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Danno da intelligenza artificiale: con il d.lgs. 160/2026 l'onere della prova cambia direzione

08/10/2026
Eleonora Lenzi
Greta Maiorana

Il D.lgs. 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato in G. U. n. 214/ 2026 e in vigore dal 30 settembre 2026, adegua l’ordinamento nazionale al Regolamento (UE) 2024/1689 sull’intelligenza artificiale, il cd. AI Act, in attuazione della delega contenuta nell’art. 24 della L. 23 settembre 2025, n. 132.
Il decreto interviene su ambiti diversi, dalla disciplina sull’utilizzo dei sistemi di IA da parte delle Forze di polizia, all’introduzione di nuove disposizioni penali e all’ampliamento del catalogo dei reati presupposto del D.lgs. 231/2001.

In questa sede ci concentreremo sugli aspetti legati al risarcimento del danno in ambito civile, disciplinati dagli artt. 16-20 del Capo II del Titolo II, rubricato “Strumenti processuali civili per il risarcimento dei danni cagionati dall’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale”: cosa cambia, in concreto, per chi subisce un danno e per chi sviluppa o utilizza questi sistemi, e quali margini di incertezza restano aperti?

La rubrica indica già la scelta del legislatore. Il decreto non introduce un nuovo criterio di imputazione: chi risponde, e a quale titolo, continua a stabilirlo il codice civile. La novità sta negli strumenti per far valere la responsabilità in giudizio, cioè nella prova e, attraverso l’azione diretta contro l’assicuratore, nella solvibilità del responsabile.

Il problema di partenza: l’opacità dei sistemi

Chi subisce un danno causato da un sistema di IA e vuole agire in giudizio per ottenere il risarcimento incontra un ostacolo preciso. Per vincere la causa deve provare che cosa è accaduto all’interno del sistema e collegare quel funzionamento al danno subito. Le informazioni necessarie, però, sono nelle mani di chi ha sviluppato o utilizzato il sistema: i registri degli eventi, i parametri, le istruzioni impartite agli operatori. È la cosiddetta opacità algoritmica, che con le regole ordinarie sulla prova si traduce spesso nel rigetto della domanda per mancata dimostrazione del nesso causale.

L’AI Act non risolve il problema. È una disciplina di prodotto e di mercato: fissa requisiti, obblighi degli operatori, procedure di conformità e sanzioni amministrative, ma non stabilisce chi risarcisce il danno e a quali condizioni. Quel compito era affidato a una direttiva sulla responsabilità civile da intelligenza artificiale, proposta dalla Commissione nel 2022 (COM(2022) 496). La Commissione ha però ritirato la proposta nel 2025; a livello europeo resta la direttiva (UE) 2024/2853 sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi, che include il software tra i prodotti ma disciplina la sola responsabilità del fabbricante e degli altri operatori della catena del prodotto. Il legislatore italiano ha deciso di colmare il vuoto.

L’ambito di applicazione

Il perimetro delle nuove regole va letto con attenzione.

L’art. 16, comma 1, prevede che “Le disposizioni di cui all'articolo 17 si applicano alle azioni di risarcimento del danno, sia contrattuale sia extracontrattuale, cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale”. Le norme sull’accesso alle prove si applicano, quindi, a tutte le azioni di risarcimento del danno, contrattuale ed extracontrattuale, cagionato nell’utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale).

La presunzione del nesso causale e la regola sulla rilevanza della conformità, disciplinati agli articoli 18 e 19, operano invece solo quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi previsti dall’AI Act (art. 16, comma 2).

Lo stesso danno, quindi, può consentire l’accesso alla documentazione tecnica ma non è detto che operi la presunzione di cui al comma 2 dell’art 16.

L’accesso alle prove: dall’esibizione residuale alla trasparenza imposta

È su questo punto che il decreto introduce la novità di maggiore impatto pratico.

L’art. 17, comma 1, stabilisce che il giudice, su istanza della parte che allega di avere subito il danno, ordina all’altra parte o al terzo che ne dispone l’esibizione degli elementi di prova specificamente pertinenti relativi al funzionamento del sistema.
Il presupposto è leggero: l’istante deve presentare fatti ed elementi idonei a rendere “verosimile” la fondatezza della domanda di risarcimento, anche con riferimento al collegamento tra il risultato prodotto dal sistema e il danno lamentato; l’istante deve ricostruire l’output contestato, il contesto d’uso e il danno, ma non dimostrare il c.d. nesso causale. Si richiede un fumus, non la dimostrazione di ciò che proprio la documentazione dovrebbe consentire di provare.

