Questo articolo è il secondo contributo della nostra rubrica “Riforma Gelli-Bianco: guida operativa per la compliance delle strutture sanitarie” ed è rivolto a tutti i professionisti sanitari che intendono comprendere quando, secondo la normativa civilistica, possono essere chiamati a rispondere dei danni cagionati al paziente. (qui trovi il primo contributo)
L’obiettivo è chiarire quando la prestazione sanitaria, pur avendo prodotto un esito negativo, non integra una responsabilità risarcitoria e quando, invece, espone il professionista a una condanna al risarcimento.
La distinzione è tutt’altro che teorica, poiché incide direttamente sul modo in cui il sanitario deve organizzare, documentare e giustificare la propria attività.
I tre presupposti della responsabilità civile sanitaria
La responsabilità civile del sanitario presuppone la presenza di tre elementi: una condotta colposa, un nesso causale tra tale condotta e l’evento lesivo e un danno giuridicamente rilevante.
Questi elementi devono coesistere, ma non hanno lo stesso peso logico. La giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito che la condotta rappresenta il primo e imprescindibile passaggio dell’analisi giudiziale.
In assenza di una condotta giuridicamente scorretta, non può esservi responsabilità, neppure quando il paziente abbia subito un danno grave. Questo principio è centrale perché evita che il sanitario venga giudicato esclusivamente sulla base dell’esito dell’intervento.
La condotta come primo filtro della responsabilità
La centralità della condotta implica che il giudice non possa partire dal danno per ricercare una colpa, ma debba anzitutto verificare se il sanitario abbia agito secondo le regole della professione. Solo se la condotta risulta non conforme ai canoni di diligenza professionale diventa giuridicamente rilevante accertare il nesso causale e quantificare il danno.
In altri termini, il diritto civile non punisce l’insuccesso terapeutico, ma l’errore evitabile secondo le conoscenze e le regole esigibili al momento della prestazione.
La diligenza del debitore e il modello dell'agente qualificato
Nel diritto civile, la condotta viene valutata attraverso il criterio della diligenza del debitore, disciplinato dall’articolo 1176 del codice civile.
Nel caso dell’attività medico-sanitaria, la diligenza richiesta è quella dell’agente modello qualificato, ossia del professionista che opera secondo le competenze tecniche, le conoscenze scientifiche e le regole di prudenza proprie della sua specializzazione.
Il comportamento del sanitario viene quindi valutato tenendo conto del contesto operativo, delle condizioni del paziente, dell’urgenza della decisione e delle risorse concretamente disponibili al momento dell’intervento.
La valutazione ex ante della condotta
Un principio fondamentale ribadito dalla giurisprudenza è che la condotta del sanitario deve essere valutata
ex ante, cioè con riferimento al momento in cui la prestazione è stata resa.
Non è consentito giudicare la scelta clinica alla luce di informazioni acquisite successivamente o sulla base dell’evoluzione del quadro clinico. Diversamente, ogni evento avverso si trasformerebbe automaticamente in una colpa.
Questo approccio tutela il professionista dal cosiddetto “senno di poi” e impone al giudice di ricostruire il contesto decisionale reale in cui il sanitario ha operato.
Un esempio giurisprudenziale: quando l’esame mancato non genera responsabilità
Emblematico è il caso deciso dal Tribunale di Brescia con sentenza n. 4806 del 25 novembre 2024.
In quella vicenda, ai sanitari veniva contestato di non aver disposto un esame TAC che, solo successivamente, avrebbe consentito di individuare una malformazione determinante. Il Tribunale ha escluso la responsabilità ritenendo che, sulla base delle informazioni cliniche disponibili all’epoca, il quadro fosse compatibile con una diversa impostazione terapeutica.
La diagnosi corretta è stata possibile solo grazie a elementi emersi successivamente, non conoscibili al momento della decisione. Di conseguenza, la condotta è stata ritenuta diligente, pur in presenza di un esito dannoso.
L’esimente dell'art. 2236 c.c. e i limiti della responsabilità
Non sempre, tuttavia, una condotta scorretta comporta responsabilità risarcitoria. L’articolo 2236 del codice civile prevede che, quando la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il professionista risponda solo per dolo o colpa grave.
La Cassazione ha chiarito che questa norma si applica non solo ai casi “eccezionali”, ma anche a situazioni caratterizzate da particolare complessità, novità scientifica o incertezza diagnostica, che richiedano un impegno intellettuale superiore alla media (cfr. Cass. civ. n. 16275/2015).
Si tratta di una disposizione di stretta interpretazione, che non costituisce una scusante generalizzata, ma opera solo in presenza di condizioni specifiche che rendono la prestazione significativamente diversa da quelle ordinarie.
Il ruolo delle Linee Guida nella legge Gelli-Bianco
La legge n. 24 del 2017 ha attribuito alle linee guida un ruolo centrale nella valutazione della diligenza professionale.
L’articolo 5 della legge Gelli impone al sanitario di attenersi alle Linee Guida elaborate da enti accreditati e pubblicate secondo le modalità previste dalla legge, o, in mancanza, alle buone pratiche clinico-assistenziali.
Non tutte le indicazioni cliniche, dunque, assumono rilievo giuridico come linee guida ai sensi della legge Gelli. È necessario che esse provengano da soggetti iscritti nell’apposito elenco tenuto dal Ministero della Salute.
La Corte di Cassazione ha chiarito che le linee guida non costituiscono fonti normative, ma parametri di riferimento per valutare la colpa medica, contribuendo alla corretta applicazione degli articoli 1218 e 2043 del codice civile (Cass. civ., Sez. III, ord. 10 giugno 2025, n. 15464). Il rispetto delle linee guida rappresenta quindi il principale criterio per valutare la correttezza della condotta, ma non è sufficiente da solo a escludere la responsabilità.
La legge Gelli richiede però il rispetto delle linee guida “salve le specificità del caso concreto”. Ciò significa che il sanitario non solo può, ma deve discostarsene quando le condizioni cliniche del paziente lo richiedano. La Cassazione ha ribadito che il giudice deve sempre valutare se il caso concreto esigesse una condotta diversa da quella indicata dalle linee guida (Cass. civ., Sez. III, ord. 18 maggio 2025, n. 13166). Le linee guida, quindi, orientano la condotta ma non sostituiscono il giudizio clinico individuale.
Linee Guida, nesso causale e probabilità dell'esito favorevole
Un ulteriore principio affermato dalla giurisprudenza riguarda il nesso causale. Secondo la Cassazione, la responsabilità può essere affermata anche quando l’osservanza delle linee guida avrebbe reso semplicemente “più probabile che non” un esito favorevole, senza la certezza di evitarlo (Cass. civ., Sez. III, ord. 18 dicembre 2025, n. 33163). Ciò rafforza l’obbligo di rispettare le linee guida anche quando non garantiscano il risultato ma rendano semplicemente più probabile un esito positivo.
Carenze strutturali e obbligo di segnalazione
La mancanza di mezzi o attrezzature non esonera automaticamente il sanitario dal rispetto delle linee guida. La Cassazione ha chiarito che il professionista ha il dovere di segnalare le carenze organizzative della struttura (Cass. civ., Sez. III, sent. 3 marzo 2023, n. 6386). Il silenzio o l’accettazione passiva delle carenze può tradursi in una responsabilità.
Linee Guida ed esclusione dell'art. 2236 c.c.
Infine, la Cassazione ha precisato che la limitazione di responsabilità prevista dall’art. 2236 c.c. non opera nei casi di negligenza o imprudenza, né può essere invocata sulla base della sola conformità astratta alle linee guida (Cass. civ., Sez. III, ord. 11 dicembre 2023, n. 34516; Cass. civ., Sez. III, ord. 16 febbraio 2024, n. 4277).
L’esimente è applicabile solo in presenza di imperizia in contesti di speciale difficoltà tecnica e prescinde dall’osservanza o meno delle linee guida.
Conclusioni: le Linee Guida come strumento di tutela e governo clinico
Alla luce della normativa e della giurisprudenza più recente, la responsabilità del sanitario si fonda innanzitutto sulla valutazione della condotta.
Le linee guida rappresentano uno strumento essenziale per orientare la pratica clinica, documentare le scelte terapeutiche e ridurre il rischio di contenzioso, ma sono realmente efficaci solo se conosciute, applicate in modo critico e integrate in un sistema organizzativo adeguato.
Nelle strutture sanitarie, diventa quindi fondamentale implementare sistemi che consentano di:
- formare il personale sulle linee guida e buona pratica clinica pertinenti;
- verificare la loro applicabilità al caso concreto;
- documentare le ragioni di eventuali scostamenti;
- segnalare carenze organizzative o strumentali;
- individuare tempestivamente prestazioni di speciale difficoltà per orientare responsabilmente la condotta;
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