L’astratta esigenza di difesa prevale sul diritto alla riservatezza
TAR Firenze, III, 11/06/2021, n. 889
TAR Lombardia, I, 17/08/2021, n. 1939
In controtendenza con la recente pronuncia del TAR Firenze n. 889/2021 (e commentata nell’articolo del 12/7/2021) il TAR meneghino dà una diversa interpretazione delle c.d. “esigenze difensive” che legittimano il diritto all’accesso.
Nel caso in esame il Comune di Milano aveva affidato nel 2014 i servizi di accoglienza, reception e custodia presso le sedi dei civici musei e delle mostre del Comune ad una specifica ditta che, a causa di una risoluzione contrattuale, subentrava nel 2017 anche nel servizio di pulizia degli immobili in uso all’Amministrazione.
Alla cessazione di quest’ultimo servizio, tuttavia, il Comune ometteva di conteggiare numerose ore d’attività per cui l’appaltatrice si vedeva costretta a citare in giudizio l’Amministrazione.
In pendenza di giudizio la ricorrente chiedeva al Comune di Milano l’ostensione di varia documentazione attinente al rapporto contrattuale precedente al 2017, in quanto gli atti negoziali relativi al suo subentro contenevano un rinvio per relationem ai prezzi applicati dal Comune nel precedente contratto.
Il Comune di Milano rigettava tuttavia detta istanza d’accesso, ritenendola generica e indeterminata.
Avverso tale diniego la società proponeva ricorso ma - con la sentenza oggi in commento - il Giudice rigettava la richiesta e confermava il rigetto della P.A..
Anzitutto il Collegio osserva che essere titolare di una situazione giuridicamente tutelata non è una condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato possa considerarsi diretto, concreto e attuale, essendo anche necessario che la documentazione cui si chiede di accedere sia “collegata” a quella posizione sostanziale, impedendone o ostacolandone il soddisfacimento (Cons. Stato Ad. Plen. 24 aprile 2012, n. 7).
Nel caso di specie non sussisterebbe un “collegamento” tra la documentazione richiesta e la posizione giuridica della ricorrente poiché:
Non essendo dunque ravvisabile alcun collegamento tra il rapporto contrattuale che aveva legato il Comune con la precedente appaltatrice e quello tra l’ente medesimo e la ricorrente “l’interesse della ricorrente non può considerarsi corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata”.
Né risulta invocabile la disciplina di cui al D.lgs. n. 33/2013, poiché l’accesso civico non può costituire una sorta di “lasciapassare” attribuito al soggetto che non sia titolare di una posizione giuridica tutelabile in relazione alla domanda di accesso documentale.
Una pronuncia, dunque, che va certamente ad arricchire l’orientamento giurisprudenziale più rigoroso sul diritto d’accesso e sul rapporto tra accesso documentale e accesso civico.