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La garanzia pubblica e l'inadempimento del debitore

16/04/2020

A causa dell’emergenza Coronavirus, si è parlato spesso di garanzie statali o pubbliche per i finanziamenti erogati dalle banche a favore delle imprese e dei lavoratori autonomi. 

Sia il Decreto Curaitalia all’art. 49, che il Decreto liquidità all’art. 13, hanno delineato un sistema di garanzie pubbliche finalizzato a garantire alle banche la possibilità di recuperare il credito in caso di inadempimento del debitore-finanziato.

Tali garanzie, pertanto, hanno lo scopo di evitare che le banche, in un periodo caratterizzato da un pesante arretramento dell’economia, possano “irrigidirsi” e, conseguentemente, non erogare credito per timore che il soggetto finanziato non restituisca il prestito.

Ma qual è la disciplina normativa di tali garanzie? E soprattutto, cosa accade in caso di inadempimento del soggetto finanziato?

Ecco le risposte a tali domande.

Innanzitutto, occorre chiarire come i Decreti Curaitalia e Liquidità non abbiano introdotto un nuovo istituto, ma abbiano semplicemente esteso e semplificato il rilascio delle garanzie da parte dello Stato, come già previsto dalla Legge attraverso l’istituzione del “Fondo PMI”.

Il “Fondo PMI” è stato istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi delle Leggi n. 662/1996 e n. 266/1997 e ha il compito istituzionale di rilasciare garanzie statali alle imprese che non dispongono di sufficienti ed idonee risorse al fine di accedere al credito delle banche (si pensi alla mancanza di beni mobili e immobili da dare, rispettivamente, in pegno o ipoteca, ovvero dei soggetti dispositivi a prestare fideiussioni).

Tale funzione, a seguito dell’entrata in vigore dei decreti Curaitalia e liquidità, è stata estesa gratuitamente a tutte le piccole-medio imprese fino a 499 dipendenti, a prescindere da una valutazione della situazione economico-finanziaria dell’azienda (Vedi "Breve vademecum sul sistema delle garanzie al tempo del Coronavirus").

Le garanzie “pubbliche” attraverso la gestione del Fondo PMI sono state disciplinate per la prima volta disciplinate dal Decreto n. 248 del 31 maggio 1999, denominato “Regolamento recante criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese”. Tale Regolamento è stato poi modificato con il Decreto Ministeriale del 20 giugno 2005, pubblicato nel n. 125 della Gazzetta Ufficiale del 2/7/2005.

Sulla base della disciplina normativa anzidetta, possiamo suddividere tre tipologie di garanzie pubbliche:

  1. Garanzie “dirette
  2. “Controgaranzie” (o come denominate dai recenti Decreti Curaitalia e Liquidità “Riassicurazioni”);

Nella garanzia diretta il beneficiario è il soggetto finanziatore, dal momento che, quest’ultimo, in caso di inadempimento del debitore principale, potrà ottenere buona parte del rimborso del prestito dal fondo PMI.

L’operatività della garanzia diretta in caso di inadempimento del debitore è disciplinata dall’art. 2, comma 4, Decreto Ministeriale 20 Giugno 2005. La norma consente alla banca la possibilità di rivalersi direttamente sul Fondo per quanto riguarda l’importo garantito (solitamente pari al 80% del finanziamento, anche se è possibile che tale garanzia, in misura minore, possa essere cumulata con altre garanzie al fine di ottenere una copertura maggiore del 80%), anziché continuare a perseguire il debitore inadempiente. Quindi, ipotizzando che un fondo PMI abbia concesso una garanzia pubblica del 80% su un contratto di mutuo di € 100.000, la banca potrà ottenere immediatamente dal Fondo PMI l’importo di € 80.000 a titolo di garanzia diretta, per poi richiedere i restanti € 20.000 al debitore principale in quanto non coperti da garanzia pubblica.

Con riguardo alla posizione del debitore inadempiente, quindi, l’importo insoluto dovrà essere pagato:

  • Quanto alla parte non coperta dalla garanzia diretta pari a € 20.000, direttamente alla banca;
  • Quanto alla parte coperta dalla garanzia diretta pari a € 80.000, al Fondo PMI (e, quindi, allo Stato), il quale, limitatamente all’importo pagato alla banca, subentrerebbe nella posizione di creditore principale, originariamente vantata dalla Banca.

