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Misure urgenti per innovazione digitale: il c.d. Decreto Semplificazioni
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 16 luglio 2020 al n.ro 178 S.O., il Decreto Semplificazioni prevede al titolo III le “Misure di semplificazione per il sostegno e la diffusione dell’amministrazione digitale”. Il titolo a sua volta è suddiviso in quattro (sub)capi volti a regolamentare (i) la Cittadinanza digitale e accesso ai servizi digitali della pubblica amministrazione, (ii) lo sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni e l'utilizzo del digitale nell'azione amministrativa, (iii) la Strategia di gestione del patrimonio informativo pubblico per fini istituzionali, (iv) le Misure per l’innovazione.
Ne analizziamo sommariamente alcune di maggiore interesse.
In generale vengono apportate modifiche al Codice per l’Amministrazione Digitale (CAD) il quale, come noto, era stato istituito con decreto Legislativo nel marzo 2005, poi successivamente oggetto di modifiche, non ultima nel 2017, rappresentando un testo unico che riunisce e organizza le norme riguardanti l'informatizzazione della Pubblica Amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese.
Con riguardo alla Cittadinanza Digitale, il CAD, dunque, prevede una specifica rubrica denominata Carta della Cittadinanza Digitale nella quale è sancito che chiunque ha diritto di accedere ai servizi on-line offerti dalle pubbliche amministrazioni, dai gestori di servizi pubblici, dalle società a controllo pubblico, etc.
Occorre altresì riferirsi al Regolamento eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) - Regolamento UE n° 910/2014 sull’identità digitale, il quale ha l’obiettivo di fornire regole a livello comunitario per i servizi fiduciari e i mezzi di identificazione elettronica degli stati membri, fornisce una base normativa comune per interazioni elettroniche sicure fra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni, e incrementa la sicurezza e l’efficacia dei servizi elettronici e delle transazioni di e-business e commercio elettronico nell’Unione Europea.
Sul punto va altresì sottolineato che l'Agenzia per l’Italia Digitale (AGID)[1] ha ultimato, come noto, il processo che consente ai cittadini italiani di utilizzare la propria identità digitale SPID[2] con credenziali di livello 2 e 3 (è facoltà degli Stati membri accettare il livello 1)[3] per accedere ai servizi in rete delle pubbliche amministrazioni europee.
In questo quadro, quindi, si inseriscono le modifiche apportate oggi dal Decreto Semplificazioni che, unitamente ad altri aspetti, introducono un rafforzamento degli strumenti necessari a portare a compimento il percorso di accesso ai servizi on-line: la Carta di Identità Elettronica (CIE), SPID, recapito digitale (e PEC), AppIO.
Carta di Identità Elettronica (CIE)
Con riguardo alla Carta di Identità Elettronica essa rappresenta un sistema di identità digitale; è stata notificata alla Commissione europea e agli altri stati membri, in conformità al citato eIDAS. Rappresenta una innovazione significativa in quanto essa diviene strumento alternativo a SPID.
Potrà dunque essere utilizzata per accedere ai servizi in rete non solo italiani, ma di tutte le pubbliche amministrazioni dell'Unione che richiedono credenziali di livello 1, 2 o 3[3]. Gli altri stati membri hanno già l’obbligo di far accedere ai propri servizi in rete i cittadini dotati di SPID, mentre a partire dal 13 settembre 2020 diverrà obbligatorio consentire l’accesso anche con la CIE (Carta di Identità Elettronica).
In un futuro prossimo le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno esclusivamente le identità digitali e la carta di identità elettronica ai fini dell’identificazione dei cittadini, imprese e professionisti che accederanno ai servizi on-line.
L’articolo 24, comma 4 del DL Semplificazioni prevede infatti il divieto per la P.A., a partire dal febbraio 2021 di rilasciare credenziali per l’accesso, se diverse da SPID, CIE, CNS (Carta Nazionale dei Servizi).
Utilizzo della PEC e del recapito digitale
Le novità più rilevanti riguardano l’inclusione nel registro INI-PEC[4] di nuovi soggetti quali, ad esempio, liberi professionisti non iscritti ad albi, elenchi o registri tenuti da Pubbliche Amministrazioni[5]. Tale registro INI-PEC assume importanza in quanto utilizzato ai fini delle notifiche giudiziali, a mezzo PEC, alternativamente al sistema cartaceo e nei confronti di soggetti privati.
Quanto invece ai soggetti pubblici, altro registro ben noto agli operatori del diritto, e contenente gli indirizzi PEC ai fini delle notifiche, è il REGINDE[6] (Registro Generale degli Indirizzi Elettronici) il quale contiene invece i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata di appartenenti ad un Ente Pubblico (Pubblica Amministrazione). In pratica un operatore del diritto ai fini delle notifiche a mezzo PEC era solito reperire gli indirizzi di posta dal registro INI-PEC nel caso di destinatari privati, mentre nel caso di destinatari pubblici utilizzava il secondo registro (REGINDE).