Il decreto indica anche che cosa può essere chiesto. Tra gli elementi di prova esibibili “rientrano” i registri degli eventi di cui all’art. 12 AI Act, la documentazione relativa al sistema di gestione dei rischi di cui all’art. 9 AI Act, le informazioni pertinenti contenute nella documentazione tecnica di cui all’art. 11 AI Act e le informazioni relative ai parametri e alle modalità di supervisione umana di cui all’art. 14 AI Act (art. 17, comma 2). La documentazione che l’AI Act impone di predisporre a fini di conformità diventa così materiale probatorio a disposizione della controparte.

Con l’art. 17 il legislatore cambia prospettiva rispetto al regime ordinario dell’onere probatorio. Poiché nelle cause sull’IA la prova è quasi sempre nella disponibilità della controparte o del fornitore del sistema, l’art. 17 usa l’indicativo: il giudice “ordina”. In presenza dei presupposti l’ordine appare dovuto, entro i limiti di necessità e proporzionalità fissati dal comma 3.

Cosa accade se l’ordine non viene rispettato?

Di regola, il rifiuto ingiustificato della parte offre al giudice soltanto un argomento di prova, che questi valuta liberamente (art. 116, comma 2, c.p.c.). L’art. 17, comma 5, conferma questa regola per ogni inadempimento, anche parziale, ma aggiunge che se l’inadempimento riguarda la documentazione indicata dal comma 2, il giudice, valutato ogni altro elemento di prova, “ritiene come ammessi i fatti allegati dall’istante”.

Anche il terzo è tenuto a collaborare. Se non adempie senza giustificato motivo, anche solo in parte, il giudice lo condanna a una pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro (art. 17, comma 6). La previsione ha un peso pratico rilevante. Il deployer convenuto che utilizza il sistema spesso non detiene la documentazione tecnica, che è redatta e conservata dal fornitore. L’ordine potrà raggiungere direttamente quest’ultimo, anche se non è parte del giudizio.

L’esibizione, comunque, non è illimitata. L’ordine è limitato a quanto necessario e proporzionato rispetto alla domanda, e il giudice tiene conto degli interessi di tutte le parti, con particolare riguardo alla tutela dei segreti commerciali e delle informazioni riservate (art. 17, comma 3). Quando l’esecuzione dell’ordine comporta il rischio di divulgare tali informazioni, il giudice adotta le misure idonee a garantirne la tutela e si applica l’art. 121-ter del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale (art. 17, comma 4).

Il nesso causale presunto e il limite della conformità certificata

Il secondo pilastro della riforma è l’art. 18. Quando il danno deriva dalla violazione di uno o più obblighi dell’AI Act, il nesso di causalità tra la violazione e il danno “è presunto, salvo prova contraria”. Si tratta di una presunzione legale relativa, ai sensi dell’art. 2728 c.c. La norma non distingue tra classi di rischio e si applica a qualunque operatore gravato da un obbligo dell’AI ACT: fornitore, deployer, importatore, distributore.

Per misurarne la portata occorre partire dalla regola generale. Secondo le ordinarie regole del processo civile, spetta al danneggiato dimostrare che il danno è, con maggiore probabilità, conseguenza della condotta del convenuto (art. 2697 c.c.). Con l’art. 18 questo onere si sposta. Il danneggiato deve provare l’esistenza di un obbligo dell’AI Act applicabile al convenuto al momento dei fatti, la sua violazione e il danno. Sarà il convenuto a dover dimostrare che il danno non dipende dalla violazione, ad esempio provando una causa alternativa idonea da sola a produrre l’evento, o che il danno si sarebbe verificato anche con una condotta conforme.

Se il danneggiato allega, ad esempio, che la supervisione umana prevista non è stata attuata e il convenuto non esibisce senza giustificato motivo la documentazione relativa ai parametri e alle modalità di supervisione umana, quei fatti si ritengono ammessi ai sensi dell’art. 17, comma 5: la violazione risulta provata e opera la presunzione dell’art. 18. Senza l’accesso alla documentazione garantito dall’art. 17, provare la violazione resterebbe, nella maggior parte dei casi, impossibile.

L’art. 19 chiude, infine, un possibile spazio difensivo. Fermo quanto previsto dalla normativa nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2024/2853, la conformità del sistema agli obblighi dell’AI Act, anche se certificata ai sensi del Capo III, Sezione 5, del Regolamento, “non esclude di per sé la responsabilità del convenuto”. La dichiarazione UE di conformità, la marcatura CE e il certificato dell’organismo notificato restano elementi di valutazione, non esimenti.

