Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Gare telematiche: esiste davvero una equa ripartizione del rischio del malfunzionamento della piattaforma tra partecipante e P.A.?

19/02/2020

TAR Lazio, 7/2/2020, n. 1710

Cosa succede se il partecipante ad una gara telematica invia la propria offerta in ritardo, dovuto però ad un problema alla piattaforma messa a disposizione dell’Amministrazione?

Una recente sentenza del TAR Lazio afferma il principio dell’equa ripartizione tra soggetto partecipante e P.A per quanto riguarda il cd. “rischio di rete” (nel caso di cali di performance) ed il “rischio tecnologico” (dovuto a caratteristiche dei software utilizzati dagli operatori).

La vicenda riguarda la tardività - di soli 13 secondi (si badi bene) - rispetto al termine ultimo indicato in lex specialis per l’invio di un’offerta; ritardo tuttavia causato dal “blocco” del sistema, avendo detto partecipante cercato più volte di caricare la propria offerta sulla piattaforma informatica, senza tuttavia riuscirci.

La pronuncia risulta interessante in quanto affronta il problema sotto molteplici aspetti, sia di merito che procedurali; innanzitutto il Collegio sancisce il principio per cui il solo “caricamento dei documenti”, seppur tempestivo, non valga a render “valida” l’offerta se poi la conferma finale - tramite il tasto “Invia partecipazione”- avviene oltre il termine di gara (anche se per soli 13 secondi).

Secondariamente il Collegio stabilisce che, allorquando il concorrente eccepisce un malfunzionamento del sistema, la sua lamentela dev’essere necessariamente supportata da un “principio di prova”, non potendo in caso contrario risultare ammissibile.  

Ciò di conseguenza significa che, quando nel corso di una procedura telematica si verificano dei problemi (di rallentamenti nelle trasmissioni, di difficoltà di upload ecc.), le conseguenze restano a carico del soggetto partecipante, il quale quindi deve premunirsi di mettere in essere le dovute attività in tempo utile.

La responsabilità della P.A. si ha solo se in caso di malfunzionamenti della piattaforma imputabili al gestore.

È dunque innegabile che gravi sul concorrente un gravoso onere probatorio in merito alla “prova” che la piattaforma (gestita dalla P.A. appaltante) risulti difettosa e/o abbia subito dei temporanei malfunzionamenti, assumendo tale obbligo i connotati di una prova … quasi diabolica.

rapporti associativi codice contratti pubblici

Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

Leggi gli altri articoli presenti nella nostra rubrica dedicata.