Vuoi ricevere i nostri aggiornamenti?
La decorrenza del termine per impugnare l’adesione ad una convenzione
L’aggiudicatario di una Convenzione CONSIP per lo svolgimento del servizio di pulizia, sanificazione e altri presso gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) contestava la legittimità dell’adesione dell’ASST Garda ad una convenzione diversa (sottoscritta dalla centrale di committenza regionale ARCA) inerente al medesimo servizio e affidata ad altra impresa.
Il TAR Milano accoglieva il ricorso e imponeva all’ASST Grada di aderire alla convenzione CONSIP, così affidando il servizio di pulizia alla ricorrente.
Avverso detta pronuncia insorgeva l’affidataria della convenzione ARCA, che contestava in primo luogo la tardività del ricorso in quanto notificato oltre il termine di 30 gg. dalla pubblicazione sul sito dell’ASST dell’adesione alla Convenzione Arca.
Il Consiglio di Stato ha accolto l’eccezione di tardività affermando che ciò che rileva - ai fine del corretto accertamento della modalità di pubblicazione (e della conseguente tardività per decorrenza del termine da pubblicazione) - è la natura stessa del provvedimento impugnato.
Se detto infatti, come nel caso in questione, non è l’atto terminale di un procedimento ad evidenza pubblica (che abbia visto la partecipazione di più imprese) ma un atto di adesione a convenzione, ecco allora che deve trovare applicazione l’art. 120, comma 5 C.P.A., secondo cui il termine “per impugnare gli atti delle procedure di affidamento di contratti pubblici decorre dalla pubblicazione completa di questi sul sito istituzionale dell’Amministrazione aggiudicatrice, nelle forme previste dall’art. 29 D.Lgs. 50/2016”.
In altri termini il principio travalica il concetto di “aggiudicazione”, facendo riferimento alla più generica nozione di “affidamento”.
Per provvedimenti del genere, quindi, deve valere l’onere di consultazione del sito da parte degli operatori economici come disposto dal Consiglio di Stato con l’Adunanza Plenaria n. 12/2020, secondo cui dev’essere “l’aggiudicatario della convenzione CONSIP Sanità di una determinata area geografica che ha l’onere di controllare cosa facciano le (poche) Aziende Sanitarie site nell’area rientrante nel lotto a lei affidato”.
È bene quindi accertarsi prima della tipologia di atto che si intende contestare, perché nel caso in cui detto non sia l’atto conclusivo di una gara (ma un provvedimento di altro genere) in tal caso allora il termine per impugnarlo decorre NON dalla sua comunicazione ma da quella di pubblicazione sul sito istituzionale dell’Ente che lo ha adottato.