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COVID-19 Appalti internazionali: modalità di sospensione esecuzione

09/03/2020

A livello internazionale sono considerate cause di forza maggiore quelle circostanze estranee alla sfera di controllo della parte obbligata, che determinino un impedimento che la parte stessa non era ragionevolmente tenuta a prevedere al momento della stipula del contratto, né poteva evitare o superare (catastrofi naturali, come terremoti, incendi, alluvioni, uragani o eventi umani particolarmente gravi come guerre, atti terroristici etc...).

A sostegno degli imprenditori colpiti dall'epidemia, ed al fine di temperare le conseguenze sul piano delle relazioni commerciali internazionali, il China Council for the Promotion of International Trade sta mettendo a disposizione certificati di forza maggiore, volti ad attestare che l'eventuale ritardo o inadempimento è direttamente causato dall'epidemia.

Nei contratti di fornitura e appalto internazionali sono abbastanza frequenti clausole standard che prevedono, quali cause di “forza maggiore”, eventi meteorologici estremi, sommosse, guerre o invasioni, azioni governative o normative, compresi scioperi, terrorismo o l'imposizione di un embargo., mentre meno comune è trovare clausole che contemplano un'emergenza sanitaria globale, una pandemia o un'epidemia come un evento di forza maggiore.

Nel caso del Covid-19, con buona probabilità questa emergenza può rientrare nel novero delle cause di forza maggiore qualora la stessa preveda la terminologia "epidemics and/or disease" ed inoltre quando il Governo di ciascun Paese ne decreti lo Stato di emergenza sanitaria attraverso l'emanazione di appositi atti e decreti.

In altre parole, se l’azienda si trova in Paesi in cui il Coronoavirus è stato classificato come emergenza da parte dell'OMS o dalle Autorità locali, la classificazione dell'inadempimento come “causa di forza maggiore” sicuramente risulterà più plausibile.

Ogni clausola contrattuale deve comunque essere interpretata a seconda della Legge che regola il contratto nonché dalle prescrizioni e restrizioni che derivano dai singoli Stati ove il contratto dev’essere eseguito, quindi occorrerà valutare ogni singolo caso in funzione dei due fattori sopra specificati (contratto e prescrizioni sanitarie e governative).

Operativamente, poi, occorre tener conto di eventuali clausole di preavviso (al fine della notifica puntuale degli eventi di Forza Maggiore), nonché di specifici obblighi aggiuntivi da rispettare (per eventualmente mitigare i danni nel caso in cui il virus interferisca con la vostra aspettativa di esecuzione delle prestazioni).

Si consiglia quindi di procedere per iscritto ad ogni comunicazione, di tenere nota dell'entità dell'interruzione nonché dei fattori che portano all'impossibilità della prestazione, oltre ad annotare tutti i costi che potreste avere o prevedere e dei tempi addizionali occorrenti per l'adempimento delle prestazioni.

Infine si segnala come molti contratti internazionali prevedono la possibilità di risolvere il contratto nel caso in cui l'evento di forza maggiore dovesse prolungarsi oltre un termine indicato nel contratto stesso, ragion per cui occorre procedere con estrema cautela nel dichiarare l’attuale situazione come evento di “forza maggiore”, in quanto ciò potrebbe indurre la controparte a risolvere definitivamente il contratto.


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Questo articolo fa parte della rubrica "Emergenza Coronavirus: focus per le imprese". Vedi qui gli altri approfondimenti