Il secondo decreto di attuazione della legge n. 132 del 2025, D.lgs. 7 ottobre 2026 n. 179, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 ottobre; il decreto è entrato in vigore il 23 ottobre 2026.
Il testo è ampio e riguarda in gran parte le autorità di vigilanza, le sanzioni, lo spazio di sperimentazione (cd. sandbox) e la formazione; il capo IV “Informazioni aziendali ed esperienze tecnico-industriali concernenti dati, algoritmi e metodi matematici” interessa direttamente chi si occupa di proprietà industriale: l’art. 52 modifica l'art. 98 del D. lgs. 30/2005 (Codice della proprietà industriale - "CPI"), l’art. 53 interviene sulla competenza relativamente alle controversie di cui all’art. 98 CPI.
Nell’odierno contributo ci soffermeremo sugli artt. 52 e 53 del D.lgs. 179/2026 e sulle modifiche apportate al CPI, analizzando in primis come cambia l'art. 98 CPI e cosa si intende, oggi, per segreto, per addentrarci poi sulle ricadute processuali e nelle procedure di gara.
Le modifiche all’art. 98 CPI
Il d.lgs. 179/2026 non interviene sul comma 1 dell’art. 98 CPI; inserisce, dopo di esso, un nuovo comma 1-bis. La norma stabilisce che
"tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali di cui al comma 1, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del medesimo comma 1, sono ricompresi anche i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale".
Aggiunge poi una definizione: per algoritmi e metodi matematici
"si intendono le architetture dei modelli, le funzioni di ottimizzazione, le procedure e configurazioni di addestramento, nonché ogni altro elemento tecnico-computazionale funzionale allo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale".
Il comma 1-bis non crea, dunque, una nuova categoria di diritti, come conferma il testo stesso, che “si limita” ad aggiungere tra le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali tutelate i dati, gli algoritmi e i metodi matematici per l’addestramento di sistemi di intelligenza artificiale.
Già prima della riforma, del resto, un dataset o un algoritmo potevano essere protetti come segreti commerciali, se ne avevano le caratteristiche.
La norma ha quindi una funzione chiarificatrice, e il suo merito è togliere ogni dubbio sulla tutelabilità di questi beni e fornirne una definizione.
La precisazione ha un rilievo pratico, perché questi beni sono difficili da proteggere con gli altri strumenti della proprietà intellettuale.
In particolare, i metodi matematici e i programmi per elaboratore non sono considerati invenzioni brevettabili "in quanto tali" (art. 45 CPI).
Il diritto d'autore protegge il software, ma non "le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma" (legge sul diritto d'autore).
La Corte di giustizia ha chiarito, inoltre, che la funzionalità di un programma, il linguaggio di programmazione e il formato dei file di dati non costituiscono una forma di espressione tutelata (CGUE, 2 maggio 2012, C-406/10, SAS Institute).
L'architettura di un modello o una funzione di ottimizzazione rischiano così di restare prive di tutela. Per questi beni, di conseguenza, il segreto commerciale diventa lo strumento principale di tutela.
La norma lascia comunque aperti alcuni nodi interpretativi.
Anzitutto, il termine "dati" non è definito, mentre la definizione riguarda soltanto algoritmi e metodi matematici ed è riferita all'addestramento.
Non sono menzionati espressamente, poi, i parametri del modello addestrato, i cd. Pesi; è ragionevole ritenerli compresi nella clausola finale ("ogni altro elemento tecnico-computazionale"), ma il punto non è chiarito dal testo.
Infine, i dati di addestramento possono essere dati personali, ed è ragionevole ritenere che la qualifica di segreto commerciale non sottragga quei dati alla disciplina del GDPR.
L’art. 53 del D.lgs. 179/2026 stabilisce che le controversie in materia di segreti commerciali "restano devolute" alle sezioni specializzate in materia di impresa. La norma conferma di fatto una competenza già esistente e ha un valore di certezza.
Il concetto di segreto commerciale
Il comma 1-bis rinvia integralmente ai tre requisiti già noti di cui al comma 1 dell’art. 98 CPI. È quindi da questi che occorre partire, leggendoli alla luce della giurisprudenza e delle peculiarità dei sistemi di IA.
