PNRR: il Governo rafforza le misure di controllo e modifica il Codice Antimafia. Quando diventa essenziale avere un modello 231?
D.L. 152 del 6 novembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 265 del 6/11/2021)
L’anno 2021 ha visto il susseguirsi di numerosi interventi legislativi con un rilevante impatto sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti.
Il presente aggiornamento ha lo scopo di riassumere e fornire un quadro delle modifiche intervenute al D.lgs. 231/2001 e delle norme che, per motivi diversi, lo richiamano, rendendo di fatto l’adozione di un Modello di Organizzazione e Gestione un adempimento ormai imprescindibile per molte organizzazioni.
AMPLIAMENTO DEI REATI PRESUPPOSTO
D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 195 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/1673 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale" (G.U. n. 285 del 30.11.2021 – in vigore dal 15/12/2021).
Il Decreto apporta modifiche, ampliandone la portata, ai reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio.
In particolare, la novella legislativa ha previsto che rilevino, quali reati presupposto dei delitti sopra indicati, anche le contravvenzioni punite con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (la risposta sanzionatoria sarà diversa a seconda che il reato presupposto consista in un delitto o in una contravvenzione).
Inoltre, tra i reati presupposto, rileveranno i delitti colposi anche per il riciclaggio e l'autoriciclaggio.
Tra le ulteriori novità si segnalano:
Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio" (G.U. n. del 29/11/2021 - in vigore dal 14 dicembre 2021).
La novella introduce l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel D.Lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:
Nel caso di condanna per uno dei delitti sopraindicati, è prevista altresì l'applicazione all'ente delle sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del D.lgs. 231/2001.
Viene modificato il reato presupposto di cui all'art. 24 bis del D.lgs. n. 231/2001, prevedendo che, con riferimento all'art. 640-ter cod. pen., per l'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, la sanzione pecuniaria arrivi sino a 500 quote.
Il D.L. 146/2021, convertito in Legge 17 dicembre 2021, n. 215 (G.U. n. 301 del 20/12/2021), ha introdotto modifiche rilevanti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro, con modifiche puntuali al D.lgs. 81/2008, di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I.
L’intervento opera su ben cinque pilastri del D.lgs. 81/2008, prevedendo
Per quanto qui di interesse richiamiamo l’attenzione del lettore sull’istituzione da parte del Ministero del lavoro del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza.
Gli organismi paritetici (art. 8-bis) comunicano annualmente all'Ispettorato nazionale del lavoro e all'INAIL i dati relativi:
Il successivo comma 8-ter prevede che i dati di cui al comma 8-bis sono utilizzati ai fini della individuazione di
Il D.lgs. 14/2019, che ha introdotto il Codice della Crisi d'impresa e dell'insolvenza (c.d. CCII – entrata in vigore differita al 16/5/2022 dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021), ha riformato l'art. 2086 c.c., con l’aggiunta del comma 2, che impone all'imprenditore l'adozione di un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevanza tempestiva della stessa crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".
Il legislatore, dunque, con il nuovo CCII impone all'imprenditore l'adozione sia di assetti organizzativi aventi la funzione di prevenzione della crisi e dell'insolvenza sia di «modelli organizzativi di gestione e di controllo» ai fini della compliance 231 e in particolare «idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi», nonché «a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio» (artt. 6 e 7 D.lgs. 231/01).
Si tratta di modelli strettamente connessi, per cui alla funzione di governo dell'impresa viene di fatto richiesto di agevolare l'integrazione tra le procedure di compliance 231 e le procedure di allerta del Codice della crisi, con modalità operative tese al consolidamento dei rapporti tra la governance, gli organi di controllo e quelli di vigilanza, creando una rete di protezione verso quei fattori endogeni ed esogeni che possono compromettere lo stato di salute, la competitività, la continuità operativa delle imprese.
Il D.L. 152/2021, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”, ha introdotto nel Codice antimafia il novello art. 94-bis (Misure amministrative di prevenzione collaborativa applicabili in caso di agevolazione occasionale), secondo cui il Prefetto, il quale accerti che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, prescrive con provvedimento motivato varie misure, tra cui alla lettera
Maggiori dettagli su questa novella possono essere letti nell'articolo "PNRR: il Governo rafforza le misure di controllo e modifica il Codice Antimafia. Quando diventa essenziale avere un modello 231?" che potete trovare qui
Il favore del legislatore per l’adozione da parte delle organizzazioni di Modelli di gestione 231 è evidente ed è un trend ormai confermato nel tempo, ed infatti, la mancata adozione di un Modello Organizzativo 231 può impedire di fatto alle organizzazioni di:
partecipare a gare pubbliche;
contrarre con la P.A.;
accedere a fondi e finanziamenti;
dare prova della propria eticità.
Dall’altro lato, è indubbio il vantaggio che le stesse imprese traggono dall’adozione di un Modello Organizzativo, soprattutto in termini di migliore gestione dei processi interni e di prevenzione del rischio di commissione di reati presupposto.
In particolare, anche alla luce delle novità legislative, è fondamentale per le organizzazioni:
aggiornare il Modello Organizzativo 231 qualora lo abbiano già adottato;
redigere il Modello Organizzativo 231 ove non abbiano ancora provveduto a farlo.