Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

Panoramica sulla telemedicina: la regolamentazione della televisita in Regione Lombardia

13/05/2021
Camilla Anderlini

Lo scenario normativo in materia di telemedicina è stato innovato, nell’anno 2020, anche dalla Regione Lombardia, al pari della Regione Lazio.

Infatti, nel mese di agosto 2020 è entrata in vigore la DGR n. XI-3528/2020, del 05/08/2020, recante “Indicazioni per l’attivazione di servizi sanitari erogabili a distanza (televisita)”.

Con questo atto, in applicazione della LR n. 23/2015 (che e incentiva l’innovazione delle modalità di presa in carico del paziente cronico e fragile, ed alla luce dell’emergenza sanitaria che ha certamente sollecitato il ricorso a sistemi di sostegno al paziente che permettano il distanziamento) , la Regione ha inteso fornire una disciplina uniforme, e delle indicazioni operative specifiche, per l’erogazione di un particolare strumento della telemedicina: la televisita.

La televisita, infatti, è stata riconosciuta dalla Regione come efficace modalità di approccio al paziente.

In tal senso, pertanto, con la Direttiva regionale in oggetto si è inteso regolamentarne l’utilizzo come strumento ordinario del’erogaizone delle prestazioni e, quindi, utilizzabile anche in futuro, in una fase post pandemica (sebbene sia un’opzione non del tutto sostitutiva della visita in presenza).

La Direttiva precisa che la televisita deve essere impiegata principalmente nella continuità assistenziale (follow-up) per quei pazienti già noti al SSR e che non necessitino di un esame obiettivo.

Inoltre, l’impiego della televisita deve essere rivolto ad assicurare le visite specialistiche durante la pandemia.

Emerge dunque che se da un lato è circoscritto il bacino di soggetti che possono accedere in via principale alle prestazioni in televisita, dall’altro sono potenzialmente eseguibili a distanza tutte le tipologie di visite ambulatoriali, purché nel rispetto dei principi di appropriatezza clinica.

Le indicazioni operative per l’erogazione delle prestazioni sanitarie sono previste all’Allegato A  (facendo parte della DGR in analisi) e si rivolgono sia alle strutture pubbliche del SSR che alle strutture private accreditate a contratto.

Innanzitutto l’allegato stabilisce le condizioni di attivazione del servizio:

  • sono così individuati, in primo luogo, i pazienti eleggibili per siffatta modalità di cura. Come anticipato, la norma non prevede un accesso generalizzato alla visita a distanza, bensì il servizio dovrà essere in prima istanza rivolto ai destinatari come sopra individuati: sul punto, l’Allegato indica anche le situazioni in cui è idoneo il ricorso alla televisiva (ad es. pazienti che necessitano spiegazioni di esiti di esami strumentali);
  • le prestazioni a distanza, poi, possono essere attivate previa espressa adesione informata del paziente (o tutore), il quale, inoltre, dovrà essere dotato dei sistemi informatici che consentano la presa di contatto e di scambio documentale con il professionista.
  • lo specialista può a sua volta attivare la prestazione da remoto, sempre previo consenso del paziente, anche in sostituzione di una visita di controllo già prevista.

L’adesione informata sopra richiamata, non si deve confondere con il consenso informato alle cure: in altre parole,  l’adesione che si deve acquisire da parte del paziente è relativa al modo di esecuzione della prestazione sanitaria ed è funzionale a rendere consapevole il paziente stesso riguardo alcuni aspetti tipici della televisita quali, ad esempio, la modalità di interazione medico-paziente, i vantaggi e i rischi intrinseci della prestazione da remoto e le modalità di trattamento dei dati (l’elenco completo delle informazioni minime è all’Allegato A, pg. 4).

Tutte le fasi della prestazione sanitaria, dalla prenotazione alla comunicazione dell’esito, devono essere gestite da remoto con modalità telematiche.

A tal fine il professionista, e in generale il SSR, devono servirsi sia del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che della mail del paziente.

In particolare, il referto, dovrà recare l’indicazione della modalità di prestazione del servizio (quindi in televisita) e dovrà essere firmato digitalmente, nonché caricato sul FSE e inoltrato in forma digitale all’interessato.

L’Allegato indica, poi, i requisiti che permettono al professionista e/o struttura sanitaria di prestare servizi di televisita: relativamente ai requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali la direttiva fa espresso rinvio alle disposizioni regionali relative all’autorizzazione sanitaria, all’accreditamento e alla contrattualizzazione delle prestazioni ambulatoriali.

A tali requisiti vengono aggiunti  standard minimi ad hoc, ossia:

  • I c.d. elementi necessari, tra cui lo strumento informatico che permetta lo scambio contemporaneo di immagini, video e suoni, tra medico e paziente, e i mezzi che garantiscono la sicurezza e l’integrità dei file che vengono coinvolti nella prestazione sanitaria;
  • gli strumenti a supporto del personale sanitario medico: come sistemi differenziati per comunicare con il paziente (SMS, e-mail con testi criptati, video comunicazione), sistemi di videochiamata verso il paziente, nonché la disponibilità di un centro di coordinamento tecnico che gestisca le attività del servizio in telemedicina;
  • gli standard di servizio tra cui si segnalano: tutti i trasferimenti di voce, video, immagini, e altri files devono essere crittografati; la necessità di nominare un Direttore/Responsabile Sanitario garante dell'organizzazione tecnico-sanitaria e della sussistenza dei dovuti standard di prestazione per le attività cliniche erogate in telemedicina; l’adozione di un piano di valutazione dei rischi, commisurato alla tipologia di servizi forniti specificatamente in telemedicina.

Relativamente al trattamento economico, infine, la Regione Lombardia non prevede innovazioni di sorta, ma rinvia al sistema di tariffazione vigente per l’erogazione delle medesime prestazioni in modalità “tradizionale”, ivi incluse le norme per la compartecipazione alla spesa.