Il foro del consumatore e l’azione diretta contro l’assicuratore

Il decreto completa la tutela del danneggiato con due strumenti ulteriori.

Il primo riguarda la competenza territoriale. Quando il danneggiato è una persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, è “altresì” competente il giudice del luogo in cui ha la residenza o il domicilio (art. 16, comma 4). Il consumatore che subisce un danno da un sistema gestito da un operatore lontano ha la possibilità di rivolgersi ad un giudice territorialmente vicino.

Il secondo strumento riguarda l’assicurazione (art. 20). Nel sistema dell’art. 1917 c.c. il danneggiato non ha, di regola, azione diretta contro l’assicuratore del responsabile. Il decreto aggiunge un’ipotesi a quelle già previste dalla legge. Chi intende agire può chiedere preventivamente al presunto responsabile se è coperto da un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativo al danno. Il destinatario deve comunicare, entro trenta giorni dalla ricezione, l’esistenza del contratto, i suoi estremi e la denominazione dell’impresa di assicurazione. La richiesta non è condizione di procedibilità della domanda, ma il silenzio del destinatario non è neutro: in caso di omessa o incompleta comunicazione, il giudice può desumerne argomenti di prova ai sensi dell’art. 116 c.p.c. (art. 20, comma 1).

Il danneggiato ha poi azione diretta contro l’impresa che presta la copertura al convenuto, nei limiti delle somme per le quali è stipulato il contratto (art. 20, comma 2). Il responsabile è litisconsorte necessario e l’azione si prescrive nello stesso termine previsto per quella nei suoi confronti (art. 20, commi 5 e 6). L’impresa che paga ha diritto di rivalsa verso l’assicurato, nella misura in cui avrebbe avuto titolo contrattuale per rifiutare o ridurre la propria prestazione (art. 20, comma 4).

I limiti attuali: il calendario europeo

La resa concreta degli artt. 17 e 18 dipende da quali obblighi dell’AI Act siano applicabili al momento dei fatti. Su questo punto incide il Regolamento (UE) 2026/1744, cd. Digital Omnibus sull’IA, pubblicato sulla GUCE 24.07.2026 in vigore dal 27.7.2026, che ha differito l’applicazione degli obblighi relativi ai sistemi ad alto rischio autonomi al 2 dicembre 2027 (Allegato III) per i sistemi dell’allegato III e al 2 agosto 2028 per quelli integrati nei prodotti (Allegato I). Fino a quelle date, gli obblighi degli artt. 9, 11, 12 e 14 dell’AI Act, richiamati dall’art. 17, comma 2, non sarebbero applicabili. Di conseguenza l’obbligo di esibizione dell’art. 17, comma 5, si scontrerebbe con il fatto che l’operatore potrebbe non essere ancora tenuto a predisporre la documentazione. Allo stesso modo, la presunzione dell’art. 18 opererebbe oggi soprattutto sugli obblighi già applicabili, come i divieti dell’art. 5, gli obblighi dei fornitori di modelli per finalità generali previsti dal Capo V e gli obblighi di trasparenza dell’art. 50. Resta comunque possibile chiedere l’esibizione di qualunque elemento pertinente esistente di fatto, come i log generati dal sistema o le istruzioni impartite agli operatori.

Considerazioni conclusive

L’ordine di esibizione, i fatti ritenuti ammessi in caso di inottemperanza, il nesso causale presunto in presenza di una violazione dell’AI Act, il foro del consumatore e l’assicuratore chiamato direttamente in giudizio mirano a rendere effettiva la possibilità per l’istante di vedersi risarcito il danno subito da sistemi di intelligenza artificiale, superando gli ostacoli intrinsechi nell’indisponibilità della documentazione relativa al sistema di IA e quindi di provare il nesso causale.

Spostando il punto di vista, per i fornitori o i deployer di sistemi di IA, la documentazione richiesta dal Regolamento non è più soltanto un adempimento verso l’autorità di vigilanza: diventa uno strumento di difesa in giudizio. Conservare i log, documentare la supervisione umana, negoziare con i fornitori clausole di accesso alla documentazione tecnica e di cooperazione processuale, verificare coperture, esclusioni e massimali delle polizze di responsabilità civile sono attività da avviare già ora. Per gli enti dotati di un modello di organizzazione, gestione e controllo, occorre inoltre valutarne l’aggiornamento alla luce del nuovo art. 25-vicies del D.lgs. 231/2001.