Il primo requisito è la segretezza. Le informazioni non devono essere "nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore".
La segretezza è dunque relativa e si valuta sull'insieme delle informazioni, più che sul singolo dato. Applicato all'IA, il principio comporta, ad esempio, che un dataset composto da dati in parte pubblici può comunque essere segreto, se la selezione, la pulizia e l'etichettatura dei dati non sono ricostruibili dall'esterno. Al contrario, un'architettura descritta in una pubblicazione scientifica o un modello rilasciato con licenza open source non sono più segreti.
Il secondo requisito è il valore economico. Le informazioni devono avere valore "in quanto segrete". Il valore deve cioè dipendere proprio dalla segretezza, perché assicura un vantaggio competitivo a chi le detiene.
Il terzo requisito decide l'esito delle controversie: le misure "ragionevolmente adeguate" a mantenere il segreto. La giurisprudenza ha chiarito che l'avverbio "ragionevolmente" attribuisce al requisito un carattere relativo, da valutare in concreto. Le misure possono essere fisiche, come gli accessi protetti, o giuridiche, come l'informazione a dipendenti e collaboratori sul carattere riservato delle informazioni. Tra gli strumenti giuridici rientrano le clausole di riservatezza nei contratti, i patti di non concorrenza, i protocolli di segretezza, gli ordini di servizio e le circolari interne.
Per chi sviluppa sistemi di IA, il requisito si traduce in adempimenti precisi: occorre limitare e tracciare gli accessi ai repository di codice e di dati, inserire obblighi di riservatezza nei contratti con dipendenti, fornitori di servizi cloud e soggetti incaricati dell'etichettatura dei dati e regolare, nelle condizioni d'uso dei servizi offerti a terzi, i tentativi di ricostruire il modello attraverso le sue risposte. In un eventuale giudizio, queste misure andranno provate documentalmente.
Quando i requisiti dell'art. 98 mancano, la tutela non scompare del tutto, perché le informazioni segrete ai sensi dell'art. 98 c.p.i. "non esauriscono il campo delle informazioni riservate in ambito industriale". Per le informazioni prive dei requisiti richiesti dall’art. 98 comma 1 CPI, resta la tutela della concorrenza sleale (art. 2598 c.c.), che però richiede che l'acquisizione da parte di terzi sia avvenuta con modalità scorrette.
Le due tutele differiscono in un punto rilevante: con l'art. 98 basta la violazione del segreto, mentre con l'art. 2598 c.c. occorre dimostrare la scorrettezza della condotta. Chi intende avvalersi della tutela più forte deve quindi individuare con precisione quali informazioni sono segrete e quali misure le proteggono. Proprio questa esigenza, però, apre il problema del segreto in giudizio.
Il segreto in giudizio: la disclosure e i doveri del giudice
Il segreto commerciale vive di riservatezza, mentre il processo vive di contraddittorio.
Il titolare che agisce in giudizio deve descrivere e spesso produrre l'informazione che vuole proteggere.
La parte che lamenta una violazione o agisce per il risarcimento del danno, a sua volta, ha bisogno di conoscere il codice, i dataset o la documentazione tecnica dell'avversario. In entrambi i casi, il segreto rischia di essere rivelato.
Nelle controversie che hanno ad oggetto proprio l'acquisizione, l'utilizzo o la rivelazione illecite di segreti commerciali l'art. 121-ter c.p.i. attribuisce al giudice tre strumenti.
Il primo è il divieto di utilizzo e di rivelazione. Il giudice può vietare a tutti coloro che hanno accesso agli atti del processo di utilizzare o rivelare i segreti che ritenga riservati. Il divieto si estende alle parti, ai difensori, ai consulenti, ai testimoni, agli ausiliari e al personale amministrativo. Il divieto mantiene efficacia anche dopo la conclusione del giudizio e la perde solo se una sentenza passata in giudicato accerta che i segreti erano privi dei requisiti dell'art. 98, oppure se le informazioni diventano generalmente note o facilmente accessibili.
