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L'accesso civico agli atti del lockdown nazionale

18/06/2021

TAR Lazio, I ter. 3/6/2021 n. 6583

Con ricorso proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., un giornalista dell’Agenzia di Stampa AGI impugnava la determina con la quale il Ministero dell’Interno aveva rigettato la sua istanza d’accesso agli atti inerenti all’utilizzo e al ritiro dei militari nella zona dei Comuni di Nembro e Alzano Lombardo nel periodo 5-8 marzo 2020.

Il diniego veniva motivato dall’Amministrazione resistente con il richiamo alle cause d’esclusione di cui all’art. 5 bis co. 1 lett. a), b), c), e f) D. Lgs. 33/2013, ovvero “la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico”, “la sicurezza nazionale”, “la difesa e le questioni militari” e, infine, “la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”.

In sede di giudizio il giudice adito accoglie il ricorso dell’istante, annulla il diniego e condanna l’Amministrazione a rendere ostensibili gli atti richiesti.

Anzitutto il TAR riconosce l’utilizzo del diritto d’accesso civico volto a favorire forme di controllo diffuso sul corretto svolgimento delle funzioni istituzionali da parte dell’autorità e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche.

Trattandosi dunque di un accesso senza limiti di legittimazione attiva, va valutata solamente l’eventuale sussistenza delle cause di esclusione previste dall’art. 5 bis D. Lgs. 33/2013 le quali, oltretutto, devono essere oggetto di un bilanciamento “in concreto” con il diritto d’accesso.

Tutte cose che nel caso di specie il giudice non rinviene.

A detta del Collegio non v’è dubbio che nel caso di specie non sussista la causa d’esclusione di cui alla lett. f) co. 1 art. 5 bis D. Lgs. 33/2013, ovvero la “conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento”.

È stata infatti la stessa Procura della Repubblica di Bergamo a precisare che gli atti oggetto dell’istanza non sono coperti da segreto istruttorio, “non ravvisandosi ragioni ex art. 329 c.p.p. per il mantenimento della riservatezza investigativa”. Quindi la pendenza di un procedimento penale non è ostativa all’ostensione degli atti richiesti dall’istante.

Al pari, non sussistono nemmeno le altre cause di esclusione riscontrate dall’Autorità resistente, ossia “la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico”, “la sicurezza nazionale” e “la difesa e le questioni militari”.

Dal punto di vista oggettivo, infatti, affinché possa essere invocata una questione di “sicurezza e ordine pubblico”, dalla divulgazione degli atti richiesti dovrebbe derivare il rischio di vanificare l’azione delle forze di polizia, cosa che nel caso di specie non si rinviene. Lo stesso vale per l’invocata “sicurezza nazionale” e “la difesa di questioni militari” poiché questi interessi non possono dirsi scalfiti dall’ostensione di atti che, come quelli in esame, non hanno una valenza contingente nell’ambito di una strategia replicabile in futuro.

Via libera, dunque, alla conoscenza degli atti relativi al lockdown nazionale.