È accaduto tuttavia che La Cassazione, Sez. III, con la sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709, avesse affermato (erroneamente) che solo la notifica effettuata nei confronti del destinatario risultante dal Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) risulterebbe valida ed efficace mentre, da considerarsi nulla se effettuata ad un destinatario risultante dall’INI-PEC.
Tale erronea intepretazione, che stabiliva una preminenza del registro REGINDE, viene definitivamente superata in quanto lo stesso DL semplificazioni stabilisce invece, per gli Enti Pubblici, la validità dell'IPA (Indice PA[7]) tra i Pubblici Elenchi per le notifiche in proprio via PEC da parte degli avvocati. In pratica anche ove un Ente Pubblico non fosse presente nel REGINDE allora ai fini della notificazione sarebbe sufficiente reperire la relativa PEC di destinazione all’interno, appunto, dell’IPA.
L’innovazione non è di poco conto atteso che ben poche Pubbliche Amministrazioni avevano ottemperato alla comunicazione dell’indirizzo PEC presso il pubblico Registro Generale (REGINDE), così costringendo gli operatori del diritto, prima di oggi, ad avvalersi del tradizionale sistema cartaceo di notifica in ragione di quello a mezzo PEC, il tutto al fine di non incappare in vizi di notifica. Da questo momento sarà più semplice procedere ad una notifica a mezzo PEC nei confronti di un soggetto pubblico.
Novità anche nei confronti di imprese individuali e società le quali avranno l’obbligo di comunicare il proprio domicilio digitale entro l’1 ottobre 2020 con previsione di una procedura di cancellazione d’ufficio (o su segnalazione) nel caso di domicilio inattivo, e possibilità di assegnazione d’ufficio di un domicilio digitale (si pensi a tutte quelle casistiche di soggetti che non provvedono al rinnovo della Posta Elettronica Certificata con impossibilità a procedere nei loro confronti a notificazioni digitali).
L’applicazione dei servizi pubblici - AppIO
Si tratta di un’applicazione che permette di interagire facilmente con diverse Pubbliche Amministrazioni, locali o nazionali, raccogliendo tutti i loro servizi, comunicazioni, pagamenti e documenti in un'unica app, in modo sicuro e sempre a portata di mano.
L’AppIO è dunque un canale grazie al quale è possibile ricevere da tutti gli Enti pubblici messaggi che includono informazioni personali lavoro, salute, pagamenti verso lo Stato). Si può accedere accede con le proprie credenziali SPID così garantendo la propria identità oppure, in alternativa, per il tramite della propria Carta d’Identità Elettronica abbinata ad un PIN.
Per tale finalità è previsto che entro il 28 febbraio 2021 le Pubbliche Amministrazioni debbano rendere i propri servizi fruibili in rete e su applicazioni mobili tra cui AppIO (e pertanto SPID dovrà mettere a disposizione le proprie interfacce applicative).
Si intravede dunque un generale disegno volto di ampliare gli strumenti per i cittadini, imprese e professionisti con l’intento di poter interloquire, e promuovere istanza, in maniera più rapida con la Pubblica Amministrazione. In breve e riassumendo: utilizzo della firma digitale qualificata (per altri versi ne avevamo parlato anche in un articolo sul documento digitale e in un altro contributo in materia di gare telematiche), utilizzo di SPID, CIE e CNS (Carta Nazionale dei Servizi), utilizzo di AppIO, Domicilio Digitale iscritto in appositi Elenchi, PEC o recapito Digitale non iscritto in elenchi (in tal caso la trasmissione costituisce elezione di Domicilio Digitale).
Piattaforma per la notificazione degli atti della Pubblica Amministrazione
In estrema sintesi viene introdotta una piattaforma unica, gestita dalla Presidenza del consiglio, volta a semplificare (lato Pubblica Amministrazione) e rendere meno costosa la notificazione di provvedimenti, avvisi e comunicazioni[8]. L’onere quindi incomberà sul destinatario (o un suo delegato) del provvedimento il quale per avere cognizione dell’atto dovrà accreditarsi alla piattaforma stessa che renderà reperibile il provvedimento in apposite aree riservate. Questo sistema varrà per le notifiche degli atti della Pubblica Amministrazione, degli Agenti della Riscossione e dei soggetti che operano quali concessionari. All’inserimento dell’atto in piattaforma verrà dunque notificato al domicilio digitale del destinatario un “avviso di deposito” verso il domicilio digitale (con un secondo tentativo nel caso di mancato recapito del primo), in mancanza si procede al deposito presso l’area riservata.
Prevede infatti l’articolo 26 del Decreto Semplificazioni Il gestore della piattaforma, per ogni atto, provvedimento, avviso o comunicazione oggetto di notificazione reso disponibile dall'amministrazione, invia al destinatario l'avviso di avvenuta ricezione, con il quale comunica l'esistenza e l'identificativo univoco della notificazione (IUN), nonché le modalità di accesso alla piattaforma e di acquisizione del documento oggetto di notificazione. L'avviso di avvenuta ricezione, in formato elettronico, è inviato con modalità telematica ai destinatari titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata o di un servizio elettronico di recapito certificato qualificato
Rimane ferma la possibilità di notifica a mezzo posta della copia analogica ai destinatari non dotati di domicilio digitale.
