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Gara telematica: differenza tra “caricamento” e “ricevimento” dell’offerta e imputabilità del ritardo

15/02/2024
Elisa Colona
TAR Campania - sede Napoli, Sez. I, 01/02/2024, nr. 800

Il debutto della digitalizzazione rivela le prime criticità e chiama i giudici a pronunciarsi su nuove questioni. Nel caso in esame il TAR Campano è stato chiamato ad esprimersi sulla legittimità di un provvedimento di esclusione comminato nei confronti di un operatore economico sul presupposto di un “errato inserimento dell’offerta” sul portale telematico.

La vicenda vedeva la ricorrente presentare la propria offerta sul portale dedicato tramite upload dei documenti richiesti, prima dell’orario stabilito dal bando come termine finale, sebbene molto a ridosso di quest’ultimo. Tuttavia, accadeva che, al momento della conferma definitiva del caricamento di tutte le buste (amministrativa, economica e tecnica) il sistema non recepiva l’invio poiché il timing di gara risultava scaduto di soli otto secondi.

La S.A, ritenendo di dover ascrivere alla concorrente la responsabilità di aver iniziato il caricamento a sole due ore dallo spirare del termine, ne disponeva l’esclusione.

Quest’ultima impugnava quindi il provvedimento di esclusione tacciandolo di illegittimità per più motivi: da un lato, l’impossibilità di concludere le operazioni di presentazione dell’offerta on line era da attribuirsi ad alcune criticità di carattere tecnico-informatico riscontrate nella fase di chiusura della gara limitatamente all’acquisizione dei documenti dal sistema e non al loro caricamento; ad ogni modo, la scarsa entità del ritardo (soli otto secondi) imponeva l’applicazione del principio di proporzionalità.

Il Collegio partenopeo, udite le ragioni della ricorrente, vi aderisce.

Non può infatti ricadere sulla concorrente il pregiudizio dovuto alla mancata ricezione del sistema di quanto da questa caricato (regolarmente) entro il termine prefissato, in quanto, in applicazione dei principi di par condicio e di favor partecipationis alle procedure di gara, non possono essere poste a suo carico né le anomalie manifeste del sistema né tantomeno i meri ritardi nella ricezione delle offerte.
Per di più, sentenzia il giudice, attribuire una tale rilevanza ad un ritardo di soli otto secondi si scontrerebbe fortemente col principio di proporzionalità.

Grazie a questa pronuncia, iniziano ad essere meglio precisati i limiti di applicabilità della “sanzione espulsiva” in caso di ritardi nell’ utilizzo di piattaforme telematiche.

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Rubrica "Appalti pubblici e digitalizzazione"

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