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231 e codice della crisi d’impresa: una sinergia possibile?

14/02/2022

Gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili previsti dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza richiamano alla mente il Modello di organizzazione e gestione previsto dal D.lgs. 231/2001.




Il D.lgs. 14/2019 (entrata in vigore differita al 16/5/2022 dal D.L. n. 118 del 24 agosto 2021 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 24 agosto 2021), modifica profondamente l’approccio alla crisi d’impresa, chiedendo all’imprenditore di dotarsi di strumenti idonei a prevenire lo stato di crisi e, nel caso, ad individuare lo strumento migliore tra quelli proposti dal Codice per la risoluzione della crisi, in un’ottica di continuità aziendale.

L’art. 375, comma 2, del D.lgs. 14/2019 ha aggiunto all’art. 2086 c.c. un secondo comma, che impone all'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva di adottare un "assetto organizzativo, amministrativo e contabile, adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa anche in funzione della rilevanza tempestiva della stessa crisi e della perdita di continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'attuazione di uno degli strumenti previsti per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale".

L’art. 377 estende il rispetto della cennata norma a tutti i tipi di società, di persone, di azioni o a responsabilità limitata.

Tra la disciplina del Codice della crisi e le previsioni del D.lgs. 231/01 ci sono evidenti similitudini. Entrambe chiedono all’imprenditore di valutare e gestire il rischio, al fine di prevenire la commissione di un reato o la crisi d’impresa.

Le procedure previste dal Modello di organizzazione, gestione e controllo offrono un supporto valido per la costruzione di adeguati assetti organizzativi previsti dalla novella del co. 2 dell’art. 2086 c.c., così come la compliance ex D.lgs. 231/2001 può essere uno strumento utile ai fini della tempestiva rilevazione della crisi d’impresa; la sinergia tra la compliance 231 e le procedure di allerta del CCII può giovare sia alla all’esimente dalla responsabilità dell’ente sia alle procedure di allerta del CCII.

La creazione di un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato esattamente come la messa a punto di un Modello organizzativo e di gestione dovranno necessariamente rifarsi alle tecniche di risk assesment e di risk management, ovvero l’imprenditore dovrà analizzare in concreto il proprio contesto aziendale, valutare il rischio, identificare i soggetti apicali ed i preposti ed i rispettivi ruoli all’interno dei sistemi di gestione, definire il sistema delle deleghe, dotarsi di procedure e di un assetto organizzativo adeguato al proprio contesto.

Non esiste un assetto organizzativo universalmente adeguato ma è evidente che un’organizzazione che abbia già adottato strumenti di risk approach per la prevenzione dei reati sarà pronta a estendere tale metodologia organizzativa aziendale anche alla prevenzione della crisi d’impresa.

Al contrario, l’imprenditore che ad oltre 20 anni dall’entrata in vigore del D.lgs. 231/2001 non ha ancora adottato un Modello Organizzativo e non ha introdotto in azienda modalità operative indirizzate alla prevenzione del rischio e alla correttezza della gestione, come potrà convincere l’autorità giudiziaria dell’adeguatezza degli assetti organizzativi in ipotesi di crisi?