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Esclusione per difetto del consenso al trattamento dei dati? E' possibile

10/03/2022
TAR Sicilia,  sez. III, 28/01/2022 n, 226

Nell’ambito di una procedura di gara per l’aggiudicazione del “servizio di portierato per presidi ospedalieri”, la Stazione Appaltante attuava il soccorso istruttorio nei confronti dell’offerta presentata da un RTI di imprese per non avere quest’ultimo allegato alla documentazione amministrativa lo specifico modulo del consenso al trattamento dei dati personali della mandante.

Non ricevendo poi adeguata integrazione, la Stazione Appaltante disponeva l’esclusione del concorrente, il quale impugnava il provvedimento innanzi al TAR.

Con la sentenza oggi in commento il Giudice, tuttavia, rigetta il ricorso e conferma il provvedimento d’esclusione per diversi ordini di motivi.

L’espressa dichiarazione (rectius consenso) al trattamento dei dati personali è da considerarsi, anzitutto, un necessario adempimento procedimentale che consente alla stazione appaltante di dimostrare cartolarmente, senza possibilità di contestazione successiva, di avere ottemperato alle previsioni di adeguata informazione dell’interessato discendenti dalla normativa comunitaria.

Ed invero, l’art. 7 del regolamento 2016/679/UE prevede che qualora il trattamento sia basato sul consenso, il titolare del trattamento (in questo caso l’Amministrazione) deve essere in grado di dimostrare che l’interessato (ossia la mandante) abbia presentato il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali in forma comprensibile e facilmente accessibile.

Nel caso di specie la Stazione Appaltante, dapprima, ha riscontrato la totale mancanza del modulo per il consenso del trattamento dei dati da parte della mandante, la quale poi, in fase di soccorso istruttorio, si è limitata alla mera apposizione della firma sul modulo.

Ne consegue che, anche a seguito della richiesta di integrazione da parte dell’Amministrazione, è mancata una espressa opzione sulle due opposte dichiarazioni da rendere (autorizzazione o non autorizzazione al consenso) che non ha permesso di ritenere che l’impresa avesse presentato l’adeguato consenso richiesto.

D’altronde, l’art. 6.2 del Disciplinare della gara in esame prescriveva che in caso di incompleta presentazione della documentazione amministrativa richiesta, “si ha la facoltà di richiedere ai concorrenti di presentare documentazione amministrativa integrativa entro 10 giorni dalla richiesta e qualora la ditta concorrente non presentasse la documentazione verrà esclusa dal prosieguo della gara”.

Da non sottovalutare, quindi, l’importanza del rilascio del consenso al trattamento dei dati personali in fase di gara.