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L’esonero dalla fatturazione elettronica per le strutture sanitarie non più una scelta ma un obbligo! Provvedimento del Garante del 20 dicembre 2018

21/12/2018

A 10 giorni dal giorno zero per l’avvio della fatturazione elettronica e dopo nemmeno una settimana dalla conversione in legge del Decreto Fiscale, il Garante emette un nuovo “impetuoso” provvedimento in merito alla fatturazione elettronica.

Oggi, non solo l’infrastruttura messa a punto dall’Agenzia delle Entrate non è ritenuta idonea a garantire un trattamento dei dati lecito e conforme alle prescrizioni del GDPR (Regolamento in tema di trattamento dei dati personali 679/2016) ma, persino, il quadro normativo italiano di riferimento non è definito.

Abbiamo dato conto in nostri recenti interventi del provvedimento del Garante privacy del 15/11/2018, con cui il Garante ha ingiunto all’Agenzia delle Entrate di far conoscere al Garante le misure adottate per rendere il trattamento dei dati conforme ai principi previsti dal GDPR.

Al provvedimento del Garante ha fatto seguito la previsione di cui all’art. 10 bis della Legge 136/2018 del 17/12/2018, che ha stabilito l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica per il periodo di imposta 2019 per i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, lasciando invariato l’obbligo per quelle fatture i cui dati non devono essere inviati al Sistema Tessera Sanitaria.

Ieri, 20 dicembre, il Garante intervenendo nuovamente ha confermato il parere già espresso circa l’inadeguatezza delle misure tecniche ed organizzative poste in essere dall’Agenzia delle Entrate per garantire la sicurezza e la liceità del trattamento dei dati, rilevandone ulteriori criticità al sistema.

In particolare, il Garante, pur valutando in maniera positiva l’esonero previsto dalla Legge 136/2018 ha osservato che:

  • risulta paradossale l’esonero dall’obbligo della fatturazione elettronica solo per quelle fatture emesse dai soggetti eroganti prestazioni sanitarie trasmesse attraverso il sistema tessera sanitaria e non anche per quelle fatture che, in seguito all’opposizione legittimamente manifestata dagli interessati, non vengano trasmesse a tale sistema dal soggetto erogatore della prestazione ;
  • è necessario che l’Agenzia delle Entrate individui quanto prima misure idonee ed appropriate a tutela dei diritti degli interessati;
  • in generale, particolare attenzione deve essere prestata dagli operatori (soggetti IVA e intermediari, anche tecnici) in merito al fatto che alcune clausole contrattuali, predisposte dalle società di software per la fatturazione elettronica, possano violare il Regolamento ed esporre così a sanzioni.

Alla luce di quanto sopra il Garante ritiene che l’utilizzo del sistema di fatturazione elettronica da parte di un professionista sanitario al momento non potrebbe essere ritenuto lecito ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera c) del Reg. 679/2018 e pertanto

  • ingiunge all’Agenzia delle Entrate di dare idonee istruzioni ai soggetti che erogano prestazioni sanitarie affinché in nessun caso sia emessa una fattura elettronica attraverso lo SDI concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria, a prescindere dall’invio attraverso il sistema della tessera sanitaria.

Non ci resta che attendere il provvedimento di risposta dell’ Agenzia dell’Entrate, limitandoci al momento a dire che ciò che la Legge 136/2018 prevede come mero esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie con riferimento alle sole fatture che devono essere inviate al sistema Tessera Sanitaria (e oggi, secondo quanto detto dal Garante anche per le fatture della stessa tipologia per cui l’interessato ha esercitato opposizione a tale trasmissione) non può essere interpretato come una scelta per l’operatore sanitario, ma un obbligo.