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I legali rappresentanti di una società che possiedono le quote della società concorrente devono rilasciare la dichiarazione ex art. 80?

27/09/2022

Cons.  Stato, sez. V, 07/09/2022, n. 7795

E' davvero necessario per il concorrente, dichiarare il possesso dei requisiti morali di cui all’articolo 80 in relazione a soggetti terzi, in particolare il legale rappresentante o gli amministratori della società che riveste la qualifica di socio unico? Il Consiglio di Stato non ha dubbi, e consolida l’orientamento maggioritario.
La questione affrontata vedeva lamentarsi la seconda classificata del fatto che la prima classificata non avesse reso le necessarie dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di cui all’articolo 80, relativamente ai soggetti muniti di rappresentanza del socio unico, ovvero di quel soggetto (giuridico) che deteneva la totalità della partecipazione societaria.
Il Consiglio di Stato è tranciante nelle proprie valutazioni, in quanto riporta in motivazione l’orientamento ormai consolidato secondo cui la disposizione dell’articolo 80 comma 3 non sarebbe riferibile al socio unico persona giuridica.
L’orientamento giurisprudenziale in vigore al momento della vigenza del vecchio codice dei contratti (D.Lgs 163/2006) riteneva di limitare l’obbligo dichiarativo del socio unico “persona fisica”, e tale limitazione, dicono i Giudici, sarebbe stata ribadita anche dopo l’entrata in vigore del “nuovo codice”.
La norma, infatti, individua espressamente il “socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza”.
Pertanto essendo le cause d’esclusione delle concorrenti tassative, non è possibile offrire altre interpretazioni di tipo estensivo, e dunque qualora il socio non rientri nell’ambito soggettivo individuato dal terzo comma dell’articolo 80, il concorrente non è obbligato a rendere alcuna dichiarazione.
La qualifica soggettiva non dovrà nemmeno essere tenuta in considerazione ai fini di eventuali gravi illeciti professionali, dice sempre il Consiglio in una precedente Sentenza, “..dovendosi ritenere che la presenza di gravi illeciti professionali possa assumere rilevanza ai fini dell’esclusione della gara solamente quando gli stessi siano riferiti direttamente all’operatore economico o ai soggetti individuati dall’art. 80, comma 3, del medesimo decreto..” (Cons. St. n. 2279/2019).