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Sanzioni ANAC per falsa/omessa dichiarazione: consentite solo se espressamente previste dalla legge
Il TAR Lazio ha confermato che per l’applicazione delle sanzioni accessorie da parte dell’ANAC (iscrizione casellario notizie utili e sanzioni amministrative pecuniarie) è necessario che i comportamenti puniti corrispondano esattamente a quelli stabiliti dalla norma e consistenti nell’omissione di informazioni richieste e nelle c.d. “false dichiarazioni”.
Nel caso in esame, l’avvio del procedimento avveniva dietro segnalazione della stazione appaltante che contestava alla ditta, inizialmente dichiarata aggiudicataria, la perdita dei requisiti di ordine generale, con conseguente risoluzione del contratto d’appalto già sottoscritto ed escussione della garanzia definitiva.
Il motivo risiedeva in una presunta “falsa/omessa” dichiarazione contenuta nella domanda di partecipazione alla procedura, nella parte in cui la stessa aggiudicataria affermava di avere in corso un contratto d’affitto d’azienda con una ditta operante nel ramo della “vigilanza armata”, che costituiva l’oggetto dell’affidamento in questione.
La “spendita” del contratto d’affitto d’azienda, utilizzato a dimostrazione dei requisiti di idoneità e capacità tecnica, veniva meno nel momento la ditta era dichiarata fallita con sentenza del Tribunale Civile di Roma ed il curatore fallimentare decideva di esercitare il recesso dal rapporto in essere.
Tuttavia, la ricorrente faceva presente di non avere mai reso una falsa dichiarazione circa il possesso dei requisiti di moralità, in quanto tali informazioni erano state tutte debitamente rappresentate nel DGUE prodotto dall’impresa in sede di partecipazione alla procedura, ma la S.A. le aveva ritenute irrilevanti.
Non ricorreva quindi alcuna ipotesi di falsità dichiarativa o documentale poiché il recesso dal contratto d’affitto d’azienda era avvenuto in un momento successivo a quello di presentazione delle offerte e l’amministrazione lo aveva rilevato a seguito di un’apposita istruttoria.
Poteva al massimo rilevarsi dunque un’omessa dichiarazione, avendo il concorrente tenuto nascoste alcune informazioni nella fase successiva all’aggiudicazione; in nessun caso tuttavia erano state rese dal concorrente dichiarazioni false o incomplete.
Ciò in quanto la S.A. non le aveva espressamente richieste.
Per questo motivo l'art. 80, comma 12, del Codice dei contratti pubblici, laddove prevede la segnalazione all'ANAC "in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione" deve considerarsi norma di stretta interpretazione, in quanto la segnalazione comporta l'apertura di un procedimento finalizzato all'applicazione della misura interdittiva dalla partecipazione alle pubbliche gare, con effetti ancor più pregiudizievoli di quelli prodotti da una sanzione vera e propria.
L’annotazione nel casellario informatico da parte dell’ANAC di notizie ritenute “utili” quindi, deve avvenire “in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell’azione amministrativa”, nonché in assoluta aderenza al dettato normativo.Qualora la P.A. ne faccia uso diverso, è eccesso di potere!