L’astratta esigenza di difesa prevale sul diritto alla riservatezza
TAR Firenze, III, 11/06/2021, n. 889
TAR Lazio, I quater, 11/08/2021, n. 9363
Si torna a parlare di diritto d’accesso, questa volta per fare chiarezza sul concetto di “segreto tecnico commerciale”.
Una società ricorrente chiedeva infatti l’accertamento dell’illegittimità del diniego ricevuto su una propria istanza d’accesso all’offerta tecnica dell’aggiudicataria.
Quest’ultima si opponeva all’ostensione, non avendo la ricorrente allegato né dimostrato la stretta indispensabilità degli atti richiesti alla propria difesa in giudizio, ed inoltre segnalando come l’ostensione della propria offerta tecnica avrebbe implicato il disvelamento di segreti tecnici e commerciali.
Il TAR tuttavia accoglieva il ricorso evidenziando come - salvo il caso in cui venga in considerazione la tutela della riservatezza o di dati personali delle persone fisiche - i segreti tecnici-commerciali ed il diritto d’accesso c.d. difensivo non sono valori di eguale dignità, atteso come il segreto tecnico-commerciale trova tutela in fonti di rango primario (art.53 comma 6 D.Lgs.n. 50/2016- art. 98 ss. Codice proprietà industriale), mentre il diritto di accesso viene riconosciuto, oltre che in norme di legge primaria o (art. 22 ss. L.n. n.241/90), direttamente nella Carta costituzionale (art. 24), trovando pertanto una tutela “rafforzata”.
Nella specifica materia degli appalti pubblici poi, qualora il richiedente vanti un interesse “difensivo”, il comma 6 del medesimo art. 53 precisa che è sempre consentito l'accesso al concorrente per la difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura d’affidamento di un contratto.
Nel caso in esame l’Amministrazione, pur avendo ritenuto prevalente l’esigenza di tutelare gli asseriti segreti tecnici-commerciali dell’aggiudicataria, non ne aveva tuttavia esternato le ragioni, che non erano emerse neppure in giudizio.
A detta del giudice romano, al contrario, nel valutare l’effettiva sussistenza di un segreto tecnico-commerciale la P.A. non può discostarsi dalla definizione contenuta nel Codice della proprietà Industriale, che, ai fini della tutela, richiede che le informazioni aziendali e commerciali ed esperienze sulle applicazioni tecnico industriali rispondano a requisiti di segretezza e rilevanza economica e siano soggette, da parte del legittimo detentore, a misure di protezione ragionevolmente adeguate (Cons. Stato Sez. V, 07/01/2020, n. 64).
Ciò in quanto “nella definizione di segreti tecnici o commerciali non può ricadere qualsiasi elemento di originalità dello schema tecnico del servizio offerto, perché è del tutto fisiologico che ogni imprenditore abbia una specifica organizzazione, propri contatti commerciali, e idee differenti da applicare alle esigenze della clientela. La qualifica di segreto tecnico o commerciale deve invece essere riservata a elaborazioni e studi ulteriori, di carattere specialistico, che [.] sono in grado di differenziare il valore del servizio offerto solo a condizione che i concorrenti non ne vengano mai a conoscenza”.
Occorre quindi prestare particolare attenzione prima di affermare che una determinata caratteristica tecnica è coperta da segreto tecnico commerciale.