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Si può applicare il soccorso istruttorio ad un Partenariato Pubblico ad iniziativa privata ? Evidentemente NO, vista la sua natura
TAR Catania, I°, 31/3/2022 n. 933
L’Autorità Portuale della Sicilia Orientale pubblicava un bando per ricevere proposte di Partenariati pubblico-privati, ma decideva successivamente di ritirarlo.
A quel punto una società, che nel mentre avevo risposto al bando, contestata il fatto che l’Autorità Portuale potesse ritirarlo senza aver l’obbligo di valutare comunque la proposta pervenutale che, a quel punto, era divenuta a tutti gli effetti un PPP ad iniziativa privata ex art. 183, comma 15 D.Lgs.n. 50/2016.
La P.A. procedeva allora alla valutazione del progetto presentato, ma ne disponeva l’esclusione per la mancanza del deposito del “progetto di fattibilità tecnica ed economica come prescritto” dal Codice appalti.
Impugnava detta decisione la Promotrice sostenendo che non corrispondeva al vero la carenza del progetto di fattibilità ma che, in ogni caso, l’Amministrazione era tenuta a chiederne un’eventuale integrazione, nel corso del procedimento, qualora avesse riscontrato qualche carenza documentale, come previsto sia dall’istituto del “soccorso istruttorio” che dallo stesso art. 183, comma 15 (“l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportate al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”).
Investito dal giudizio il Tar Catania innanzitutto fa un’interessante ricostruzione dell’istituto del PPP ad iniziativa privata, che è costituto da due differenti “momenti” procedimentali, il primo di scelta del progetto pubblico, il secondo di selezione - tramite gara pubblica - del miglior operatore economico in grado di realizzare il progetto prescelto.
Il 1° modulo risulta quindi connotato da un’amplissima discrezionalità amministrativa e non si declina in termini di concorsualità, in quanto ciò che rileva è esclusivamente l’interesse della Pubblica Amministrazione “di includere le opere ed i servizi proposti dal privato negli strumenti di programmazione”.
Di conseguenza la P.A., se non trova interessante e/o completo il progetto sottoposto alla sua attenzione, non ha alcun “dovere” di disporre integrazioni documentali e/o istruttorie al riguardo, ma solo il “potere” di farlo.
Quanto poi al soccorso istruttorio, al di là del fatto che l’art. 183 è norma di carattere “speciale” (a cui quindi non si applica per forza detto istituto), deve poi aggiungersi che mentre in una procedura di gara - in cui è la P.A. che “chiede” ai concorrenti un’offerta che soddisfi l’oggetto di gara (proposta dalla medesima P.A.) - nel PPP ex art. 183 comma 15 è il privato che presenta una sua proposta, che quindi deve risultare del tutto completa ed esaustiva, non potendo gravare sull’Amministrazione anche l’onere di chiedere l’integrazione di un progetto NON suo.
Alla luce di queste considerazioni, quindi, il TAR ha respinto il ricorso della società promotrice.
Da questa sentenza può dunque trarsi l’insegnamento che l’iniziativa privata presentata dev’essere necessariamente composta da un Progetto di fattibilità, da una bozza di Convenzione e da un Piano economico-finanziario asseverato, tutti documenti che devono fin da subito essere corretti e completi, senza quindi poter “contare” su alcun aggiustamento ad opera di richieste e suggerimenti da parte della P.A. che peraltro, se così facesse, rischierebbe di favorire eventualmente un operatore economico rispetto ad un altro.