Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?

Registrati per accedere ai contenuti riservati e iscriverti alla nostra newsletter

La soglia di rilevanza comunitaria incide sulla possibilità di utilizzare il MePA

20/10/2021

Delibera ANAC, 15/09/2021, n. 640

L’ANAC avviava un’istruttoria nei confronti di un Comune in ragione di supposti errori nella indizione di una procedura di gara, ed all’esito individuava numerose approssimazioni nella gestione della procedura, con conseguente lesione dei principi di libera concorrenza, favor partecipationis, pubblicità e trasparenza.

A prima vista la fase di gestione da parte del Comune sembrava certamente corretta; difatti il Comune inoltrava dapprima al Ministero dell’Interno una domanda per la prosecuzione nel triennio 2021-2023 del progetto per l’accoglienza e protezione internazionale, ed il Ministero approvava il progetto con ammissione al finanziamento. Il Comune allora, autorizzava l’avvio di procedura aperta tramite MePA, su cui pervenivano 4 richieste di partecipazione da parte di altrettanti operatori economici.

Da cosa deriva dunque la lesione dei principi su elencati così come individuata da ANAC?

La questione parte da un’erronea interpretazione della normativa di settore del Comune; nel caso di specie, trattandosi di un affidamento per tre anni (2021/2023), per un importo di € 383.250,00 oltre Iva all’anno, il valore stimato dell’appalto ammontava ad € 1.149.750,00.

Trattandosi dunque di un appalto di rilevanza comunitaria (nel caso specifico la soglia per i servizi sociali di cui all’Allegato IX ammonta ad € 750.000,00), la scelta operata dal Comune di utilizzo del MePA non risultava conforme alla normativa.

Secondariamente, l’utilizzo della piattaforma è possibile solo agli operatori economici “abilitati”; diversamente occorrendo come minimo 45 giorni dalla data di presentazione della domanda per ottenere l’abilitazione.

Nella gara indetta dal Comune, ha rilevato ANAC, che gli operatori economici interessati alla partecipazione ma non abilitati, non avrebbero avuto il tempo di farlo, essendo concessi solamente 39 giorni dall’emissione dell’RDO fino al termine di presentazione delle offerte.

La delibera di ANAC all’esito dell’istruttoria boccia senza mezzi termini l’operato del Comune dovendo lo stesso, con tutta evidenza, procedere ad un annullamento della gara in autotutela esponendosi, diversamente, alle doglianze degli operatori economici.