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Decreto Liquidità: la sospensione del pagamento dei titoli di credito (cambiali) e le modifiche sul fondo “mutui prima casa”

09/04/2020

Nel precedente contributo "Coronavirus: agevolazioni e sospensioni per i finanziamenti bancari" avevamo segnalato la sospensione delle cambiali e degli altri titoli di credito dal 22 febbraio al 31 marzo 2020.
Tale misura, oggi scaduta il 31 marzo u.s., era stata introdotta dal decreto-legge n. 9/2020 a favore dei privati residenti e degli imprenditori stabiliti nei Comuni dell’ex zona “Rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione D'Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vò).

Si trattava, dunque, di un provvedimento valevole solo per determinati Comuni, con esclusione dei debitori stabiliti nell’intero territorio nazionale. L’art. 11 del Decreto-Legge n. 23/2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 8,4/2020, ha esteso suddetta sospensione a tutto i titoli di credito emessi nel territorio nazionale.

In particolare, la sospensione opera fino al 30 aprile p.v. e riguarda i “vaglia cambiari, le cambiali e gli altri titoli di credito aventi efficacia esecutiva” (anche assegni bancari o postali) emessi prima dell'8 aprile 2020, con scadenza intercorrente nel periodo 1 marzo-30 aprile 2020 (la sospensione, peraltro, opera a favore anche dei debitori e obbligati in via di regresso o di garanzia, a meno che quest’ultimi non vi rinuncino espressamente).

Di conseguenza, il debitore, senza la necessità di inviare alcuna comunicazione, potrà veder posticipata fino al 30 aprile p.v. la data del pagamento della cambiale o dell’altro titolo di credito in scadenza nel periodo 1-marzo-30 aprile 2020.

Più specificatamente la sospensione opera con riguardo ai:

  • Termini di presentazione al pagamento della cambiale o del titolo di credito (con la specifica, valevole solo per gli assegni bancari o postali, che il creditore potrà comunque presentarsi in banca o alla posta per l’incasso, dovendo, tuttavia, in caso di mancata copertura dei fondi, attendere il 30 aprile per rivendicare formalmente l’inadempimento al debitore);
  • Termini per la levata del protesto e delle constatazioni equivalenti, previsti per tutti i titoli di credito (nel caso in cui il protesto o la constatazione equivalente sia stato già pubblicato dalla Camera di Commercio nel periodo 9 marzo - 8 aprile dovrà essere dalla stessa cancellato);
  • Termini per trasmettere il protesto o le constatazioni equivalenti alla Camera di Commercio al fine di consentire a quest’ultima la pubblicazione nel “Registro informatico dei protesti”;
  • Termini per la trasmissione dell’esito negativo al Prefetto nei casi di levata del protesto, costatazione equivalente o di assegno scoperto (Legge 386/90, art. 8 bis);
  • Termini per la comunicazione di iscrizione, e per la successiva iscrizione all’ “Archivio degli assegni bancari e postali e delle carte di pagamento irregolari”, adempimenti previsti per il mancato pagamento degli assegni bancari (Legge 386/90, art. 9 bis e 9);
  • Termini per il pagamento tardivo che normalmente consentono di esonerare il debitore dalla soggezione alle sanzioni amministrative previste per il mancato pagamento degli assegni.

A tale misura si aggiunga poi che l’art. 12 dello stesso Decreto-Legge, in materia di sospensione dei mutui finalizzati all’acquisto della prima casa, ha integrato le disposizioni già previste sul punto dal Decreto Curaitalia (Vedi qui nostro articoloestendendo la platea dei beneficiari di tale misura:

  • alle ditte individuali e agli artigiani;
  • ai mutui in ammortamento da meno di un anno per un periodo di nove mesi dal data del 8 aprile 2020


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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti