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IA nelle offerte tecniche: trasparenza necessaria, ma attenzione agli effetti distorsivi
L’aggiornamento del Bando Tipo ANAC n. 1 e l’approvazione del nuovo Bando Tipo n. 2, schemi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale ed entrati in vigore il 30 maggio 2026, segnano l’ingresso formale dell’intelligenza artificiale nella documentazione standard delle gare pubbliche.
La novità riguarda, in particolare, la domanda di partecipazione, in quanto ora l’operatore economico è chiamato a dichiarare se abbia utilizzato sistemi di IA nella predisposizione dell’offerta e se intenda utilizzarli anche nella fase di esecuzione del contratto.
Il dato è rilevante, ma va letto con cautela. La dichiarazione sull’impiego dell’IA non dovrebbe essere considerata un elemento premiale, né un fattore penalizzante. La sua funzione naturale è diversa, ovvero rendere trasparente il processo di formazione dell’offerta e consentire alla stazione appaltante di comprendere se determinati strumenti tecnologici incidano sull’organizzazione proposta dall’operatore. Il rischio, tuttavia, è che un obbligo dichiarativo venga impropriamente trasformato in un criterio occulto di valutazione.
La questione si pone soprattutto per le offerte tecniche. In questa fase, la commissione deve valutare la qualità della proposta, la coerenza con il fabbisogno pubblico, la fattibilità delle soluzioni indicate e la capacità dell’operatore di realizzarle. Il fatto che un testo sia stato redatto, revisionato o organizzato con il supporto di strumenti di IA non dice, di per sé, nulla sulla sua attendibilità tecnica.
Una proposta può essere formalmente impeccabile ma irrealistica. Allo stesso modo, può essere stata elaborata con il supporto di IA e risultare comunque pienamente coerente, verificata e assumibile dall’operatore sotto la propria responsabilità. Il punto, quindi, non è tanto lo strumento utilizzato, ma il controllo umano esercitato sull’output e la concreta capacità dell’impresa di eseguire ciò che propone.
Da qui una distinzione operativa necessaria.
L’uso dell’IA come supporto redazionale dell’offerta è un fenomeno interno all’organizzazione dell’operatore. Può riguardare la sintesi di documenti, la revisione linguistica, la strutturazione degli elaborati o l’analisi preliminare della documentazione di gara. In questi casi, salvo specifiche previsioni della lex specialis, il dato dovrebbe restare neutro rispetto al punteggio.
Diverso è l’uso dell’IA come componente della prestazione. Se l’operatore propone strumenti algoritmici per erogare il servizio, gestire processi, elaborare dati, prendere decisioni o supportare attività rilevanti per l’amministrazione, allora il tema entra nel merito tecnico dell’offerta. In questa ipotesi diventano centrali trasparenza, governance del sistema, supervisione umana, protezione dei dati, tracciabilità e ripartizione delle responsabilità.
Vi è poi un terzo piano che riguarda l’uso dell’IA nella fase esecutiva come strumento organizzativo dell’appaltatore. Anche qui non basta una dichiarazione generica. Occorre comprendere se l’impiego della tecnologia incida sulla qualità della prestazione, sui tempi di esecuzione, sulla gestione dei rischi o sull’interazione con l’amministrazione.
La stazione appaltante dovrebbe quindi evitare formulazioni ambigue. Se l’uso dell’IA è solo oggetto di dichiarazione, non può incidere surrettiziamente sulla valutazione. Se invece rileva ai fini del punteggio, la lex specialis deve indicare criteri chiari, misurabili e coerenti con l’oggetto dell’appalto.
Anche gli operatori economici dovranno adeguarsi. Non sarà sufficiente dichiarare di avere, o non avere, utilizzato strumenti di IA. Sarà opportuno presidiare il processo interno di predisposizione dell’offerta, documentare il controllo umano, verificare la correttezza degli output e assicurare che ogni contenuto presentato sia effettivamente riferibile all’organizzazione aziendale.
Il tema, in definitiva, non è se l’IA possa entrare nelle gare pubbliche. È già entrata. Il vero problema è evitare che la trasparenza si trasformi in stigma tecnologico o, all’opposto, in vantaggio non controllabile.
La regola è semplice: l’IA può assistere l’operatore, ma non sostituirne la responsabilità. E la stazione appaltante dovrà valutare l’offerta per ciò che promette, per come può essere eseguita e per il grado di affidabilità dell’operatore, non per il solo fatto che sia stata redatta con o senza l’ausilio di strumenti automatizzati.
Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"
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