Il secondo è la limitazione dell'accesso a un numero ristretto di soggetti, sia per le udienze sia per gli atti e i documenti del fascicolo.
Il terzo è l'oscuramento delle parti dei provvedimenti che contengono i segreti, quando i provvedimenti sono resi disponibili a soggetti diversi dalle parti. Il giudice indica le parti che il cancelliere deve oscurare e ordina che sul provvedimento sia apposta un'annotazione che vieta alle parti di diffonderlo in versione integrale.
Il perimetro dell'art. 121-ter si è ora allargato, perché il d.lgs. 160/2026, nel disciplinare l'esibizione delle prove nelle azioni di risarcimento del danno da IA, richiama espressamente le misure di tutela dell'art. 121-ter c.p.i. (per un approfondimento sul risarcimento del danno da intelligenza artificiale si veda il nostro approfondimento "Danno da intelligenza artificiale: con il d.lgs. 160/2026 l'onere della prova cambia direzione".
Le due riforme vanno lette insieme.
Chi è convenuto per un danno causato da un sistema di IA potrà sostenere che architetture e configurazioni di addestramento sono segreti commerciali, ai sensi del nuovo comma 1-bis. Il segreto, però, non impedirà l'esibizione e ne regolerà soltanto le modalità.
Sul piano pratico, ne derivano indicazioni precise per chi detiene il segreto e intende proteggerlo: è necessario mappare le informazioni riservate, documentare le misure di protezione adottate e preparare in anticipo versioni oscurate dei documenti tecnici.
Il segreto commerciale negli appalti pubblici
La novella merita attenzione anche da parte di chi opera nel settore dei contratti pubblici, dove la tutela del know-how si confronta ogni giorno con il diritto di accesso dei concorrenti.
Come noto, l'art. 35 del Codice dei contratti pubblici (d.lgs. n. 36/2023) consente di sottrarre all'accesso e alla divulgazione le informazioni fornite nell'ambito dell'offerta, o a giustificazione della medesima, che costituiscano segreti tecnici o commerciali "secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente".
Poiché il Codice dei contratti pubblici non definisce i segreti tecnici e commerciali, il concetto è stato mutuato proprio dall'art. 98 c.p.i., che tutela le informazioni segrete, dotate di valore economico in quanto segrete e sottoposte a misure ragionevolmente adeguate a mantenerle tali (in tal senso, Cons. Stato, sez. V, 18 dicembre 2025, n. 10036; Cons. Stato, sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857).
Ne consegue che il nuovo comma 1-bis è destinato a produrre effetti anche nelle procedure di gara. Le imprese che offrono soluzioni basate sull’intelligenza artificiale, in particolare nelle forniture ICT e nel settore sanitario descrivono spesso nell'offerta tecnica l'architettura dei modelli, le procedure di addestramento e i dati impiegati e dal 23 ottobre 2026 potranno fondare la richiesta di oscuramento su una disposizione che riconduce espressamente tali elementi al perimetro delle informazioni aziendali riservate.
Il legislatore non ha però introdotto alcun automatismo: la tutela opera soltanto se ricorrono i tre requisiti dell'art. 98 e l'onere di motivare e comprovare la segretezza resta quindi interamente in capo all'offerente. Una richiesta che si limiti a richiamare il comma 1-bis non sarà sufficiente, perché occorrerà indicare quali parti dell'offerta si intende sottrarre all'ostensione, perché abbiano valore economico in quanto segrete e quali misure l'impresa abbia adottato per proteggerle, come accordi di riservatezza o sistemi di accesso controllato.
Il tema si collega a quanto affermato dall'Adunanza Plenaria con la sentenza n. 8 del 9 settembre 2026, che ha qualificato la decisione della stazione appaltante sulla richiesta di oscuramento come atto autonomo e discrezionale. Tale decisione richiede "uno specifico esame dell'istanza ai fini della verifica della sussistenza, della consistenza e dell'attualità delle ragioni di segretezza dedotte". Richiamando la Corte di giustizia UE (10 giugno 2025, C-686/24), la Plenaria ha inoltre ribadito che l'amministrazione deve operare un bilanciamento concreto tra il diritto a un ricorso efficace e la tutela dei segreti tecnici e commerciali, senza logiche di prevalenza aprioristica.
