TAR Lazio,Sez. III quater, 15/02/2022, n. 1818
La recente pronuncia del Tar Lazio offre degli importanti spunti in materia di revisione dei prezzi e aggiornamento dei prezzari nei contratti pubblici alla luce dell’entrata in vigore del noto Decreto sostegni-ter (d.l. 4/2022).
Il precedente codice, a differenza di quello attuale, imponeva - seppur non in tutti i contratti- l’inserimento della clausola di revisione dei prezzi.
La situazione precedente è stata oggi ripristinata dall’articolo 29 del Decreto sostegni-ter. Il legislatore ha sì previsto l’obbligo di inserire una clausola di revisione dei prezzi, ma ha lasciato alle Stazioni Appaltanti il delicato compito di ragionare sulle concrete prospettive di tale clausola.
Ciò giustifica lo sforzo che viene richiesto a tutti gli attori coinvolti nelle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici per giungere a soluzioni che siano in primo luogo ispirate al buon senso, oltre che rispondenti alle attuali condizioni di mercato.
Rendendo obbligatorio l’inserimento di tale clausola si vuole quindi:
- Fissare la portata e la natura di eventuali modifiche e le condizioni in base alle quali esse possono essere impiegate, facendo riferimento alle variazioni dei prezzi e dei costi standard, ove definiti.
- Evitare di apportare modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale del contratto.
Dal momento che l’articolo 29 del Decreto sostegni-ter non pone alcuna distinzione tra i contratti, occorre capire l’ambito oggettivo della norma.
Nel caso in esame, in relazione ad una fornitura triennale di “Medicazioni sterili e non”, l’appaltatore presentava alla stazione appaltante una richiesta di revisione dei prezzi, che tuttavia rimaneva inascoltata.
Da qui l’attivazione della tutela giudiziale dell’appaltatore per procedere all’accertamento dell’illegittimità del silenzio della stazione appaltante.
Chiara appare, la posizione del Giudice in relazione alla richiesta di revisione dei prezzi: questa non può mai essere qualificata come un diritto soggettivo essendo l’amministrazione obbligata ad inserire nel contratto una clausola per regolare la revisione prezzi. Viene, dunque, riconosciuto l’interesse legittimo vantato dall’appaltatore in merito alla richiesta di effettuare la revisione in base ai risultati dell’istruttoria.
L’istruttoria è dunque dovuta all’appaltatore che richiedesse la revisione dei prezzi, con la conseguenza che il silenzio dell’amministrazione non può che essere dichiarato illegittimo. Oggi, alla luce della clausola declinata negli atti di gara, a seguito dell’istruttoria sarà dunque possibile capire la spettanza o meno della revisione.
Nel caso in cui la stazione appaltante rimanesse inerte, nonostante la richiesta del procedimento di istruttoria, l’appaltatore non potendosi sostituire all’Amministrazione rispetto ad un obbligo a provvedere ad essa spettante, non potrà domandare direttamente al giudice l’accertamento del diritto ma potrà solo agire contro l'inadempimento dell'Amministrazione.
In questo modo il legislatore è intervenuto imponendo alla P.A. di rispondere in ogni caso alle istanze dei privati per far sì che possa essere garantito il rispetto dei principi di correttezza, buon andamento, trasparenza e per consentire alle parti di difendersi in giudizio difronte a provvedimenti che ledono i loro interessi giuridici.
L’inerzia della stazione appaltante si pone in contrasto con i principi di buon andamento della P.A e viola l’articolo 2 l. n. 241/90 che impone l’obbligo a provvedere.
Il termine provvedere “costituisce ora, per ricevute acquisizioni giurisprudenziali, autonomo bene della vita, sul quale il privato deve poter fare ragionevole affidamento al fine di autodeterminarsi e orientare la propria attività economica.”