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File illeggibile? Legittima l’esclusione se il concorrente non indica in offerta il software idoneo alla lettura

01/06/2021

TAR Milano, IV, 7/5/2021 n. 1147

Ancora una volta i Giudici Amministrativi hanno dovuto dirimere una controversia, nell’ambito di una gara telematica svolta su piattaforma SINTEL, dovendo decidere su chi gravino le conseguenze dell’impossibilità di lettura di un file (formato “pdf”) generato ed inviato da un concorrente in sede di presentazione della propria offerta tecnica.

La lex specialis della gara in questione prevedeva infatti l’espressa esclusione in tutti i casi d’illeggibilità di un documento di un concorrente, ma tuttavia il ricorrente contestava la propria esclusione dimostrando come il suo file sarebbe risultato “apribile” (e di conseguenza leggibile) con tutti i programmi di lettura pdf, eccezion fatta per Acrobat Reader DC.

Di conseguenza, secondo l’escluso, avrebbe dovuto essere la P.A. a tentare d’aprire il documento con altro programma che non fosse quello in uso (ovvero proprio ADOBE Acrobat Reader), per consentire la massima concorrenzialità alla procedura di gara.

Di diverso avviso è risultato invece il TAR milanese, che ha ritenuto come al contrario sia compito dei concorrenti, prima d’effettuare la trasmissione delle loro offerta, di accertarsi - secondo le regole dell'ordinaria diligenza – circa l'integrità ed leggibilità della documentazione che inviano, proprio in considerazione del possibile verificarsi di inconvenienti legati al deterioramento dei documenti digitali, con la conseguenza che l’illeggibilità di un file è ascrivibile solo (ed esclusivamente) alla responsabilità del medesimo concorrente (cfr. TAR Roma, I-quater, 30/1/2020, n. 1322).

Inoltre, afferma il TAR meneghino, le regole della piattaforma di gara prevedevano l’invio dei documenti in un certo formato (PDF), senza specificare il programma necessario per la loro lettura, ragion per cui le regole dell'ordinaria diligenza (che dovevano essere obbligatoriamente seguite dai concorrenti) imponevano che i files delle loro offerte dovessero risultare apribili con tutti i programmi in comune commercio.

E’ dunque tutt’al più onere del concorrente specificare eventuali necessarie procedure o software utili alla lettura dei propri files, con la conseguenza che l’illeggibilità di uno dei documenti digitali dell’offerta non pulò che comportarne la conseguente esclusione.

La pronuncia in commento, quindi, conferma quell’indirizzo giurisprudenziale che vede incombere sugli operatori economici il rischio di malfunzionamenti tecnici in sede di presentazione offerta.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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