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Intelligenza artificiale e 231: l’AI entra nel catalogo dei reati presupposto. Cosa cambia?

17/09/2026

Il decreto legislativo 9 settembre 2026 n. 160, pubblicato in G.U. il 15.09.2026 e in vigore dal prossimo 30.09.2026, che adegua l’ordinamento interno al Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) in attuazione della delega di cui all’art. 24 della Legge n. 132/2025, introduce nel D.Lgs. 231/2001 il nuovo art. 25-vicies, “Reati commessi con l’uso di sistemi di intelligenza artificiale”.
Due le fattispecie richiamate:

  • l’art. 437-bis - Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi;
  • l’art. 612-quater - Illecita diffusione di contenuti generati o alterati con sistemi di intelligenza artificiale.

Il nuovo art. 437-bis c.p.

La collocazione sistematica è già sintomatica: il nuovo delitto prende posto accanto all’art. 437 c.p., che da decenni presidia l’omessa collocazione di impianti destinati a prevenire gli infortuni sul lavoro.

  • il primo comma punisce, nelle fasi di progettazione, addestramento, produzione, immissione sul mercato o utilizzo professionale di sistemi di IA ad alto rischio, l’omessa adozione delle misure tecniche di sicurezza idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni, ovvero delle misure di sorveglianza umana: reclusione da uno a cinque anni, da due a otto se il pericolo investe l’incolumità pubblica o la sicurezza dello Stato;
  • il secondo comma colpisce, con maggior rigore, l’alterazione del funzionamento del sistema da parte di chi è estraneo al suo ciclo di vita: reclusione da due a sei anni, da tre a dieci nelle ipotesi aggravate;
  • per i fatti omissivi commessi con colpa grave la pena è ridotta da un terzo a un sesto, sul modello dell’art. 590-sexiesp.

La punibilità è subordinata a un pericolo concreto: non ogni inosservanza degli obblighi tecnici previsti dall’AI Act diventa un illecito penale e, di riflesso, un illecito 231. Ma la rilevanza della colpa grave sposta il baricentro dell’accertamento dalle condotte intenzionali alle carenze organizzative, tecniche e di controllo. È lì che si gioca la posizione dell’impresa.

I sistemi ad alto rischio non sono definiti dal Codice penale: il riferimento è l’art. 6 del Regolamento (UE) 2024/1689.

L’art. 612-quater c.p.

Già vigente dal 10 ottobre 2025, punisce con la reclusione da uno a cinque anni la diffusione, senza il consenso dell’interessato, di immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a ingannare sulla loro genuinità e produttivi di un danno ingiusto. Con l’art. 25-vicies anche il deepfake potrà determinare la responsabilità dell’ente.

Quanto rischia l’impresa

Per l’art. 437-bis c.p. è prevista una sanzione pecuniaria da 600 a 1.000 quote: una forbice collocata nella fascia alta del catalogo, che la relazione illustrativa parametra espressamente all’art. 25-septies, in materia di omicidio e lesioni colpose commessi con violazione delle norme antinfortunistiche. Il segnale è netto: sul piano sanzionatorio, l’omessa sicurezza dei sistemi di IA è trattata come l’infortunio sul lavoro. Per il deepfake la sanzione va da 200 a 700 quote.

In entrambi i casi si applicano le sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lett. b), c), d) ed e), del D.Lgs. n. 231/2001: sospensione o revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti con revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi. Resta esclusa, per proporzionalità, l’interdizione dall’esercizio dell’attività.

Le condotte tipizzate coprono l’intera filiera disegnata dal Regolamento (UE) 2024/1689, dal fornitore all’importatore, dal distributore all’utilizzatore professionale: il rischio 231 investe quindi ogni impresa che impieghi sistemi ad alto rischio sviluppati da terzi.

Un dato merita particolare attenzione: l’interesse o il vantaggio dell’ente si annida, tipicamente, nel risparmio sui presidi di sicurezza. Ogni economia realizzata sulle misure tecniche e di sorveglianza rischia di trasformarsi, nel giudizio, nella prova del criterio di imputazione oggettiva.

Perché il Modello 231 va aggiornato ora

Un Modello231  che non contempli l’intelligenza artificiale tra le aree a rischio non offre alcun contrappeso ma quali sono le direttrici di intervento?  

  • censimento dei sistemi di IA in uso e loro qualificazione ai sensi dell’art. 6 dell’AI Act, con aggiornamento della mappatura delle aree a rischio;
  • revisione di protocolli e procedure lungo le fasi rilevanti del ciclo di vita, contratti con i fornitori compresi;
  • definizione di ruoli e responsabilità in materia di sorveglianza umana, con valutazione della necessità di un supervisore per i sistemi ad alto rischio;
  • formazione del personale e nuovi flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza.

Quali sono gli interrogativi aperti?

  • fino a che punto l’utilizzatore professionale può fare affidamento sulla conformità dichiarata dal fornitore?
  • quale soglia di inosservanza degli obblighi tecnici integra la colpa grave penalmente rilevante?
  • come si prova, in concreto, l’interesse o il vantaggio dell’ente?
  • quali presidi rendono un Modello 231 effettivamente idoneo rispetto al rischio IA?

A queste domande lo studio dedicherà le prossime newsletter e un webinar di approfondimento che si svolgerà il prossimo 21 ottobre, tutte le info qui