A cura di:
Dott.ssa Donatella Vitanza 
Con due regolamenti delegati del 3 luglio 2026, pubblicati in GUCE il 21 settembre 2026, la Commissione europea ha adottato i nuovi standard europei per la rendicontazione della sostenibilità. È un ulteriore passo verso un sistema di reporting più proporzionato e operativo per le imprese. Più precisamente, si tratta dei provvedimenti attuativi della direttiva (UE) 2026/470 (c.d. direttiva Omnibus I), che ha modificato la direttiva 2013/34/UE (direttiva contabile) riducendo il numero di imprese tenute alla rendicontazione di sostenibilità e semplificandone gli obblighi a partire dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027.
In particolare, sono stati adottati:
– gli ESRS revisionati (European Sustainability Reporting Standards), con il Regolamento delegato (UE) 2026/1563, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 sostituendone integralmente gli allegati I e II (art. 1). Si applicano alle imprese soggette agli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dagli artt. 19 bis e 29 bis della direttiva 2013/34/UE;
– il nuovo principio di rendicontazione di sostenibilità ad uso volontario (voluntary standard), con il Regolamento delegato (UE) 2026/1560, destinato alle imprese non soggette a tali obblighi che intendono adottare volontariamente un approccio strutturato alla rendicontazione della sostenibilità (art. 2, par. 1).
Attenzione alle date, perché i due atti non seguono lo stesso calendario.
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 è entrato in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione, ossia il 24 settembre 2026, ed è quindi già utilizzabile; la disposizione sul limite per la catena del valore (art. 3), di cui diremo tra poco, si applica però solo dagli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027 (art. 4).
Il Regolamento delegato (UE) 2026/1563 entrerà invece in vigore il 10 novembre 2026 e si applicherà agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2027 (art. 3).
Un nuovo standard volontario per le imprese fino a 1.000 dipendenti
Una delle principali novità riguarda il principio volontario, pensato per supportare nella raccolta, organizzazione e comunicazione delle informazioni relative alla sostenibilità le imprese che, alla data di chiusura del bilancio, non superano un numero medio di 1.000 dipendenti occupati durante l’esercizio precedente (Allegato I, punto 2). Il perimetro è ampio: vi rientrano espressamente anche i lavoratori autonomi, le imprese non costituite in forma societaria e le microimprese quotate.
Lo standard deriva dal modello VSME sviluppato da EFRAG e già recepito nella Raccomandazione (UE) 2025/1710 della Commissione, del 30 luglio 2025, di cui mantiene la struttura modulare. Con l’entrata in vigore del nuovo regolamento, la Raccomandazione è da considerarsi priva di effetti giuridici (considerando 5): il nuovo riferimento per le PMI diventa dunque un atto normativo, non più un atto di soft law.
Vediamo allora come funziona.
Il principio si articola in due moduli (Allegato I, punti 6 e 7):
– un modulo base (informative da B1 a B11: criteri di redazione, pratiche e politiche per la transizione, energia ed emissioni, inquinamento, biodiversità, acque, rifiuti ed economia circolare, forza lavoro, condanne per corruzione), che rappresenta l’approccio ottimale per le microimprese e il requisito minimo per tutte le altre;
– un modulo onnicomprensivo (informative da C1 a C9), che aggiunge gli elementi che banche, investitori e clienti aziendali chiedono più di frequente: strategia e modello aziendale, obiettivi di riduzione delle emissioni, rischi climatici, diritti umani, diversità di genere negli organi di governance. Il modulo base è condizione preliminare per l’utilizzo di quello onnicomprensivo.
All’interno dei moduli, gli elementi di informazione sono graduati: essenziali, necessari solo in circostanze specifiche, facoltativi, settoriali. Alcuni elementi essenziali diventano facoltativi per le imprese con al massimo 10 dipendenti (punto 8). Tre ulteriori profili meritano attenzione: le imprese che applicano il principio non sono tenute a ottenere un’attestazione (assurance) delle informazioni comunicate (considerando 5); chi redige già una dichiarazione ambientale EMAS ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 può riunire le due informative in un’unica relazione (punto 19); restano comunque ammesse omissioni a tutela di segreti commerciali, proprietà intellettuale e informazioni riservate (punto 22). Sul piano pratico, l’art. 2, par. 2 consente di avvalersi degli orientamenti pratici e dei modelli messi a disposizione da EFRAG.
