Consiglio di Stato, sez. III, 10/11/2025, nr. 8693
La sentenza qui attenzionata rappresenta un precedente illuminante in tema di corretta “taratura” dei c.d. servizi analoghi da parte delle Stazioni appaltanti – che ne costituisce il tema centrale – ma, a ben vedere, anche in tema di differenze tra RSA e RSAA.
L’intervento dei giudici del massimo Consesso si rendeva necessario in relazione alla procedura indetta dalla Azienda Sanitaria Napoli 2 Nord per l’affidamento di servizi presso la Residenza Sanitaria Assistenziale della medesima, sita nel comune di Pozzuoli - Rione Toiano che, su impulso della concorrente non aggiudicataria, venivano chiamati a riapprofondire la questione dopo il rigetto formulato dal Tar Napoli.
Ad avviso dell’appellante, il Tar campano aveva erroneamente omesso di considerare che l’aggiudicataria era di fatto sprovvista del requisito di capacità tecnica, da provare mediante dimostrazione dello svolgimento di servizi analoghi nel triennio precedente la gara.
L’irregolarità nasceva dal fatto che la Stazione appaltante aveva al contrario ritenuto soddisfatto il criterio di cui all’art. 6.3 del Capitolato, relativo allo svolgimento di servizi analoghi nel triennio precedente, pur non essendovi tra quelli dichiarati alcun servizio valutabile come “analogo” ai sensi dell’art. 1 del Capitolato, dove la S.A aveva indicato doversi intendere come tali esclusivamente “quelli prestati presso una R.S.A, SUAP, HOSPICE, SSP”.
A parere della ricorrente, il servizio svolto dall’aggiudicataria presso due Residenze Socio Assistenziali – RSSA e dichiarato a comprova del possesso del requisito, non rientrando tra quelli pre-individuati dalla S.A e confermati anche in sede di chiarimenti, non poteva ritenersi un “servizio analogo” e consentire l’accertamento del requisito.
A ciò aggiungasi che, come segnalato dall’appellante, anche prescindendo dall’elencazione tassativa dei servizi analoghi in lex specialis, il requisito non poteva comunque ritenersi dimostrato in ragione del fatto che nessuna delle strutture in cui aveva operato l’aggiudicataria (RSSA o case di riposo) prevedeva, per sua stessa natura, l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di pazienti non autosufficienti gravi.
Considerata la specificità della questione dibattuta, il Collegio ha ritenuto di dover svolgere un’analisi più approfondita sulla differenza tra RSA e RSAA al fine di verificare la configurabilità o meno del servizio prestato presso una RSAA da parte dell’aggiudicataria come servizio analogo a quello oggetto del bando.
In particolare, il Consiglio ha evidenziato che la RSA – e così quella cui sono destinati i servizi posti a gara – costituisce una struttura che eroga prevalentemente servizi socio-assistenziali a persone anziane, con gravi deficit psico-fisici e talvolta non autosufficienti che richiedono alto grado di assistenza alla persona, ovvero a pazienti affetti da Alzheimer e Demenze, caratterizzata da un’organizzazione interna complessa che richiede la presenza indefettibile di svariate figure sanitarie. Diversamente invece le RSAA presso le quali ha svolto il servizio l’aggiudicataria, di cui una eroga servizi in favore di persone con deficit funzionali ma autosufficienti, escluse le prestazioni sanitarie continue e complesse, mentre l’altra è struttura che eroga i propri servizi socio assistenziali esclusivamente a soggetti di età superiore ai 64 anni.
Appurata la disomogeneità dal punto di vista delle attività svolte, il Collegio ha ritenuto di dover valutare altresì le differenze riguardanti la diversa copertura temporale richiesta nell’erogazione dei servizi presso l’uno o l’altro tipo di struttura.
Infatti, se il servizio infermieristico svolto dall’aggiudicataria presso una delle strutture indicate si limitava alla copertura di sole venti ore settimanali in determinate fasce orarie, quello richiesto dalla ASL in causa, richiedeva la presenza di personale qualificato per l’intera giornata.
Così, partendo dalla premessa che attraverso il requisito esperienziale le stazioni appaltanti mirano ad accertare l’idoneità tecnica e organizzativa dell’impresa a svolgere quel servizio in base a precedenti esperienze dello stesso tipo, i giudici giungono alla conclusione che laddove – come nel caso in questione – una stazione appaltante abbia pre-individuato quelle idonee a tal fine, non possono poi considerarsi utilmente spese quelle non coincidenti con le medesime.
E, naturalmente, ciò vale a maggior ragione ove i servizi svolti precedentemente non siano perfettamente corrispondenti a quelli da fornire, risultando così inadeguati a provare la capacità tecnica ricercata dalla Stazione Appaltante.
In definitiva, secondo la prospettazione dei giudici, la pre-elencazione dei servizi all’interno della legge di gara comporta che il requisito esperienziale possa ritenersi soddisfatto solo laddove venga provato nei termini delineati dalla S.A e preclude a quest’ultima di riconoscere la stessa “valenza probatoria” a servizi diversi da quelli elencati.
Sulla base di tali considerazioni, il Consiglio di Stato accoglieva l’appello e disponeva il subentro della ricorrente al contratto stipulato, cristallizzando, di riflesso, un orientamento più rigido sul rispetto del principio di auto-vincolo da parte delle Stazioni Appaltanti.