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GARE TELEMATICHE: i log di sistema sono “prova” ed inviare l’offerta all'ultimo minuto non è buona prassi !!

21/04/2026
TAR Lazio, Sez. V, 10/4/ 2026, nr. 6449

È affrontato dai giudici capitolini uno dei temi più ricorrenti nelle procedure telematiche, ovvero il caso in cui il concorrente non riesce a trasmettere l'offerta in tempo utile e chiede la rimessione in termini, invocando un vizio della Piattaforma.

La possibilità di essere riammessi è tuttavia rigidamente condizionata al “comprovato malfunzionamento” della piattaforma imputabile al gestore ex art. 25, comma 2 del D.Lgs.n. 36/2023 ed, in assenza di questo presupposto, l'istituto non può trovare applicazione.

Non è una formula di stile, in quanto la giurisprudenza è unanime nel subordinare la tutela dell'operatore alla prova del malfunzionamento.

Il caso specifico è di particolare interesse in quanto chiarisce il ruolo dei cd. “log di sistema”, a cui il TAR assegna il valore probatorio di “atto pubblico informatico”.

La ricostruzione della sequenza riguardante questo caso specifico è decisiva:

ore  11:19   il concorrente sta ancora salvando l'offerta economica;

ore 11:41-11:44 i tentativi d’invio falliscono per errori nei campi identificativi dei compilatori;

ore 11:46 invece di riprovare l'invio dopo aver corretto i compilatori, il concorrente  reimposta la partecipazione come “multipla”, operazione che determina l'eliminazione automatica di tutta la documentazione già caricata.

I log dunque non avevano mostrato alcuna anomalia; il sistema aveva risposto correttamente ad ogni richiesta e generato i messaggi di errore previsti; la causa impeditiva alla partecipazione non era dunque ‘nel sistema’, ma nella sequenza d’errori di configurazione e nella scelta errata dell’operatore economico compiuta a ridosso della scadenza.

Il TAR richiama poi il “principio di autoresponsabilità” quale corollario del dovere di diligenza professionale, affermando che il tentativo di completare e trasmettere l'offerta a ridosso della scadenza non è una condotta coerente con tale standard; il Disciplinare, infatti, raccomandava di avviare le operazioni con congruo anticipo in ragione della complessità procedurale.

Il messaggio della pronuncia è duplice.

I “log” tracciano ogni operazione, e chi decide di ”giocare la partita” negli ultimi minuti disponibili lo fa a proprio rischio; lato Stazione appaltante è sancito che l'acquisizione e l'esame dei “log” non è solo una buona prassi, ma lo strumento istruttorio necessario per decidere correttamente e per resistere in sede giurisdizionale.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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