TAR Napoli, Sez.IX, 27/10/2025, nr. 6979
Un’ASL indiceva una procedura ad accordo-quadro per l’acquisto di materiale per osteosintesi e traumatologia, suddiviso in lotti per ogni singolo “impianto tipo” e con la previsione d’affidare almeno il 70% del fabbisogno agli aggiudicatari (fino ad un massimo di 8), in base alle specifiche esigenze tecnico-cliniche dei chirurghi prescrittori (cd. “principio della appropriatezza terapeutica).
In altre parole una data percentuale di fornitura (variabile da lotto a lotto e al massimo fino al 30%), era assegnata al 1° e/o 2° classificato, mentre il restante fabbisogno sarebbe stato “scelto” dai medici tra i prodotti offerti dagli aggiudicatari (dal 3° all’8° classificato).
La Stazione appaltante tuttavia, dopo l’entrata in vigore del Correttivo appalti (D.Lg. 209 del 31/12/2024), prima di procedere alla sottoscrizione degli A.Q con i vincitori decideva d’introdurre una percentuale “fissa” anche dal 3° all’’8° graduato, in relazione all’esito della gara ed in modo da predeterminare l’esatto ammontare di fornitura per ogni affidatario fin dall’inizio dell’esecuzione.
Un aggiudicatario giunto tra le ultime posizioni, ritenendo che l’individuazione “fissa” di una quota di fornitura fosse piu’ sfavorevole (per il proprio interesse) rispetto alla scelta d’acquisto ogni volta da parte del medico prescrittore, impugnava la modifica della lex specialis contestando la violazione del cd. “autovincolo”, ovvero il mancato rispetto della disciplina di gara che la stessa P.A. appaltante si era autoimposta.
Si difendeva l’ASL sostenendo che il succitato Correttivo aveva introdotto l’espresso obbligo d’indicare, già negli atti di gara, le percentuali d’affidamento ai diversi operatori economici vincitori di un accordo-quadro (nuovo comma 1 dell’art. 59), per consentire loro di aver già, all’atto di formulazione dell’offerta, la garanzia di una fornitura “minima” allo scopo di consentirgli la formulazione di una proposta più performante.
L’amministrazione appaltante riteneva dunque di aver “dovuto” aggiornare la disciplina di gara al nuovo dettato normativo, mentre la ricorrente lamentava il fatto che, così facendo, era stata disapplicata la disciplina di gara che la medesima P.A. aveva determinato.
Il Giudice amministrativo, dovendo decidere sulla controversia, parte dal presupposto che la modifica normativa è intervenuta in data 31/12/2024 e quindi successivamente quella d’indizione della gara (luglio 2024) ragion per cui, in ossequio al principio del cd. “tempus regit actum”, nessun obbligo di adeguamento alla nuova disciplina si imponeva in capo al Seggio di gara.
Al contrario, modificare in corso di procedura la sua disciplina viola palesemente le esigenze di trasparenza e legalità della stessa gara, ragion per cui la P.A. appaltante, qualora avesse ritenuto che la modifica normativa era destinata a stravolgere completamente l’assetto normativo a cui si era ispirata, doveva necessariamente annullarla, non potendo modificarne le regole d’ingaggio senza, in tal modo, violare i piu’ elementari principi che regolano le procedure ad evidenza pubblica.
Per questo motivo il ricorso veniva quindi accolto.