Ai fini della accessibilità alla piattaforma, come sopra visto, si potranno utilizzare gli strumenti messi a disposizione (SPID, CIE, AppIO).
La notificazione si perfezionerà:
per l'amministrazione, nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma;
per il destinatario:
- il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso di avvenuta ricezione in formato elettronico, risultante dalla ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata o del servizio elettronico di recapito certificato qualificato del destinatario trasmette al gestore della piattaforma. Se l'avviso di avvenuta ricezione è consegnato al destinatario dopo le ore 21.00, il termine di sette giorni si computa a decorrere dal giorno successivo;
- il quindicesimo giorno successivo alla data del deposito dell'avviso di mancato recapito nei casi di casella postale satura, non valida o non attiva.
- il decimo giorno successivo al perfezionamento della notificazione dell'avviso di avvenuta ricezione in formato cartaceo.
- In ogni caso, se anteriore, nella data in cui il destinatario, o il suo delegato, ha accesso, tramite la piattaforma, al documento informatico oggetto di notificazione.
La messa a disposizione ai fini della notificazione del documento informatico sulla piattaforma impedisce qualsiasi decadenza dell'amministrazione e interrompe il termine di prescrizione correlato alla notificazione dell'atto, provvedimento, avviso o comunicazione.
Codice di condotta tecnologica
Viene introdotto l’art. 13-bis del CAD con previsione del codice di condotta tecnologica che disciplina le modalità di progettazione, sviluppo e implementazione dei progetti, sistemi e servizi digitali delle amministrazioni pubbliche, nel rispetto della disciplina in materia di perimetro nazionale di sicurezza cibernetica.
Nell’ambito della trasformazione digitale è previsto poi che le pubbliche amministrazioni assumano temporaneamente esperti nello sviluppo e nella gestione di processi.
Piattaforma digitale nazionale dati (PDND)
L’idea è che ai cittadini e alle imprese non debbano essere più chieste informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione. Rendere immediatamente fruibili i dati pubblici e conoscibili attraverso uno scambio dati tra le Amministrazioni.
Viene introdotto l’obbligo per le pubbliche amministrazioni centrali di migrare i loro Centri elaborazione dati (CED), che non hanno i requisiti di sicurezza fissati dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), verso un’infrastruttura ad alta affidabilità, localizzata in Italia, il cui sviluppo è promosso dalla Presidenza del Consiglio oppure, in alternativa, verso soluzioni cloud per la Pubblica Amministrazione secondo i principi stabiliti dall’AgID.
Note:
[1] L’Agenzia per l'Italia Digitale è l’agenzia tecnica della Presidenza del Consiglio che ha il compito di garantire la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda digitale italiana e contribuire alla diffusione dell'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, favorendo l'innovazione e la crescita economica. AgID ha il compito di coordinare le amministrazioni nel percorso di attuazione del Piano Triennale per l’informatica della Pubblica amministrazione, favorendo la trasformazione digitale del Paese. AgID sostiene l’innovazione digitale e promuove la diffusione delle competenze digitali anche in collaborazione con le istituzioni e gli organismi internazionali, nazionali e locali.
[2]SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, è la soluzione che permette di accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei soggetti privati aderenti con un'unica Identità Digitale (username e password) utilizzabile da computer, tablet e smartphone.
[3] Il primo livello permette di accedere ai servizi online attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente. Il secondo livello – necessario per servizi che richiedono un grado di sicurezza maggiore - permette l’accesso attraverso un nome utente e una password scelti dall’utente, più la generazione di un codice temporaneo di accesso (one time password). Il terzo livello, oltre al nome utente e la password, richiede un supporto fisico (es. smart card) per l’identificazione.
[4] È l’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata di professionisti e imprese. Consultando questo registro si possono rinvenire le PEC di professionisti e imprese, valide ai fini della notificazione.
[5] È previsto con il DL semplificazioni un sistema di pubblicità del domicilio digitale dei professionisti con previsione di procedimento disciplinare nei confronti del professionista che non comunica l’indirizzo al proprio Ordine o collegio con possibilità di irrogare una sanzione di sospensione dal proprio Albo sino alla regolare comunicazione. E’ prevista altresì lo scioglimento o il commisariamento a carico invece dello stesso Ordine o Collegio ove questi, a sua volta, non comunichino l’indirizzo PEC dei professionisti di appartenenza ai pubblici elenchi.
[6] In accordo con quanto regolamentato dal DM 44/2011, il Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE), gestito dal Ministero della Giustizia, contiene i dati identificativi nonché l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) dei soggetti abilitati esterni, ovverossia: appartenenti ad un ente pubblico, professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge, ausiliari del giudice non appartenenti ad un ordine di categoria o che appartengono ad ente/ordine professionale che non abbia ancora inviato l’albo al Ministero della giustizia (questo non si applica per gli avvocati, il cui specifico ruolo di difensore implica che l’invio dell’albo deve essere sempre fatto dall’ordine di appartenenza o dall’ente che si difende).
[7] L'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, è l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.
[8] Esclusione per gli atti del processo civile, penale, amministrativo, tributario e contabile.
Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"
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