi dell’art. 7 della legge sul Made in Italy, l’impresa che è titolare o che possa dimostrare l’uso continuativo di un marchio registrato da almeno 50 anni e che intenda interrompere definitivamente l’attività svolta, è tenuta a notificare preventivamente al Ministero delle Imprese e del Made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicandone i motivi economico-finanziari.

In questi casi, sarà lo stesso Ministero delle Imprese e del Made in Italy che, laddove ravvisi un interesse e valenza nazionale, potrà preservare il marchio garantendone la continuità, subentrando gratuitamente come titolare dello stesso.

A ciò si aggiunga che, il Ministero può presentare una domanda di registrazione del marchio a proprio nome anche per i marchi inutilizzati per almeno 5 anni.

Nuove tecnologie e tracciabilità delle filiere

L’articolo 47 della legge, favorisce la ricerca applicata, lo sviluppo e l’utilizzo della tecnologia basata su registri distribuiti (DLT), come tecnologia innovativa utile per la tracciabilità della catena produttiva del Made in Italy, con l’obiettivo di garantire la completezza e l’affidabilità delle informazioni accessibili ai consumatori.

A tal fine, viene istituito presso il Ministero un catalogo nazionale per il censimento delle soluzioni tecnologiche e dei nodi infrastrutturali rispondenti ai requisiti dettati dall'European Blockchain Services Infrastructure favorendo la cooperazione con le soluzioni tecnologiche sviluppate all’interno dell'Italian Blockchain Services Infrastructure.

Lotta alla contraffazione

Anche la disciplina della contraffazione è al centro della legge sul Made in Italy (articoli 49-56). I punti di maggiore rilevanza sono rappresentati da:

  • l’articolo 51 apporta modifiche al sistema delle sanzioni riguardanti l’acquisto di merci contraffatte nel territorio nazionale. Tale modifica comporta un aumento della misura minima delle sanzioni amministrative e stabilisce che i ricavi derivanti dalle sanzioni inflitte dagli organi di polizia locale siano interamente destinati all’ente locale competente;
  • l’articolo 52 modifica l’articolo 517 del codice penale, in materia di “vendita di prodotti industriali con segni mendaci”. L’obiettivo di questa modifica è sanzionare anche il soggetto che “detiene per la vendita” i prodotti contraffatti, e non solo, come avveniva in precedenza, chiunque semplicemente “pone in vendita o mette altrimenti in circolazione”;
  • l’articolo 56 prevede inoltre che, nei casi in cui un soggetto straniero venga condannato per reati in materia di contraffazione, la decisione sulla revoca/diniego del rinnovo del permesso di soggiorno, dovrà tenere conto della collaborazione fornita dallo straniero alle autorità di polizia o all’autorità giudiziaria, sia durante le indagini che dopo la condanna.

In conclusione, la legge n. 206/2023 rappresenta un passo avanti nella valorizzazione e tutela del Made in Italy, con un rafforzamento della lotta alla contraffazion, e un chiaro messaggio alle imprese, che sono incentivate a tutelare il proprio patrimonio di proprietà intellettuale anche attraverso l’uso di strumenti tecnologici, quali la blockchain.