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No obbligo di firma congiunta dell’offerta nella fase di rilancio

06/12/2023
Cons.Stato, Sez. III, 09/11/2023, n. 9717

Una questione nuova ed estremamente interessante è quella affrontata dal Consiglio di Stato nella sentenza oggi in commento.

La questione traeva origine dall’individuazione di presunte irregolarità durante lo svolgimento della seduta di valutazione delle offerte economiche poiché in tale sede, a seguito di un rilancio seduta stante richiesto dalla Commissione al fine di “risolvere” un ex equo, la seconda classificata constatava che l’offerta di rilancio della aggiudicataria fosse priva della sottoscrizione da parte della mandante (congiuntamente a quella della mandataria), e dunque inammissibile. La Commissione, dopo aver approfondito la questione, comunicava infine la revoca della proposta d’aggiudicazione a favore della prima classificata.

Quest’ultima adiva il Giudice adducendo l’illegittimità di tale provvedimento ma il TAR Lecce, tuttavia, rigettava il ricorso ritenendo che l’obbligo di firma congiunta di mandante e mandataria fosse imposto dallo stesso Disciplinare di gara.

Con la sentenza oggi in commento il Consiglio di Stato ribalta invece la questione e l’appello viene accolto.

La pronuncia di accoglimento si basa sostanzialmente su tre argomentazioni, tra loro interdipendenti:

  1. la fase di prima presentazione delle offerte economiche e quella di rilancio delle stesse presentano elementi di diversità tali da non poterne consentire l’assimilazione;
  2. risultano determinanti le effettive circostanze e modalità in cui si svolge l’operazione di rilancio;
  3. i principi guida del Nuovo Codice dei contratti pubblici privilegiano, in caso di non piena univocità delle disposizioni che regolano lo svolgimento della gara, quell’interpretazione che eviti eccessivi formalismi e illegittime restrizioni alla partecipazione;

Come osservato dal Massimo Consesso, infatti, è lampante la differenza tra le due fasi del procedimento anzidette: la prima è una fase inter absentes mentre la seconda è connotata da immediatezza e contestualità.

Da ciò deriva inevitabilmente che, se in fase di prima presentazione, la sottoscrizione da parte di tutti gli associandi rappresenta l’unico modo per avere la certezza della riferibilità a ciascuno dell’offerta, non così in fase di rilancio delle medesime in presenza, quando le modalità di svolgimento e la presenza fisica degli interessati possono ritenersi sufficienti a garantire la riconducibilità della proposta all’intero raggruppamento.

Pertanto, eventuali formalità prescritte dalla lex specialis per la prima fase non sono suscettibili di estensione alla seconda.

Preme evidenziare che quella formulata in sentenza rappresenta una lettura della questione certamente attualizzata ai principi cardine del Nuovo Codice dei Contratti, ed in particolare ai canoni della “reciproca fiducia e buona fede”, i quali impongono che nei casi di incertezza interpretativa debba preferirsi l’interpretazione che tra tutte non limiti la partecipazione e non appesantisca, irragionevolmente, le procedure di gara.  

Una pronuncia, quindi, di grande rilevanza.