L’obiettivo è, in particolare, aiutare le imprese a rispondere in modo più strutturato alle richieste di informazioni sulla sostenibilità provenienti da (punto 1):
– grandi imprese clienti e committenti;
– investitori;
– banche e altri intermediari finanziari;
– altri stakeholder della filiera.
Perché è rilevante per le PMI? Il limite per la catena del valore
Anche quando un’impresa non è direttamente soggetta agli obblighi di reporting previsti dalla normativa europea, le richieste di informazioni ESG possono arrivare indirettamente dalla filiera, dalle banche, dagli investitori o dai principali clienti. È proprio su questo fronte che il Regolamento delegato (UE) 2026/1560 introduce la novità più rilevante per le PMI.
Il principio volontario funziona anche da limite per la catena del valore (value chain cap), definito all’art. 1 come il «limite massimo delle informazioni sulla sostenibilità» che le imprese soggette agli obblighi di rendicontazione possono richiedere alle imprese della propria catena del valore con non più di 1.000 dipendenti. In sostanza, dagli esercizi che iniziano dal 1° gennaio 2027, la grande impresa che redige la propria rendicontazione di sostenibilità non potrà chiedere ai fornitori sotto soglia informazioni ulteriori rispetto a quelle previste dal principio volontario.
ESRS revisionati: un reporting più proporzionato
Parallelamente, la revisione degli ESRS mira a rendere il sistema europeo di rendicontazione della sostenibilità più proporzionato e pratico, mantenendo un quadro comune per le imprese soggette agli obblighi.
L’architettura resta quella nota (ESRS 1 e ESRS 2 trasversali; E1–E5 per i temi ambientali; S1–S4 per quelli sociali; G1 per la condotta d’impresa), ma il contenuto cambia in modo significativo. La revisione si fonda su alcune direttrici principali: riduzione del numero di elementi d’informazione, priorità ai dati quantitativi rispetto al testo descrittivo, distinzione più netta tra elementi obbligatori e volontari, istruzioni chiare sull’applicazione del principio di rilevanza, maggiore coerenza con le altre normative dell’Unione e interoperabilità con gli standard globali.
Alcune semplificazioni sono particolarmente concrete. La valutazione della doppia rilevanza può seguire un approccio «dall’alto verso il basso», fondato sull’analisi della strategia, del modello aziendale, dei settori e delle aree geografiche, senza scendere necessariamente al livello dei singoli impatti, rischi e opportunità (ESRS 1, punto 27). L’impresa utilizza le informazioni ragionevoli e dimostrabili disponibili senza costi o sforzi indebiti e si concentra sulle aree in cui è probabile che emergano profili rilevanti (ESRS 1, punto 32). La rilevanza lungo la catena del valore può essere valutata anche senza il contributo diretto dei fornitori, utilizzando dati medi regionali o settoriali (ESRS 1, punto 33): altro elemento che, di riflesso, dovrebbe alleggerire la pressione informativa sulle PMI. Infine, la Commissione ha dichiaratamente modificato il parere tecnico di EFRAG su tredici profili, tra cui gli effetti finanziari attesi, le emissioni di gas a effetto serra, i piani di transizione climatica e il coordinamento con la direttiva (UE) 2024/1760 sul dovere di diligenza (considerando 3).
Per le imprese già soggette agli ESRS è decisivo il regime transitorio. Per gli esercizi aventi inizio tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, l’art. 2 del Regolamento delegato (UE) 2026/1563 consente di scegliere tra gli ESRS nella versione previgente (Regolamento delegato (UE) 2023/2772, come modificato dal Regolamento delegato (UE) 2025/1416) e quelli revisionati, oppure di applicare la versione previgente avvalendosi di alcune esenzioni introdotte dai nuovi standard. In ogni caso, la dichiarazione sulla sostenibilità deve indicare chiaramente quale versione è stata applicata (art. 2, par. 2).
Il 2026 rappresenta dunque un anno di transizione nel quale la scelta del quadro di rendicontazione non può essere lasciata a una valutazione meramente formale. Sarà opportuno verificare tempestivamente quale regime risulti maggiormente coerente con il processo di rendicontazione già avviato e da avviare.