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RTI e consorzi: responsabilità solidale verso subappaltatori e fornitori anche in assenza di un contratto diretto
La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza in commento, stabilisce un principio netto: negli appalti pubblici la responsabilità solidale dei soggetti che partecipano alla gara in forma aggregata si estende anche ai subappaltatori e ai fornitori.
La vicenda trae infatti origine da un appalto pubblico aggiudicato ad un RTI, al quale partecipava anche un consorzio. Nell’ambito dell’esecuzione del contratto, il consorzio aveva designato una propria consorziata come impresa esecutrice. Quest’ultima, a sua volta, aveva affidato parte delle lavorazioni ad un subappaltatore il quale, tuttavia, non veniva pagato per l’attività svolta.
Interveniva poi il fallimento della consorziata esecutrice, e ciò costringeva il subappaltatore ad agire nei confronti del consorzio, ottenendo un decreto ingiuntivo.
Il consorzio si opponeva sostenendo di non aver mai stipulato alcun contratto con il subappaltatore e di non poter quindi essere chiamato a rispondere del relativo debito. Tuttavia la Corte respinge questa impostazione confermando la responsabilità del consorzio. Il punto centrale della decisione è l’interpretazione del vecchio art. 37, comma 5, del d.lgs. 163/2006 – disposizione oggi sostanzialmente riprodotta nel vigente codice dei contratti pubblici – secondo cui l’offerta presentata dai concorrenti raggruppati o consorziati determina la loro responsabilità solidale non solo verso la stazione appaltante, ma anche verso subappaltatori e fornitori.
Sebbene viga nel nostro ordinamento civilistico un principio di c.d. “relatività del contratto” e dunque di non presunzione di solidarietà, la Corte osserva che tali regole generali debbono coordinarsi con la disciplina speciale degli appalti pubblici. Proprio questa normativa introduce una deroga espressa alle regole civilistiche, estendendo la responsabilità solidale anche a soggetti che non hanno stipulato direttamente il contratto di subappalto.
Si vuole dunque evitare che il soggetto che beneficia dell’aggiudicazione dell’appalto pubblico possa sottrarsi ai rischi dell’esecuzione delegata a terzi. Diversamente, il consorzio o la capogruppo potrebbero godere dei vantaggi dell’appalto trasferendo integralmente il rischio economico sui subappaltatori.
Le implicazioni pratiche sono rilevanti. Partecipare ad una gara tramite RTI o consorzio non comporta soltanto vantaggi competitivi, ma anche un ampliamento significativo del perimetro della responsabilità. Per le imprese capogruppo e per i consorzi diventa quindi essenziale presidiare con attenzione i rapporti interni con le imprese esecutrici e monitorare la corretta gestione dei pagamenti nella filiera dell’appalto.