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L’uso dell’ai nel settore degli appalti pubblici: un primo caso all’attenzione dei giudici
Quella di oggi in commento è una pronuncia che, per la sua portata innovativa, merita senz’altro di essere attenzionata.
Il Tar Roma pronunciandosi su un tema “caldo” com’è quello dell’AI, fa da “apripista” ad una giurisprudenza nel settore degli appalti pubblici destinata – probabilmente – a crescere molto rapidamente nel prossimo futuro.
Il Collegio veniva infatti investito di una controversia fondata sulla ritenuta non validità della proposta di utilizzo di applicativi di AI in una procedura di gara avente ad oggetto “la stipula di un accordo quadro per i servizi di pulizia e sanificazione presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale”.
Il secondo classificato impugnava il provvedimento di aggiudicazione lamentandone l’illegittimità sotto svariati profili.
Per quanto qui d’interesse si segnala che: in prima battuta il ricorrente contestava alla S.A l’attribuzione di punteggi molto elevati in ragione della sola proposta da parte dell’aggiudicatario di avvalersi di Intelligenze artificiali ( “Chat GPT” e “Open AI”) in assenza, tuttavia, di adeguati approfondimenti istruttori;
in seconda battuta veniva poi sollevata la sostanziale inidoneità dello strumento sulla base di meri tentativi di interrogazione dell’AI eseguiti della difesa di parte ricorrente.
Analizzata la situazione di fatto sottesa alla vicenda giudiziale, il Tar giungeva a respingere entrambe le censure, ritenendole del tutto infondate.
Rispetto al supposto sillogismo “uso delle intelligenze artificiali – attribuzione di punteggio”, il Tar ha affermato preliminarmente che tale apprezzamento è espressione di un potere discrezionale della PA e pertanto insindacabile e che in ogni caso, pur volendo indagare la sostenibilità delle valutazioni compiute dalla S.A, si poteva evincere facilmente che la valutazione, in conformità alle prescrizioni del Capitolato, si fondava su una serie molto più articolata di elementi e non solo sulla proposta di utilizzo dell’AI.
Peraltro, il ricorrente muoveva dall’errato presupposto che l’aggiudicataria preventivasse un uso generalista delle AI benché quest’ultima avesse opportunamente dettagliato le modalità di impiego come strumento aggiuntivo e di analisi dei dati.
Quanto invece alla contestata inidoneità dello strumento rispetto allo scopo, il Tar ha precisato che i semplici tentativi di interrogazione delle AI siano un mezzo probatorio del tutto insufficiente ed inadatto a fondare un giudizio di idoneità o meno alla funzione.
In altre parole, il Tar afferma:
- In primis che le valutazioni circa l’utilizzo di sistemi innovativi di Artificial Intelligence, eventualmente proposti dai partecipanti ad una procedura pubblica, rientrano tra quelle discrezionali della Stazione Appaltante e che le contestazioni a riguardo sono ammissibili nei limiti di evidenti criticità o inaffidabilità della proposta;
- In seconda battuta che mere interrogazioni delle AI effettuate da parte ricorrente non possono valere a provare l’idoneità o meno dell’uso proposto da altro concorrente.
La decisione del Tar capitolino sebbene con molta probabilità sia solo il preludio di una “nuova” giurisprudenza amministrativa, costituisce un punto di partenza di non trascurabile interesse.
A questo punto, non resta altro che attendere nuove pronunce sul tema per poter capire in che direzione andrà la giustizia e, soprattutto, se la direzione sarà più o meno univoca.
Rubrica "AI LEGAL, un prisma da comporre"
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