Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Importanti novità in tema di tutela della proprietà industriale

25/01/2023

Il disegno di legge si inquadra nella riforma del sistema della proprietà industriale, prevista dalla Missione M1C2-4 del PNRR, in coerenza con il “Piano di azione sulla proprietà intellettuale per sostenere la ripresa e la resilienza dell’UE”, adottato dalla Commissione europea.

I principali obiettivi che si propone il provvedimento riguardano:

  • il rafforzamento della competitività del sistema Paese e della protezione della proprietà industriale;
  • la semplificazione amministrativa;
  • la digitalizzazione delle procedure in materia di titoli di proprietà industriale.

In relazione ai temi dello sviluppo e del trasferimento tecnologico, anch’essi oggetto di interventi nell’ambito del PNRR ,  il DDL affronta due questioni importanti con novità di rilievo. Sul tema del trasferimento tecnologico si rimanda al nostro articolo "Il trasferimento tecnologico come fattore di sviluppo portatore di valore; ruoli, nuove previsioni normative, tutele contrattuali"

Titolarità delle invenzioni all’ente di ricerca

In analogia con quanto previsto nella maggioranza dei Paesi dell’Unione europea, l’art. 3 del DDL prevede che la titolarità delle invenzioni realizzate dal personale di ricerca spetti, in prima battuta, alla struttura di appartenenza e, solo in caso di inerzia di quest’ultima, al ricercatore.

Ciò che rileva ai fini della determinazione della titolarità del­l’invenzione industriale è la finalità del rapporto di lavoro intercorrente tra il sog­getto e la struttura di appartenenza.  

La proposta di modi­fica dell’articolo 65 CPI amplia la platea degli enti interessati, non più solo università statali e enti pubblici di ricerca ma anche le università non statali legalmente riconosciute, gli istituti di ri­covero e cura a carattere scientifico (IRCCS) e gli organismi che svolgono attività di ri­cerca e di promozione delle competenze tec­nico-scientifiche senza scopo di lucro.

Qualora la struttura di appartenenza non proceda a depositare la domanda di brevetto o a comu­nicare l’esistenza di eventuali condizioni ostative per procedere entro il termine di sei mesi dalla comunicazione dell’invenzione, l’inventore potrà procedere a depositare la domanda di brevetto a proprio nome, previa informativa scritta alla struttura stessa.

Gli enti pubblici di ricerca potranno determinare liberamente a) le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al­ l’articolo 65 ai soggetti che hanno titolo a partecipare alle attività di ri­cerca, compresi gli studenti dei corsi di lau­rea per i risultati inventivi conseguiti nel­ l’ambito delle attività di laboratorio ovvero nei percorsi di laurea; b) i rapporti con gli inventori e le modalità di esercizio dei rela­tivi diritti, le premialità connesse con l’atti­vità inventiva, i diritti dei finanziatori della ricerca che abbia prodotto invenzioni brevet­tabili nonché ogni altro aspetto relativo alle migliori forme di valorizzazione delle invenzioni.

Infine, in relazione al riparto dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell’invenzione, il comma 6 del nuovo articolo 65 stabilisce che l’inventore ha diritto, in ogni caso, a non meno del 50 per cento dei proventi o dei canoni eccedenti i costi sostenuti dalla struttura di appartenenza in relazione alla domanda di brevetto, di registrazione e di rinnovo.

Sarà dunque fondamentale per gli enti di ricerca disciplinare gli aspetti relativi ai diritti di invenzione in appositi regolamenti.

Uffici di trasferimento tecnologico

Importante anche la previsione dell’articolo 4 del DDL, che introduce nel codice di proprietà industriale l’articolo 65-bis in materia di uffici di trasferimento tecnologico, ai sensi del quale le istituzioni universitarie e dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica, gli enti pubblici di ri­cerca ovvero gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico potranno dotarsi, nel­l’ambito della propria autonomia e delle ri­sorse disponibili, di tali uffici per la valoriz­zazione dei titoli di proprietà industriale.

Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure

Il DDL dedica l’intero capo II alla semplificazione amministrativa e delle procedure, che vengono rese più snelle e digitali eliminando la necessità dei depositi cartacei.

Alla semplificazione amministrativa si accompagna la previsione nel Decreto 180/2022 di un nuovo procedimento di decadenza e nullità dei marchi avanti a UIBM, alternativo rispetto al ricorso alla giustizia ordinaria, più economico e, almeno nelle previsioni, con tempi più rapidi per ottenere una pronuncia.