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Integratori alimentari e indicazioni sulla salute: regole e limiti
Corte di Giustizia Europea, Sez. V, causa C-386/23, 30/04/2025
Con la sentenza emessa nella causa C-386/23 del 30 aprile 2025 la Corte di Giustizia dell’Unione Europea affronta il tema delle condizioni per l’utilizzo di indicazioni sulla salute nella pubblicità di integratori alimentari. Più esattamente, la Corte si pronuncia sulla corretta applicazione della normativa europea (artt. 10 e 28 del Regolamento CE n. 1924/2006) nel caso di utilizzo di indicazioni sulla salute che riguardano sostanze botaniche la cui valutazione scientifica da parte della Commissione europea è ancora sospesa.
Il caso nasce da una controversia tra una società tedesca che commercializza integratori e un’associazione (sempre tedesca) di tutela dei consumatori, poiché la prima svolgeva pubblicità di un integratore vantando benefici per la salute legati a sostanze botaniche presenti nel prodotto. Tali sostanze erano, in particolare, l’“estratto di zafferano che migliora l’umore” e l’“estratto di succo di melone” per la diminuzione della sensazione di stress e di stanchezza.
Nell’ambito del giudizio innanzi al Tribunale tedesco di Amburgo emergeva una ambiguità interpretativa in merito alla possibilità o meno di utilizzare le suddette indicazioni nutrizionali per le quali o non era stata richiesta l’autorizzazione (come previsto dalla normativa regolamentare) o tale autorizzazione era ancora in fase di valutazione di giustificazione scientifica da parte dell’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare). Valutazione che determina successivamente l’ammissibilità dell’inserimento nell’elenco europeo delle indicazioni nutrizionali consentite o che determina la loro esclusione.
Per tale ragione, il Tribunale tedesco chiedeva chiarimenti alla Corte di Giustizia in merito alla corretta interpretazione degli articoli 10 e 28 del Regolamento (CE) n. 1924/2006, che disciplina le indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari.
In tale contesto la Corte di Giustizia chiariva prioritariamente diversi aspetti interessanti sui principi generali che avevano mosso il legislatore europeo all’adozione del Regolamento in parola, che si possono così riassumere:
- Principi generali a tutela del consumatore
Il regolamento mira a garantire che le indicazioni sulla salute non siano false, ambigue o fuorvianti e che siano comprensibili dal consumatore medio. Ciò avviene anche attraverso l’utilizzo (in tutte le forme di pubblicità ammesse, tra cui le etichette e le confezioni) di diciture corrette dal punto di vista scientifico. Difatti, l’efficacia pubblicitaria delle indicazioni sulla salute deve sempre essere supportata da prove scientifiche generalmente accettate (avallate dalla maggioranza della comunità scientifica) e giustificate dall’operatore del settore alimentare.
- Condizioni per inserire nella pubblicità le indicazioni sulla salute
Le indicazioni sulla salute possono essere utilizzate nella pubblicità solo se autorizzate e inserite negli elenchi comunitari previsti dagli articoli 13 e 14 del Reg. CE 1924/2006. Nella pubblicità, le indicazioni sulla salute devono essere precise, non generiche, e non devono indurre in errore il consumatore circa gli effetti reali del prodotto. È fatto altresì divieto di inserire solo riferimenti a benefici generici (es. “fa bene alla salute”) in assenza di accompagnamento degli stessi da una delle indicazioni specifiche autorizzate e presenti negli elenchi.
In relazione a quanto sopra, la Corte di Giustizia conclude affermando le corrette modalità interpretative del Regolamento in esame e quindi di come un operatore di settore deve muoversi quando intende utilizzare indicazioni sulla salute per integratori alimentari. Più esattamente:
- le indicazioni sulla salute sono consentite solo se conformi ai requisiti generali e specifici del regolamento e se incluse negli elenchi autorizzati dalla Commissione europea (art. 10);
- in via transitoria, per le sostanze botaniche la cui valutazione è sospesa, si applicano le misure previste dall’art. 28, che permettono l’uso delle indicazioni sulla salute già in uso in uno Stato membro prima dell’entrata in vigore del regolamento, purché siano conformi alle norme nazionali e non siano state oggetto di una valutazione negativa da parte dell’EFSA o della Commissione. Cioè, in attesa della valutazione scientifica da parte della Commissione/EFSA, le aziende possono continuare ad utilizzare le indicazioni in uso purché rispettino i principi di veridicità, chiarezza e fondatezza scientifica, e non devono sfruttare la mancanza di valutazione comunitaria per veicolare messaggi potenzialmente ingannevoli.
La sentenza conferma un approccio rigoroso e prudenziale in materia di pubblicità degli integratori alimentari con indicazioni sulla salute. Ciò in quanto pare evidente l’attenzione a livello europeo relativamente alla tutela del consumatore, quale soggetto da proteggere da affermazioni ambigue e suggestive che possono indurlo a compiere scelte “istintive” e poco consapevoli. Per tale ragione e per la specificità dei prodotti di riferimento (che anche se non hanno un effetto farmacologico contribuiscono comunque alla salute generale della persona, se correttamente utilizzati) è necessario che gli effetti benefici vantati siano corredati da adeguata documentazione scientifica. Sul punto, a differenza di quanto accade per altri settori merceologici, come i cosmetici, negli alimenti e negli integratori le indicazioni sulla salute sono tipizzati a livello europeo e solo a seguito di approfondita valutazione circa la veridicità scientifica delle affermazioni e degli effetti vantati.
Parimenti indicativo della tutela rafforzata del consumatore nella materia trattata è il divieto di utilizzare solo claims generici, non corredati dall’indicazione specifica normativamente ammessa. È infatti necessario che il consumatore possa anche contestualizzazione e comprendere gli effetti reali del prodotto e le capacità dello stesso di incidere sulla salute. Ciò può avvenire solo rendendo note informazioni sia pure essenziali ma necessarie al fine di garantire al consumatore il proprio diritto ad una libera e consapevole scelta.