La disciplina della partecipazione e qualificazione dei Consorzi stabili è stata negli ultimi anni molto controversa, con orientamenti della giurisprudenza più o meno restrittivi ed un intervento del Codice dei contratti pubblici (art. 67 del DLgs. 36/2023), che ne aveva decretato la massima flessibilità, introducendo il principio del cd. “cumulo alla rinfusa” dei requisiti per la qualificazione del Consorzio e delle singole consorziate.
A seguito poi della modifica apportata dal Correttivo (D.Lgs.n. 209/2024), la portata innovativa di detto “cumulo” è stata fortemente ridotta, seppur limitatamente ai soli lavori pubblici, nello specifico con riguardo alla qualificazione delle consorziate designate come esecutrici.
Sulla qualificazione dei Consorzi stabili interviene ora la legge annuale sulle PMI (Legge 11 marzo 2026, n. 34), che trova vigenza dal 7 aprile, data d’entrata in vigore della legge.
La disposizione in commento (art. 5 che modifica l’art. 67, comma 5 D.Lgs.n. 36/2023), pur non incidendo sul meccanismo di funzionamento del cd “cumulo alla rinfusa” - come definito a seguito dell’intervento del decreto Correttivo - potrà comunque avere effetto sulla strategia di partecipazione alle gare dei consorzi stabili, in particolare in riferimento alla valorizzazione della qualificazione “autonoma”, che si aggiunge a quella delle singole imprese consorziate.
Con la modifica introdotta dall’art. 5 viene infatti ampliato ed esteso, anche ai Consorzi stabili, l’ambito d’applicazione dell’art. 67, comma 5 del Codice dei Contratti Pubblici, riservato fino ad oggi soltanto a consorzi di cooperative e consorzi tra imprese artigiane.
Le due modifiche devono rinvenirsi nell’inserimento della parola “ovvero” in luogo della locuzione “e nel novero di quelli” e nell’estensione della previsione “ai consorzi stabili”; in questo modo:
- da un lato, è stata ampliata la facoltà dei consorzi di cooperative e tra imprese artigiane di utilizzare i mezzi d’opera, le attrezzature, e l’organico medio delle proprie consorziate ai fini della partecipazione alle procedure dei medesimi Consorzi,
- dall’altro, è stata estesa l’applicazione di tale disposizione, così come riformata, anche ai Consorzi stabili, consentendo agli stessi di qualificarsi facendo leva non solo sui requisiti propri ma anche sui mezzi d’opera, sulle attrezzature e sull’organico medio delle consorziate, operando secondo una logica di qualificazione che valorizza l’insieme delle risorse interne al consorzio.
La nuova formulazione dell’art. 67, 5 comma del Codice così recita: “I consorzi di cooperative, i consorzi tra imprese artigiane e i consorzi stabili possono partecipare alla procedura di gara, fermo restando il disposto degli articoli 94 e 95 e dei commi 1 e 3 del presente articolo, utilizzando requisiti propri ovvero facendo valere i mezzi d’opera, le attrezzature e l’organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono, secondo quanto previsto dall’allegato II.12”.
Le modalità di qualificazione previste per le aggregazioni di imprese cooperative e imprese artigiane basate sul principio della mutualità dei requisiti speciali delle consorziate, con riferimento a mezzi d’opera, attrezzature e organico medio nella concreta disponibilità di queste ultime, si applicano quindi ora anche ai Consorzi stabili.
Si tratta di una modifica che riconosce il ruolo del Consorzio stabile come un soggetto autonomo dotato di una “comune struttura di impresa” (“adesione di almeno tre operatori che si impegnano ad operare insieme nel settore degli appalti per un periodo almeno di 5 anni dando vita ad una comune struttura di impresa”), e consente di valorizzare le risorse materiali e di personale delle imprese che aderiscono al consorzio allo scopo di aumentarne la qualificazione.
Nel settore dei lavori pubblici, nel rispetto del sistema di qualificazione SOA (richiamato anche dal rinvio all’allegato II.12), il Consorzio stabile potrà ottenere un’attestazione SOA autonoma che si aggiunge a quella posseduta dalle singole consorziate e qualificarsi avvalendosi delle risorse delle imprese consorziate. In questo modo il Consorzio stabile diventa uno strumento d’aggregazione di’imprese anche di dimensione micro, piccola e media che potranno competere con grandi imprese che operano a livello nazionale.
Ciò senza incidere sul meccanismo con cui opera oggi il “cumulo alla rinfusa”.
Nel riformare il citato comma 5 dell’art. 67 del Codice il Legislatore, come sopra detto, ha fatto espressamente salvo il disposto di cui all’art. 67 comma 1 del Codice che, nella nuova versione emendata dal decreto Correttivo, distingue tra:
- appalti di servizi e forniture, relativamente ai quali i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio, ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate;
- appalti di lavori, per i quali il cumulo opera diversamente a seconda che il consorzio esegua i lavori con la propria struttura oppure designando per l’esecuzione alcune imprese esecutrici.
Vale richiamare, infatti, che l’art. 67, comma 1 prevede espressamente che, per gli appalti di lavori, se il Consorzio “esegue con la propria struttura, senza designare le imprese esecutrici”, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente con quelli posseduti dalle imprese consorziate, mentre invece se il Consorzio “esegue tramite le consorziate indicate in sede di gara”, i requisiti devono essere posseduti e comprovati da queste ultime in proprio, oppure mediante avvalimento ai sensi dell’art. 104 del Codice medesimo.
Pertanto, ai sensi della disposizione sopra richiamata, negli affidamenti di lavori pubblici l’operatività del “cumulo alla rinfusa” è limitata al solo caso di partecipazione del Consorzio in proprio, laddove, invece, in caso di designazione in sede di gara delle consorziate esecutrici, il “cumulo alla rinfusa” non può trovare applicazione, dovendosi provvedere – nel caso in cui le consorziate esecutrici designate siano prive di adeguati requisiti di qualificazione – con apposito contratto di avvalimento.
Il richiamo espresso all’applicazione del comma 1 dell’art. 67 del Codice non determina il ripristino del citato “cumulo alla rinfusa”, ma amplia il perimetro soggettivo dei soggetti ammessi a utilizzare una qualificazione «autonoma» rispetto a quella delle singole imprese esecutrici.
L’effetto atteso della novità è quello di rafforzare la capacità competitiva dei consorzi stabili, consentendo loro di valorizzare in modo più ampio le risorse interne al consorzio senza dover ricorrere necessariamente alla qualificazione delle singole consorziate esecutrici.
Una scelta che va nella direzione di riconoscere la natura “imprenditoriale” del consorzio stabile come soggetto autonomo e, al tempo stesso, di prevedere l’atteso riassetto degli equilibri tra le diverse forme consortili.
Vedremo nei prossimi mesi se la norma raggiugerà l’effetto sperato!