Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
L’odontoiatra può fare medicina estetica? La previsione proposta dal D.L. n. 34/2023
La medicina estetica in odontoiatria è sempre stata una questione dibattuta (e combattuta) dai professionisti del settore. Oggi, con il D.L. n. 34/2020, attualmente in discussione alla Camera, la competenza dell’odontoiatra potrebbe ampliarsi alla medicina estetica senza che la stessa debba necessariamente (ed esclusivamente) essere correlata all’interno di un iter terapeutico proposto al paziente.
Per comprendere meglio la portata innovativa che potrebbe avere la previsione del D.L. n. 34/2023, se approvata, è opportuno richiamare brevemente le disposizioni normative e i provvedimenti ministeriali che hanno caratterizzato negli anni la tematica in esame.
Come noto, la L. n. n. 409/1985 con cui è stato istituito il profilo dell’odontoiatra, ai sensi dell’art. 2, prevede espressamente che
“formano oggetto dell’attività odontoiatria la diagnosi e alla terapia delle malattie e anomalie congenite acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti, nonché alla prevenzione e alla riabilitazione odontoiatrica. Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari dell’esercizio della loro professione.”
Negli anni, le Associazioni maggiormente rappresentative dell’odontoiatria, parallelamente all’evoluzione e allo sviluppo delle tecniche di settore, nonché alle esigenze della “pazientela odontostomatologica”, hanno interessato il Ministero della Salute, sollecitandolo sulla possibilità di consentire all’odontoiatra di svolgere atti di cura estetica limitatamente alle parti del corpo di competenza di tale figura professionale.
Il Ministero della Salute, dapprima con un parere del 15 luglio 2014, e successivamente con un parere del 9 aprile 2019, rispetto alla “proposta odontoiatrica” ribadiva la possibilità per l’odontoiatra di fare le cure estetiche “solo dove esse fossero destinate, ai sensi della L. n. 409/1985 alla terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle e dei relativi tessuti e solo ove contemplate in un protocollo di cura odontoiatrica ampio e completo tale da rendere la cura estetica correlata e non esclusiva del percorso terapeutico proposto al paziente, e comunque limitatamente alla zona labiale. Le terapie attuate non potranno, tuttavia, essere eseguite con l’impiego di dispositivi medici e farmaci immessi in commercio per finalità terapeutiche diverse dalla cura di zone anatomiche che sfuggono alla previsione di cui all’art. 2, L. n. 409/1985”.
In altri termini, in odontoiatria la medicina estetica, secondo il Ministero, poteva essere eseguita solo laddove inclusa nell’ordinaria attività odontoiatrica del professionista, nonché a supporto della stessa (sul punto, si può ritrovare una analogia con lo stesso regime riservato alla radiologia complementare in odontoiatria).
L’approvazione del D.L. n. 34/2023, modificherebbe l’art. 2, della L. n. 409/1985, che legittimerebbe gli odontoiatri a
“(…) esercitare le attività di medicina estetica non invasiva o mininvasiva al terzo superiore, terzo medio e terzo inferiore del viso».
Indubbiamente, una tale integrazione normativa avrebbe un impatto non indifferente sull’esercizio dell’attività odontoiatrica: i professionisti potrebbero ampliare i loro servizi che, ad oggi, se debitamente formati, rendono già in modo “complementare” ai percorsi curativi per la cura delle patologie previste dall’art. 2, L. n. 409/1985.
Da un punto di vista di sicurezza delle cure, inoltre, la possibilità di erogare determinate prestazioni “estetiche” di natura sanitaria andrebbe di pari passo con una specifica formazione dell’attività esercitata (ed esercitabile) volta sicuramente a garantire una maggior tutela dei pazienti.
Infine, a parere di chi scrive, la recente proposta sembra rispondere non solo alle esigenze professionali degli odontoiatri, ma anche (e soprattutto) alle richieste di una pazientela che associa sempre di più al concetto di salute orale anche la nozione di cura estetica.