Ne discende che il nuovo comma 1-bis dell’art. 98 CPI chiarisce l'oggetto della tutela, ma non esonera la stazione appaltante dal valutare caso per caso la singola richiesta. Anzi, l'elencazione legislativa di architetture dei modelli, funzioni di ottimizzazione e configurazioni di addestramento offre all'amministrazione un parametro più preciso con cui misurare la dichiarazione dell'offerente e motivare la propria decisione.
Quanto ai tempi del contenzioso, la Plenaria ha chiarito che il rito super-accelerato previsto dal Codice dei contratti pubblici, con il termine di dieci giorni, opera solo se la decisione espressa sull'oscuramento è comunicata insieme all'aggiudicazione, mentre in caso contrario si riespande il rito ordinario dell'accesso. È ragionevole attendersi che la novella induca gli operatori a presentare richieste di oscuramento più estese e articolate, con la conseguenza che per le stazioni appaltanti diventerà ancora più importante decidere su ciascuna richiesta con una motivazione puntuale e comunicarla contestualmente all'aggiudicazione, poiché una valutazione sommaria rischia di allungare i tempi del contenzioso anziché ridurli.
D'altronde, neppure il segreto meglio documentato è opponibile in modo assoluto: lo stesso art. 35 consente comunque al concorrente di accedere alle informazioni riservate quando ciò sia indispensabile ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi giuridici in relazione alla procedura. Inoltre, come ricorda la Plenaria, il giudice che annulla il diniego per difetto di motivazione non può ordinare direttamente l'ostensione, ma deve rimettere all'amministrazione la nuova valutazione. Il bilanciamento tra know-how e diritto di difesa resta così affidato, in prima e in ultima battuta, alla stazione appaltante.
Vi è poi un profilo di possibile frizione con l'art. 30 del Codice dei contratti pubblici. Quando acquistano o sviluppano soluzioni automatizzate, le stazioni appaltanti devono assicurarsi la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione e di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento. Si tratta proprio degli elementi che il nuovo comma 1-bis oggi qualifica espressamente come know-how. Il punto di equilibrio andrà costruito nella documentazione di gara, ad esempio disciplinando le licenze d'uso o il deposito del codice presso un terzo. Le imprese, dal canto loro, dovranno valutare già in fase di partecipazione quali elementi siano disposte a rendere accessibili all'amministrazione.
Infine, la tutela del know-how legato all'intelligenza artificiale si muove su due binari distinti: le controversie sui segreti commerciali restano devolute alle sezioni specializzate in materia di impresa del giudice ordinario; in gara, invece, la qualificazione di un'informazione come segreto tecnico o commerciale spetta alla stazione appaltante, e la relativa decisione si impugna davanti al giudice amministrativo. Non si può escludere, quindi, che i due giudici giungano a letture divergenti della medesima nozione.
Concludendo
Il d.lgs. 179/2026 non amplia la tutela del segreto commerciale, ma ne chiarisce l'oggetto. Dati, algoritmi e metodi matematici per l'addestramento dei sistemi di IA sono ora espressamente tutelabili, ma restano soggetti agli stessi tre requisiti di sempre: segretezza, valore economico e misure ragionevolmente adeguate. Ne consegue che chi invoca il segreto, davanti al giudice o alla stazione appaltante, dovrà comunque dimostrarlo.
Dall'analisi emerge, poi, un principio comune a tutte le sedi esaminate: il segreto commerciale non è mai opponibile in termini assoluti. Nel processo civile il giudice che ordina l'esibizione è tenuto a proteggerlo, ma non può per questo negare la prova.
Per le imprese che sviluppano o forniscono sistemi di IA la conseguenza pratica è chiara: la protezione del know-how va costruita prima della lite o della gara, individuando le informazioni riservate, documentando le misure adottate e preparando versioni oscurate dei documenti tecnici. Sarà questa documentazione, più della norma, a decidere l'esito della tutela.