Andando alla “Controgaranzia” o anche detta “Riassicurazione”, in tali ipotesi il soggetto beneficiario è rappresentato da CONFIDI o da altri fondi analoghi. Tali soggetti hanno il compito istituzionale di concedere delle garanzie per le richieste di finanziamento delle PMI, fino ad una copertura solitamente massima del 50% dell’importo finanziato. Ad esempio, nel caso del nostro mutuo di € 100.000, CONFIDI potrebbe garantire il credito per l’importo parziale massimo di € 50.000.

L’operatività della controgaranzia è disciplinata dall’art. 3 del Decreto Ministeriale del 20 Giugno 2005, il quale prevede una soglia massima di controgaranzia del 80% dell’importo garantito. Nell’esempio anzidetto, quindi, CONFIDI, dopo l’inadempimento del debitore, potrà ritenersi coperta per l’importo di € 40.000 (equivalente all’80% del 50%).

Di conseguenza, in caso di inadempimento del debitore, nell’esempio di cui sopra, la banca potrà richiedere al debitore l’importo non garantito di € 50.000 e, contestualmente, escutere la garanzia di CONFIDI per i restanti € 50.000. Dopo aver pagato, CONFIDI (oppure la banca, a seconda degli accordi) potrà chiedere al Fondo PMI l’80% dell’importo garantito, equivalente alla somma di € 40.000.

Sulla base di tali rapporti, e con riguardo alla posizione del debitore inadempiente, l’importo insoluto dovrà essere pagato

  • Quanto alla parte non coperta dalla garanzia di CONFIDI pari a € 50.000, direttamente alla banca;
  • Quanto alla parte coperta dalla garanzia di CONFIDI ma non coperta dalla controgaranzia del Fondo PMI pari a € 10.000, a CONFIDI;
  • Quanto alla parte coperta sia dalla garanzia di CONFIDI che dalla controgaranzia del Fondo PMI pari a € 40.000, al Fondo PMI (e, quindi, allo Stato) il quale, limitatamente all’importo pagato a CONFIDI (o alla banca, a seconda degli accordi), subentrerebbe nella posizione di garante principale, originariamente vantata da CONFIDI.

Appare evidente come, a prescindere dal fatto che il proprio finanziamento sia assistito dalla garanzia diretta oppure dalla controgaranzia, qualora lo Stato subisca la richiesta di escussione, diverrà creditore del debitore per la somma effettivamente pagata alla Banca o a CONFIDI o ad altro fondo analogo.

Di conseguenza, il fondo PMI, con il supporto dell’Agenzia delle Entrate per la Riscossione, potrà avviare le procedure per il recupero coattivo del credito nei confronti del debitore principale, con due differenze rispetto agli ordinari strumenti processuali previsti a favore degli altri creditori privati:

  • la procedura semplificata prevista dal D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 per la riscossione dei tributi erariali che, a differenza dell’ordinaria procedura esecutiva, comporta un’accelerazione delle tempistiche previste per il recupero del credito (si pensi al fatto che tale credito nel momento in cui viene richiesto al debitore risulti già di per sé un titolo esecutivo, con la conseguenza di derogare alla necessità di chiedere una sentenza giudiziale e di notificare preventivamente il “precetto”, ossia l’atto propedeutico all’esecuzione forzata);
  • la qualifica del credito come “privilegio” ai sensi dell’art. 2741 c.c., il cui riconoscimento, in un processo esecutivo, comporta la possibilità di recuperare il proprio credito dagli eventuali ricavi derivanti dalla procedura esecutiva in via prioritaria rispetto agli altri creditori (anche se intervenuti nel processo esecutivo molto prima o abbiano essi stessi azionato la procedura), la cui richiesta di pagamento verrà postergata a seguito del soddisfacimento totale del credito da parte dello Stato (quindi, in altri termini, se il debitore principale dovesse avere ulteriori creditori, questi ultimi, in quanto “non privilegiati”, prima di ottenere la soddisfazione del proprio credito, dovranno attendere la soddisfazione integrale del credito dello Stato).


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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti