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Quando un’istanza d’accesso è reiterata e quando non lo è

29/11/2022
Cons. Stato, Sez. III, 03/11/2022, n. 9567

Con una prima istanza d’accesso formulata ai sensi degli art. 22 della L. n. 241/1990 una società richiedeva il rilascio dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria precisando di aver curato per diversi anni la distribuzione del servizio offerto per conto dell’aggiudicataria.

Tuttavia, l’Amministrazione negava l’accesso per carenza di legittimità.

Con successiva nota l’istante reiterava allora l’originaria istanza evidenziando che la domanda doveva intendersi formulata anche come accesso civico generalizzato per la dichiarata finalità di “conoscere con quali mezzi e con quali soluzioni logistiche l’aggiudicataria intende assicurare la capillarità del servizio di distribuzione dei presidi di ossigenoterapia”.

Contro il silenzio serbato dall’Amministrazione a fronte di questa ulteriore istanza, l’interessato proponeva ricorso al TAR, il quale lo dichiarava tuttavia inammissibile per la mancata impugnazione del primo diniego a suo tempo emanato.

Avverso tale sentenza la ditta interessata ha proposto appello che, invece, è stato accolto dal Massimo Consesso.

Il Collegio osserva anzitutto che la seconda istanza, oltre a reiterare la prima richiesta d’accesso difensivo, contiene nella seconda parte una specifica e ulteriore richiesta che viene formulata per la prima volta come accesso civico generalizzato.

Come ha rilevato la giurisprudenza, sussiste una differenza tra l’accesso ordinario e quello civico, ove si consideri che l’art. 22 della legge n. 241 del 1990 consente l’accesso ai documenti a chiunque vi abbia un interesse finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, mentre l’accesso civico generalizzato è riconosciuto e tutelato al fine di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico può essere esercitato da chiunque (quanto alla legittimazione soggettiva) e senza alcun onere di motivazione circa l’interesse alla conoscenza (cfr. Cons. Stato, Ad. Plen., 2 aprile 2020, n. 10).

Tale ontologica differenza impone di ritenere che le due istanze d’accesso contenute nella seconda richiesta, per quanto contenutisticamente analoghe, non sono sovrapponibili sotto il profilo soggettivo (della legittimazione) e dei presupposti alla prima richiesta, dovendosi riconoscere una oggettiva modifica della fonte della domanda ostensiva e delle ragioni poste a suo fondamento.

D’altronde, pur se la mancata impugnazione del diniego nel termine di decadenza non consente la reiterabilità dell’istanza e la conseguente impugnazione del successivo diniego, quest’ultimo non ha natura meramente confermativa allorché la successiva istanza di accesso sia basata su fatti nuovi e su di una diversa prospettazione della legittimazione all’accesso (Cons. Stato, Sez. V, 6 novembre 2017, n. 5996). A maggior ragione, tale principio rileva quando un’ulteriore istanza d’accesso è basata su un quadro normativo diverso da quello posto a base della precedente istanza, sicché sussiste l’obbligo di esaminarla (Cons. Stato, Sez V, n. 3162/2021).

Nel caso di specie l’interessato ha motivato la seconda richiesta d’accesso (civico generalizzato) dichiarando di voler conoscere con quali mezzi e con quali soluzioni logistiche la l’aggiudicataria intende assicurare la capillarità del servizio di distribuzione dei presidi di ossigenoterapia; cosa non esplicitata con la prima istanza.

Quindi nel caso in cui non solo il quadro normativo ma anche i presupposti della seconda richiesta d’accesso differiscono da quelli della prima, non si ha reiterazione dell’istanza precedente ma proposizione di una nuova richiesta.