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Al via il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) per le gare ad evidenza pubblica

01/12/2022

L’ANAC, con la propria Deliberazione 464/2022, ha attivato il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE), rendendo concretamente operativa la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP).

Il Fascicolo virtuale dell’operatore economico consentirà alle Stazioni Appaltanti, attraverso un’interfaccia web, l’acquisizione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento.

Parliamo dunque della verifica circa l’assenza dei motivi d’esclusione di cui all’articolo 80, dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, del possesso dei requisiti di idoneità professionale, capacità economico finanziaria e tecnico professionale (art. 83).

L’operatore economico potrà utilizzare tutti i documenti e le certificazioni, purché in corso di validità, per tutte le successive procedure di affidamento alle quali decidesse di partecipare. La Deliberazione fissa in 120 giorni il termine di validità delle certificazioni riguardanti i requisiti di carattere generale, ove non diversamente indicato.

Ai fini partecipativi, poi, l’operatore economico, effettuata la registrazione al servizio FVOE, individuerà la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottenendo dal sistema un “PASSOE” da inserire di volta in volta nella busta contenente la documentazione amministrativa.

La Stazione Appaltante, invece, per utilizzare il fascicolo virtuale acquisirà tramite il RUP il CIG per ciascuna procedura d’affidamento e indicherà il soggetto abilitato alle verifiche.

Requisiti di carattere generale

La Deliberazione ANAC identifica all’articolo 5 le informazioni necessarie per comprovare i requisiti di carattere generale (art. 80 codice appalti). Tale documentazione viene acquisita presso la BDNCP ed include:

  1. la visura del registro delle imprese;

  2. il certificato del casellario giudiziale;

  3. l’anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

  4. la comunicazione di regolarità fiscale fornita dall’Agenzia delle Entrate;

  5. il Certificato di regolarità contributiva di ingegneri, architetti e studi associati, dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti;

  6. la comunicazione antimafia rilasciata dal Ministero dell’Interno e le iscrizioni presso il casellario informatico già esistente presso l’Autorità.

NB. Ai fini della comunicazione di regolarità fiscale, l’Agenzia delle entrate fornirà le informazioni relative alla condizione di regolarità fiscale e alle violazioni definitivamente accertate, esclusivamente ai fini di cui all’articolo 80 comma 4 (esclusione per violazione dell’obbligo di pagamento di imposte, tasse e contributi previdenziali).

Se il debito complessivo relativo a violazioni definitivamente accertate risultante dalle precedenti elaborazioni risulterà pari od inferiore all’importo di cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 603 (attualmente pari ad € 5.000), l’esito della comunicazione sarà positivo.

In caso, invece, di comunicazione con esito negativo, la Stazione Appaltante provvederà ad inoltrarla al soggetto interessato, il quale potrà produrre, entro il termine massimo di 20 giorni, un’eventuale attestazione sostitutiva. In pratica l’operatore economico dovrà recarsi presso lo sportello dell’Agente della riscossione competente, per il rilascio dell’attestazione. Il mancato rispetto del suddetto termine è causa di esclusione dalla procedura.

In ordine invece alla sussistenza di violazioni fiscali non definitivamente accertate, nelle more dell’operatività della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, l’Agenzia delle Entrate rilascerà la certificazione necessaria, le cui risultanze saranno valutabili ai fini dell’esclusione dell’operatore economico.

Requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari

L’articolo 6 della Deliberazione, invece, identifica le informazioni necessarie e sufficienti a fornire evidenza del possesso dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari.

Il sistema informatico viene alimentato attraverso tre distinti canali.
  • Il primo comprende i documenti e i dati forniti dagli Enti certificatori quali: i bilanci delle società di capitali; le certificazioni di sistema di qualità aziendale; il fatturato globale, l’elenco soci e gli ammortamenti degli operatori economici costituiti in forma d’impresa individuale ovvero società di persone; i dati relativi alla consistenza media e al costo medio del personale dipendente.
  • Il secondo è costituito dai dati che sono già in possesso dell’Autorità, come le attestazioni SOA, i certificati di esecuzione lavori (CEL) e le ricevute di pagamento del contributo obbligatorio.
  • Il terzo, da ultimo, è costituito dai documenti in possesso dall’operatore economico, i quali verranno dallo stesso firmati digitalmente e caricati a sistema.
In pratica gli operatori economici, tramite un’area dedicata, inseriranno a sistema anche i documenti relativi alla dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico professionale nella loro esclusiva disponibilità e, pertanto, non reperibili presso Enti certificatori.
rapporti associativi codice contratti pubblici

Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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