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Scatola nera degli algoritmi insufficiente nelle gare d’appalto: la decisione deve essere spiegabile in tutti i suoi elementi
Con delibera del Commissario straordinario n. 134 del 1° luglio 2025, il Consorzio di Bonifica 9 di Catania indiceva una procedura aperta per l'affidamento di lavori di ripristino della rete idrica, da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa che, all’esito delle operazioni di valutazione, risultava essere quella presentata dal Consorzio Stabile Medil.
La graduatoria finale vedeva quest’ultimo al primo posto con un punteggio complessivo di 94,0887 punti e al secondo posto Guarneri S.r.l. con 93,982 punti — uno scarto di soli 0,1067 punti.
Dubitando dei risultati a cui era giunta la S.A, la seconda classificata richiedeva di accedere agli atti, così scoprendo che i verbali di gara non contenevano alcuna traccia delle operazioni matematiche intermedie compiute per determinare i punteggi tecnici finali: erano state svolte automaticamente dal software di e-procurement utilizzato dalla S.A, incapace di produrre e conservare prospetti di calcolo verificabili; si trattava di carenze non sanabili neppure dalla S.A che si dichiarava non a conoscenza delle regole matematiche utilizzate dal programma.
La ricorrente depositava quindi una perizia tecnica a dimostrazione del fatto che, applicando le formule previste dal bando ai coefficienti attribuiti dai commissari (gli unici dati documentati nei verbali), il punteggio tecnico dovutole era pari a 74,394 e non a 74,230, come affermato dalla S.A, e che tale punteggio le avrebbe consentito di aggiudicarsi la gara.
Per tali ragioni provvedeva quindi ad impugnare l’aggiudicazione a favore del Consorzio, deducendo sia l'errore di calcolo sia l’illegittima delega di funzioni amministrative non verificabili ad un sistema di AI in violazione dei principi di trasparenza e motivazione alla base dell’azione amministrativa.
La stazione appaltante e la controinteressata tentavano – senza successo – di minare l'ammissibilità del motivo di ricorso sostenendo che la perizia non potesse costituire una valida base probatoria perché formulata in termini dubitativi, contenente calcoli riferiti a un operatore estraneo alla controversia e, comunque, viziati da arrotondamenti non previsti dal bando.
Il TAR catanese ha respinto radicalmente tali eccezioni precisando che la perizia di parte, pur non costituendo un mezzo di prova in senso tecnico, diviene una valida base da porre a fondamento della decisione giudiziale quando si fonda su operazioni matematiche ben delineate e non ne vengono in alcun modo confutate le risultanze da nessuna delle parti avverse.
In aggiunta, il TAR ha accolto anche la dedotta violazione dell'obbligo di adeguata verbalizzazione delle operazioni compiute dalla commissione giudicatrice precisando che in una procedura aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione dei passaggi valutativi — compresi quelli matematici — è condizione necessaria per garantire la trasparenza e la verificabilità dell'azione amministrativa.
Ma l’insegnamento più grande della sentenza sta nell’analisi sistematica offerta dal TAR con riferimento al concetto di “limiti alla digitalizzazione” per la P.A.
I giudici catanesi, attraverso un'articolata ricostruzione del quadro normativo - interno e comunitario – vigente in materia di digitalizzazione della P.A, richiamano le S.A alla massima attenzione segnalando loro qual è il punto di equilibrio da non tradire. In particolare, evidenziano come la digitalizzazione e l'automazione delle procedure di gara sono non solo consentite ma ormai imposte dall'ordinamento; esse rappresentano tuttavia uno strumento al servizio dell'azione amministrativa e non possono spingersi fino a comprimere i principi costituzionali di legalità, imparzialità e trasparenza.
Quando si verifica una frizione tra le esigenze di efficienza proprie dell'automazione e il rispetto di tali principi, è l'automazione a dover cedere il passo.
In applicazione di questi principi, il TAR ha individuato i limiti invalicabili cui ogni processo decisionale automatizzato deve conformarsi:
- Trasparenza algoritmica: le regole di funzionamento del software devono essere conoscibili e comprensibili tanto dalla stazione appaltante quanto dai concorrenti.
- Human in the loop (riserva di umanità): il contributo umano deve essere sempre garantito nel procedimento. L'algoritmo non può essere l'unico decisore ela stazione appaltante deve poter controllare, validare e correggere i risultati prodotti dal programma.
- Imputabilità della decisione: la responsabilità del provvedimento finale resta in capo all'organo amministrativo titolare del potere, non trasferibile alla macchina.
- Minimizzazione del rischio di errori e non discriminazione: la PA è tenuta ad adottare ogni misura tecnica e organizzativa per prevenire inesattezze dei dati e risultati discriminatori (utilizzando, se del caso, sistemi adeguati allo scopo).
- Sindacabilità giurisdizionale: la correttezza del procedimento automatizzato resta sempre verificabile in sede giurisdizionale.
- Tutela dei diritti fondamentali: diritto di difesa, accesso agli atti e protezione dei dati personali non possono essere sacrificati in nome dell'efficienza digitale.
Nel caso di specie, nessuno di questi limiti era stato rispettato: la stazione appaltante non conosceva le regole matematiche del software, non disponeva dei calcoli intermedi, non era in grado di verificare né di correggere il risultato finale e, conseguentemente, di spiegare e motivare la decisione assunta. Un approccio che il TAR ha definito una vera e propria "abdicazione della funzione pubblica" in favore di una "delega in bianco" all'automazione.
Si tratta di un precedente senz’altro cruciale.
La pronuncia del TAR isolano s’inserisce, infatti, in un dibattito sempre più attuale — non solo nel diritto degli appalti ma, più in generale, del diritto amministrativo — lanciando un messaggio semplice e chiaro sul ruolo dell’AI nell'attività della P.A: l'innovazione tecnologica è una risorsa, non un'esimente. Un algoritmo che calcola punteggi, proprio come un funzionario decidente, deve poter essere controllato, compreso e, se sbaglia, corretto. Al contrario, la decisione si espone ad un forte rischio di censure da parte dell’O.E e, verosimilmente, ad annullamento da parte dei giudici.
Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"
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