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Sulle modifiche richieste dalle Commissioni Parlamentari allo schema del nuovo Codice appalti

03/03/2023

Le Commissioni di Senato e Camera hanno rispettivamente apportato 97 modifiche ed 82 modifiche allo schema di nuovo Codice dei contratti pubblici, come approvato a fine anno dal Governo.

Le numerosissime osservazioni fatte proprie dai Pareri favorevoli (rilasciate dalle rispettive Commissioni) riguardano moltissimi istituti del nuovo Codice appalti che, con ogni probabilità, saranno oggetto di modifiche allo schema codicistico in fase di pubblicazione.

Tra i piu’ importanti rilievi si cita, a titolo di mero esempio:

  1. la richiesta di chiarimento e maggior definizione del nuovo sistema di qualificazione differenziato per gli appalti di forniture e servizi;
  2. la necessità di maggior specificazione circa il conflitto d’interessi;
  3. l’opportunità di prevedere deroghe motivate al principio di rotazione;
  4. la necessità d’approfondimento in tema di affidamenti sotto-soglia comunitaria;
  5. la riparametrazione degli obblighi motivazionali in relazione alla mancata suddivisione in lotti;
  6. l’opportunità di una riconsiderazione in tema di consorzi (artigiani e di cooperative);
  7. il ripristino della dimidazione della cauzione provvisoria in caso di possesso della certificazione di qualità;
  8. la riconsiderazione complessiva in merito alla regolamentazione del “subappalto a cascata”;
  9. la determinazione di maggiori poteri alla Cabina di regia;
  10. un maggior coordinamento fra le disposizioni che regolano il periodo transitorio d’entrata in vigore del nuovo codice.

Da segnalare poi, vista la convergente richiesta contenuta in entrambi i pareri commissariali, la modifica della clausola di revisione prezzi, relativamente a cui il Senato chiede di ridurre dal 5% al 2% “la soglia oltre la quale scatta la revisione dei prezzi”, mentre la Camera avanza l’ipotesi d’innalzare ad oltre l’80% la soglia di misurazione dei prezzi da riconoscere all’impresa (che il Senato, già direttamente, chiede di fissare al 90%).

Altro punto convergente riguarda l’illecito professionale, relativamente a cui la Commissione senatoriale suggerisce “una maggiore tipizzazione delle ipotesi di illecito”, mentre quella della Camera chiede di attribuire rilevanza solo alle fattispecie indicate “in modo tassativo” dalla norma, convenendo entrambe, in ogni caso, circa l’inopportunità di dare rilevanza escludente a meri rinvii a giudizi e/o ad applicazione di misure cautelari.

Da ultimo, poi, si deve dare atto della richiesta avanzata dalla Camera – che s’unisce a quella delle imprese e dell’ANAC – di procrastinare l’entrata in vigore del nuovo Testo Unico, per consentire alle amministrazioni appaltanti ed agli operatori economici di adeguarsi alla nuova normativa.

Non ci resta a questo punto che attendere ancora qualche settimana per sapere se verrà disposto il rinvio richiesto (anche per consentire d’apportare tutte le modifiche alla bozza governativa), oppure se sarà rispettato il termine previsto del 31 marzo 2023, facendo quindi entrare in vigore il nuovo Codice senza consentire alcuna preventiva fase di studio ed approfondimento in merito a tutte le novità che porta.