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L’obbligo di redazione del rapporto sulla situazione del personale e il suo ambito d’applicazione

28/02/2023
TAR Abruzzo, 10/02/2023, n. 75

Con la sentenza oggi in commento, il Giudice è stato chiamato a valutare se l’aggiudicataria di un appalto di lavori fosse tenuta alla redazione del rapporto sulla situazione del personale di cui all’art. 46 del D.lgs. n. 198/2006, espressamente richiamato dall’art. 47, comma 2, del D.L. n. 77/2021, che ha introdotto l’obbligatorietà del rapporto biennale per le imprese con oltre 50 dipendenti.

La ricorrente lamentava infatti la mancata esclusione dell’aggiudicataria per non avere quest’ultima prodotto il rapporto pur avendo dichiarato un numero di personale occupato pari a 57.

TAR adito respinge tuttavia il ricorso.

L’art.47, comma 2 del D.L. 31/05/2021, n. 77 - nel perseguire le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere e per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del PNR - prevede che gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale producano copia “dell’ultimo rapporto” ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta.

L’art. 46 del D. Lgs. n. 198/2006, come novellato dalla Legge 5 novembre 2021, n. 162, prevede l’obbligo – con decorrenza dal 03/12/2021 data di entrata in vigore della predetta L. n. 162/2021 – di redazione di un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile esclusivamente in capo alle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti (co. 1).

Segnatamente, ai sensi del D.M. 29 marzo 2022 per le aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti e che sono tenute per la prima volta alla redazione del rapporto biennale, il primo rapporto fornisce la situazione del personale maschile e femminile riferita al 31 dicembre 2021.

Applicate le coordinate ermeneutiche alla procedura di gara in esame, ai fini della esatta individuazione degli operatori “tenuti” alla redazione del rapporto occorreva prendere a riferimento il biennio 2020-2021 fotografando la situazione del personale al 31 dicembre 2021 e non alla data di formulazione dell’offerta, come invece asserito da parte ricorrente.

Pertanto, pur avendo dichiarato all’atto della presentazione della domanda di partecipazione alla gara un numero di personale occupato pari a 57, nel caso di specie l’aggiudicataria non era tenuta alla redazione del rapporto biennale sulla situazione del personale dal momento che alla data del 31/12/2021 occupava solo 49 dipendenti.