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Anche il sesto graduato ha diritto ad accedere alla documentazione dell’aggiudicataria
TAR Napoli, V, 1/4/2021, n. 2210
Con una pronuncia in piena controtendenza rispetto alla giurisprudenza tradizionale, il TAR Napoli arriva a riconoscere anche alla 6° graduata il diritto d’accesso alla documentazione di gara dell’aggiudicataria.
Nel caso in esame una Cooperativa - classificatasi appunto al 6° posto in gara - presentava istanza d’accesso finalizzata a prendere visione tanto dei verbali di gara quanto, e soprattutto, della documentazione amministrativa, tecnica ed economica dell’aggiudicataria e dei concorrenti graduatisi davanti a lei.
Tenuto conto della sua posizione e dell’opposizione delle controinteressate, l’Amministrazione tuttavia rigettava detta richiesta d’accesso, reputandola generica ed esplorativa.
Tale diniego veniva però impugnato e, con la sentenza oggi in commento, il TAR Napoli ha accolto (sorprendentemente) il ricorso dell’istante, riconoscendo la sua piena legittimità ad accedere alla documentazione richiesta.
È infatti indubbio che, in capo alla società ricorrente (partecipante alla procedura ma collocatasi solo sesta) vi sia un interesse diretto, concreto ed attuale ex art. 22 comma. 1, lett. b) L.n. 241/90 a conoscere della documentazione richiesta, in quanto senza dubbio incidente sulla sua sfera giuridica, ”né può rilevare a tal riguardo la posizione in graduatoria della ricorrente e le sue più o meno cospicue chance di esperire vittoriosamente rimedi giurisdizionali”.
Inoltre il diritto d’ostensione deve prescindere dall’esistenza in concreto di una controversia giurisdizionale ovvero dalla giuridica possibilità di iniziarne una; infatti, se è vero che il diritto d’accesso ha natura “strumentale”, questa tuttavia non può essere intesa nel senso di limitare l’accesso solo ai casi in cui vi sia già un giudizio in corso ovvero sussista ancora la possibilità di avviare un’azione giudiziaria.
Tanto è vero che, nel caso in questione, l’azione conoscitiva azionata dall’istante risultava funzionale al diritto dell’impresa ed alla sua legittima aspirazione di verificare la correttezza dell’operato amministrativo, situazioni ugualmente legittimanti il diritto d’accesso per il giudice adito.
Di conseguenza, avendo l’istante dettagliatamente indicato la documentazione d’interesse, il TAR campano ha ritenuto la domanda d’accesso NON generica né meramente esplorativa, come neppure ha ritenuto fondate le motivazioni di diniego addotte dalle controinteressate, poiché “la partecipazione alle gare d’appalto implica la tacita accettazione di consentire il pieno disvelamento della propria offerta”.
Questa pronuncia, dunque, non può non far riflettere.