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COVID-19 Imprese: i contratti e il concetto di forza maggiore

09/03/2020

Ogni singola azienda è necessario che proceda ad un check di tutti i contratti in essere (sia “attivi” che “passivi”) allo scopo di  

  • verificare i termini di esecuzione
  • verificare se detti termini sono previsti implicitamente o esplicitamente come ‘essenziali’
  • verificare se, nell’ipotesi in cui il termine di consegna sia ‘essenziale’, il suo mancato adempimento  comporti
  1. una penale per il ritardo, oppure
  2. una risoluzione espressa

Occorre poi contattare la controparte per concordare modifiche contrattuali “scritte”, che dispongano termini di esecuzione differiti, esecuzione in più tranches etc, dando la priorità ai contratti ove è previsto il pagamento di penali per ritardi o la risoluzione del contratto.

E' possibile invocare la cd. “forza maggiore”?

Nell’ordinamento italiano non esiste una definizione precisa né si rinviene alcuna norma che la descriva in modo esplicito; il concetto può essere individuato dall’ art. 1218 (Esclusione della responsabilità del debitore nel caso in cui l’inadempimento dipenda da cause a lui non imputabili) e dall’ art. 1467 (Risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta), che riconosce al debitore la facoltà di chiedere la risoluzione nel momento in cui la prestazione sia divenuta eccessivamente onerosa per “fatti straordinari ed imprevedibili” estranei alla sua sfera d’azione.

La Cassazione (V° Pen., 28/2/1997, n. 965) ha stabilito che può essere considerata situazione appartenente alla categoria di forza maggiore solo quell’evento che impedisca la regolare esecuzione del contratto e renda inefficace qualsiasi azione diretta ad eliminarlo, oltre a non essere dipeso da azioni od omissioni dirette od indirette del debitore.

La Cassazione (III° Civ.; 25/5/2007, n. 12235) ha invece stabilito quali possano essere le caratteristiche che un evento deve avere per essere considerato “straordinario“ e/o “imprevedibile”:

  • il requisito di straordinarietà ha carattere obiettivo, nel senso che deve trattarsi di un evento anomalo, misurabile e quantificabile sulla base di elementi quali la sua intensità e dimensione ecc.
  • l’imprevedibilità, invece, ha natura soggettiva, in quanto riguarda la capacità conoscitiva e la diligenza della parte contraente

La diffusione del COVID-19 può dunque venire in rilievo quale causa di forza maggiore, ma ciascuna azienda dovrà necessariamente verificare

  • la giurisdizione e la legge applicabile a detto contratto;
  • se l'impedimento verificatosi abbia inciso in modo tale da impedire del tutto l'esecuzione dell'obbligazione
  • se l'impedimento rendeva comunque possibile l'esecuzione di almeno una parte dell'obbligazione

In ogni caso è fondamentale il grado di diligenza adoperato dall'obbligato per tentare di eseguire comunque l'obbligazione o diminuire il pregiudizio per l'altro contraente.

In conclusione dunque può affermarsi come la configurabilità del Coronavirus quale causa di forza maggiore non possa determinare automaticamente un'esenzione o una limitazione di responsabilità, in quanto occorrerà tener conto del contenuto specifico della clausole contrattuali e di quanto possa essere concretamente e ragionevolmente richiesto al soggetto inadempiente secondo criteri di diligenza ed equità.


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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti