Corte Conti sez. controllo Emilia-Romagna 26/2/2026 n. 15
Nel nostro recente approfondimento "La CGUE recita il de profundis al PPP ad iniziativa privata"si è dato ampio risalto alla pronuncia della CGUE del 5 febbraio 2026 che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la disposizione del Codice appalti che riconosceva il diritto di prelazione all’operatore economico che proponeva un progetto di Partenariato Pubblico Privato, dichiarato d’interesse pubblico dall’Amministrazione e quindi fatto oggetto di una gara pubblica.
Alla luce di detta sentenza – che, come noto, ha efficacia erga omnes ovvero nei confronti di Tutti e non solo delle Parti che hanno partecipato al giudizio – si è posto immediatamente il problema delle procedure in itinere, cioè come regolarsi nei confronti di quei PPP ad iniziativa privata appena proposti all’Amministrazione (ma non ancora dichiarati d’interesse pubblico), oppure di quelli già oggetto di gara ma la cui procedura non è ancora conclusa ecc..
A tal riguardo il Comune di Riccione avanzava alla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna una richiesta di parere relativamente ad una procedura di PPP attivata a seguito di presentazione di un progetto per la realizzazione e gestione integrata di opere e servizi nel sistema Porto canale – Litorale, precisando altresì che il progetto era stato presentato ad agosto 2025 e che l’iter per la valutazione della proposta di partenariato risultasse avviata il successivo 7 ottobre del medesimo anno.
Alla luce di dette circostanze di fatto, nonché in considerazione delle ingenti spese sostenute dal privato per la predisposizione del progetto validamente giudicato dal Comune, si domandava quindi se la declaratoria d’incompatibilità dell’art. 183, comma 15 del D.Lgs.n. 50/296 (come confermato dall’art. 193, comma 4 del D.Lgs.n. 36/2023), di cui alla sentenza Corte di Giustizia 5/2/2026 C-810, non potesse trovare valida applicazione ad un iter procedimentale già avviato, come quello in questione.
La Corte dei Conti, per dare corretta risposta all’amministrazione comunale, parte da un diverso presupposto ovvero precisa come la procedura d’infrazione contro la normativa italiana che riconosce il diritto di prelazione fosse risalente (addirittura) al 2022 e che la circostanza – del tutto fortuita – che l’apertura del procedimento contro l’Italia per detto diritto di prelazione risalisse al 8/10/2025 (il giorno successivo l’avvio dell’iter valutativo del progetto di PPP da parte del Comune romagnolo) non assumeva alcuna rilevanza, ragion per cui l’accertata incompatibilità dell’istituto della prelazione rispetto ai principi fondamentali dell’ordinamento europeo doveva avere efficacia ex tunc.
Per tale motivo il principio del “tempus regit actum” vigente nel diritto amministrativo, secondo cui un procedimento deve rispettare le norme vigenti al momento della sua adozione (anche se successivamente dichiarate illegittime) deve, in questo caso, ‘recedere’ rispetto alla declaratoria di incompatibilità comunitaria, attestata solo in data 5/2/2026 (con la pronuncia CGUE) ma contestata all’Italia già nel 2022 e, quindi, ben prima dell’inizio della presentazione del progetto di PPP al comune di Riccione da parte dell’operatore economico (agosto 2025).
In altri termini quest’ultimo si è accollato il rischio - nella “consapevolezza” della pendenza di rinvii pregiudiziali alla Corte di giustizia europea – che il diritto di prelazione di cui intendeva godere potesse venir dichiarato incompatibile (come poi è stato), per cui le spese che lo stesso Promotore ha sostenuto non possono in alcun modo consentire il ‘superamento’ del profilo d’incompatibilità di detto istituto ai principi comunitari.