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La nuova pubblicità legale dei bandi di gara

11/01/2024

Dal 1° gennaio 2024 le Stazioni appaltanti, per adempiere all’obbligo di pubblicità legale dei bandi di gara, non potranno più utilizzare la Gazzetta ufficiale, ma dovranno necessariamente provvedere a darne comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici (BDNCP) gestita dall’ANAC.

La procedura di pubblicità legale è stata dettagliatamente disciplinata dall’ANAC, d’intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, nella Delibera n. 263 del 20 giugno 2023.

Innanzitutto vi è una distinzione fra le gare soprasoglia rispetto a quelle d’importo inferiore alla soglia comunitaria; relativamente alle prime le Stazioni appaltanti soddisfano gli obblighi di pubblicità a livello europeo con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i Formulari di cui al Regolamento UE 2019/1780, mentre, a livello nazionale, la pubblicità è garantita dalla pubblicazione, sempre ad opera della BDNCP, degli bandi nella piattaforma ex art. 85 D.Lgs.n. 36/2023.

Per quanto riguarda invece gli affidamenti sottosoglia comunitaria, le Stazioni appaltanti trasmettono i bandi sempre alla BDNCP, che ne garantisce la pubblicità attraverso la pubblicazione “in estratto” sulla piattaforma e riportando il collegamento ipertestuale con l’indicazione della relativa data di pubblicazione.

E’ importante segnalare come gli effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione in BDNCP.

Le Stazioni appaltanti devono in ogni caso rendere accessibili i documenti attraverso il collegamento ipertestuale comunicato alla BDNCP, garantendone la disponibilità fino al completamento della procedura e dell’esecuzione del contratto.

La BDNCP garantisce inoltre che gli atti continuano ad essere pubblicati:

  1. nel caso di procedure d’affidamento, almeno fino alla scadenza dei bandi e, comunque, non meno di trenta giorni;
  2. nel caso di sistema dinamico di acquisizione, per tutto il periodo di sua validità;
  3. nel caso di avvisi di pre-informazione e di avvisi periodici indicativi, fino alla scadenza del periodo di validità inizialmente indicato o alla ricezione di un avviso d’aggiudicazione indicante che non saranno affidati ulteriori contratti nel periodo coperto dall'indizione di gara;
  4. nel caso di contratti aggiudicati e di avvisi d’intervenuta modifica del contratto, per almeno trenta giorni.

La Stazione appaltante risponde della correttezza e veridicità dei dati contenuti negli atti pubblicati tramite BDNCP e dalla medesima inviati.

rapporti associativi codice contratti pubblici

Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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