Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter
L’obbligo d’indicazione dei costi di manodopera vale per tutti i concorrenti o solo per l’aggiudicatario ed, in caso di subappalto, devono essere accertati quelli effettivi del subappaltatore o “bastano” quelli del concorrente?
13/11/2025

Articolo pubblicato sulla Rivista Mediappalti - Rivista mensile - Anno XV, Numero 8
Una delle novità del Codice Appalti (DLgs.36/2023 modificato dal DLgs 209/2024) che continua a fare discutere per le ricadute applicative che la stessa ha negli appalti pubblici è l’obbligo, in capo alle stazioni appaltanti, di scorporare i costi della manodopera dall’importo posta a base di gara allo scopo di non renderli ribassabili (art.41, 14 coma) cui corrisponde l’obbligo, a pena di esclusione, per l’operatore economico di indicare separatamente in offerta i costi della manodopera impiegata nell’appalto (108, comma 9).
- Costo della manodopera dei subappaltatori non va indicato in offerta ma verificato al momento della autorizzazione
- Tutela rafforzata del lavoro: la Corte Costituzionale dichiara in contrasto con l’art. 117, commi 1 e 2 Cost. la legge della Provincia Autonoma di Bolzano che limita la dichiarazione dei costi della manodopera al solo aggiudicatario [Corte Costituzionale 19/6/2025, n. 80]
- Questioni irrisolte