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Panoramica sulla Telemedicina: la Regione Piemonte

01/07/2021
Camilla Anderlini

Nel corso del 2020 la Regione Piemonte ha emanato la DGR n. 6-1613/2020 del 03/07/2020 in materia di servizi di Telemedicina. 

Sebbene il provvedimento sia stato sollecitato dalla situazione emergenziale, la disciplina è stata scritta e realizzata con l’intento di fornire un impianto regolatorio stabile e, quindi, applicabile anche a seguito dell’esaurimento della pandemia da Covid-19. 

La Delibera si rivolge alle Aziende sanitarie pubbliche e ai privati accreditati e contrattualizzati. Le parti più interessanti per quanto attiene al servizio di telemedicina, sono gli allegati. 

Allegato A 

L'Allegato A stabilisce introduce definizioni, modalità di accesso e remunerazione. 

Nello specifico: 

  • Le prestazioni: i servizi ambulatoriali che possono essere erogati a distanza sono quelli che non richiedono il ricorso all’esame obiettivo, ossia non necessitano dell’applicazione di manovre sul paziente per l’individuazione di eventuali sintomi; 
  • I pazienti eleggibili: la disciplina elenca condizioni di salute del paziente che si ritiene adatto alla cura da remoto, ovvero persone con diagnosi già nota o il paziente cronico.   

In tal senso, vengono esclusi dall’accesso alle visite a distanza (a titolo cautelativo per la salute degli stessi): 

  • I pazienti con patologie acute o riacutizzazioni di patologie croniche; 
  • I pazienti con patologie croniche e fragilità o disabilità che rendano imprudente la permanenza a domicilio; 
  • Le modalità di attivazione della televisita: La prestazione a distanza può essere attivata sia dallo specialista che dal paziente a seguito di espressa adesione.  

In questa sede, il sanitario deve verificare l’idoneità delle strumentazioni telematiche in possesso del paziente; 

  • L’adesione di cui sopra deve essere anticipata da adeguata informativa idonea ad ottenere l’accettazione consapevole da parte del paziente delle caratteristiche tipiche del servizio sanitario da remoto. In tal senso si deve recare:  
  • In cosa consiste la prestazione, vantaggi attesi, eventuali rischi; 
  • La modalità di gestione/manutenzione delle informazioni e i soggetti che vi hanno accesso; 
  • Le strutture e i professionisti coinvolti, nonché i compiti e le relative responsabilità; 
  • Gli estremi identificativi del titolare del trattamento, almeno di un responsabile e le modalità di accesso all’elenco aggiornato dei responsabili; 
  • Le modalità con cui si può rivolgere a summenzionati soggetti, i propri diritti sui dati. 

Allo stesso tempo, il momento dell’adesione consente al sanitario di verificare lo stato del collegamento del paziente che sia adeguato allo scambio di contenuti documentali, audio e video, nonché sia idoneo ai requisiti in materia di trattamento dati. 

  • Responsabilità: Il medico risponde professionalmente come se eseguisse una prestazione in presenza. Entra nella sua responsabilità la corretta gestione delle limitazioni dovute alla distanza fisica. 

Quanto agli aspetti economici, poi, si indica che, nelle more di eventuali atti nazionali, devono applicarsi le stesse tariffe e il medesimo sistema di remunerazione come disciplinati per le prestazioni erogate in presenza, comprensivi di eventuale quota di compartecipazione a carico del cittadino. 

 

Allegato B 

Nell’Allegato B, si prescrivono gli standard di servizio per l’erogazione dei servizi di Telemedicina che devono considerarsi aggiuntivi e ulteriori ai canonici requisiti di autorizzazione, accreditamento e contrattualizzazione per la prestazione dei servizi sanitari in modalità tradizionale.  

In primo luogo, l’interazione medico-paziente deve essere assicurata attraverso un collegamento tipo call-conference che garantisca una qualità della comunicazione adeguata alle necessità cliniche del caso.   

Qualora il paziente non sia in possesso degli strumenti che permettono la videoconferenza è dovere dell’ASL competente garantire l’accesso alla televisita, o tramite i suoi locali, o con la stipulazione di accordi che permettano di usare postazioni dedicate; 

Gli enti erogatori devono garantire, poi, tra gli altri elementi: 

  • L’adozione di percorsi clinico-diagnostici assistenziali comprensivi delle prestazioni in telemedicina; 
  • L’inserimento nella Carta dei servizi l'elenco delle prestazioni erogabili da remoto, le modalità previste per la loro prestazione, l’organigramma funzionale con i diversi livelli di responsabilità, le tempistiche di rilascio dei referti, i costi, i tempi e le modalità di pagamento; 
  • Al pari delle strutture sanitarie “fisiche”, la nomina di un Direttore Sanitario quale figura responsabile dell'organizzazione tecnico-sanitaria e dell’adeguamento ai requisiti specifici per i servizi in oggetto. Tra le figure garanti è prevista anche la designazione di un soggetto responsabile della gestione e della manutenzione dell’apparato strutturale informatico; 
  • L’adeguamento ai requisiti di tutela della sicurezza, riservatezza, conservazione e integrità dei dati, come regolati dal GDPR dalle norme tecniche di riferimento inerenti alla privacy e alla sicurezza delle informazioni; 
  • Il tracciamento dell’attività di manutenzione, dei collaudi e controlli di sicurezza, degli apparati hardware e software; 
  • La redazione di un piano di valutazione dei rischi calato sulla tipologia dei servizi sanitari a distanza forniti, sulle tecnologie usate, sul quadro clinico e sui fattori ambientali e di contesto. 

Nel documento, poi, si dovranno prevedere le procedure di deflazione dei rischi, la previsione della loro rivalutazione periodica e le modalità di segnalazione e notifica degli incidenti e/o mancati incidenti. 

Interessante, infine, è la prevista possibilità in capo alle singole Aziende sanitarie del SSR, nelle more di successivi provvedimenti regionali, di poter implementare dei provvedimenti ulteriori e innovativi sui servizi di telemedicina. Le eventuali disposizioni aggiuntive dovranno comunque rispettare di quanto disposto dalla delibera in oggetto e allegati.