Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
L’astratta esigenza di difesa prevale sul diritto alla riservatezza
TAR Firenze, III, 11/06/2021, n. 889
Nell'ambito di una gara per l'affidamento di una convenzione quadro per il servizio di convalida di procedure mediche, la seconda classificata presentava istanza d’accesso all'offerta dell'aggiudicataria, al fine di verificarne la correttezza, la completezza e di accertare la legittimità dell'operato della commissione di gara.
Dopo avere consentito l'ostensione della documentazione amministrativa, la Stazione Appaltante garantiva all'istante di accedere all'offerta tecnica dell’aggiudicataria oscurando però le parti relative ai dati personali e agli asseriti segreti tecnici e commerciali con la conseguenza che, avverso tale ostensione parziale, il concorrente proponeva ricorso innanzi al TAR fiorentino.
Quest’ultimo, con la sentenza oggi in commento, riconosce un collegamento tra l'interesse dell’istante a difendersi in giudizio, sotteso alla richiesta di ostensione, e i documenti oggetto della richiesta, ribadendo che «l'acquisizione della documentazione richiesta può astrattamente essere necessaria per verificare la coerenza dell'offerta tecnica dell'aggiudicataria con le prestazioni richieste dalla lex specialis di gara ed eventuali determinanti errori nell'attribuzione dei punteggi, considerato che la deducente è seconda classificata, che il divario di punteggio che la separa dall'aggiudicataria, pur notevole, è colmabile e che in caso di riscontrata mancanza di requisiti tecnici essenziali l'offerta dovrebbe essere esclusa».
Ciò in quanto in questa fase non sarebbe “possibile valutare la decisività dei documenti oggetto dell'istanza di accesso ai fini dell'impugnazione dell'atto di aggiudicazione, poiché un simile apprezzamento compete, se del caso, solo all'autorità giudiziaria investita dell'impugnazione e non certo alla pubblica amministrazione detentrice del documento o al giudice amministrativo nel giudizio sull'accesso, salvo il caso di una evidente, assoluta, mancanza di collegamento tra il documento e le esigenze difensive, ipotesi questa non sussistente nel caso in esame”.
Dunque, l'”astratta” esigenza di difendere l'interesse al legittimo andamento della di gara deve prevalere sulla pretesa di salvaguardia dei segreti tecnici e commerciali che, oltretutto, nel caso di specie il TAR non rinviene.
E invero, più che veri e propri segreti tecnici e commerciali (la natura dei quali non veniva effettivamente dimostrata) il giudice ha riscontrato mere ragioni di riservatezza dell'organizzazione del servizio offerto, del personale coinvolto, del numero e della tipologia delle convalide, e l'esigenza di tenere riservate le peculiarità della propria organizzazione, le caratteristiche del servizio offerto, le strategie commerciali e di prezzo, le generalità e le competenze tecniche del personale, non sono compendiabili nella categoria dei segreti commerciali.
Una pronuncia che va certamente ad arricchire l’orientamento giurisprudenziale più “permissivo” sul diritto d’accesso ai documenti delle procedure di gara.